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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23630/2023

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3579/3/2017 della Commissione tributaria regionale dellaCampania, depositata il 14 aprile 2017 .

Art. 88, comma 4, t.u.i.r. – scritture contabili– obbligo di conservazione Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 27 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo di ricorso con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, in relazione all’anno d’imposta 2009, maggiori ricavi c ontestando alla società contribuente di aver ricevuto dai soci conferimenti negli anni dal 2001 al 2006, i quali, dovendosi considerare come sopravvenienze attive, erano assoggettati a d imposta ai sensi dell’art. 88 , comma 1, t.u.i.r.

Rilevava, in particol are , l’Ufficio che non era stata prodotta documentazione contabile idonea a giustificare la natura dei conferimenti, né documenti atti a dimostrare le causali dei versamenti effettuati in contanti, sicché non operava la deroga prevista dal quarto comma dell’art. 88 t.u.i.r.

L’atto impositivo veniva impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo – per quanto rileva in questa sede – che era decorso il termine di dieci anni fissato dall’art. 2220 cod. civ. in relazione all’obbligo dell’imprenditore commerciale di conservare le scritture contabili, avendo l’Ufficiorichiesto la documentazione contabile in data 3 settembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso.

L’appello proposto dalla società contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.Osservava la CTR chela società contribuente avrebbe dovuto giustificare la genesi dei conferimenti, indipendentemente dall’obbligo di conservazione per dieci anni delle scritture contabili.

Rilevava che nel contraddittorio seguito all’istanza di accertamento con adesione parte contribuente aveva esibito copia dei libri mastri fin dal2001, sicché doveva ritenersi cheessa conserv a sse la documentazione contabile da tale annualità ; a maggior ragione non era giustificata la mancata produzione delle delibere assembleari in cui erano stati decisi i conferimenti in contestazione nonché delle conseguenti movimentazioni bancarie.

Asserivache, a prescindere dalla natura dei conferimenti, difettava a monte la prova della loro esistenza.Riteneva, infine, che correttamente l’Ufficio aveva ripreso a tassazione solo l’importo della sopravvenienza, sicché non vi era duplicazione d’imposta né costi da detrarre.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2220 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza con riferimento all’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la decisione gravata per avere ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, pur non avendo la società contribuente potuto esibire le scritture contabili richieste dall’Ufficio essendo decorso il termine decennale di cui all’art. 2220 cod. civ., e per non avere considerato che il suddetto termine decennale decorre nondall’anno d’imposta (2009) oggetto di accertamento ma dagli anni pregressi (2001-2006) in cui erano stati effettuati i conferimenti.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 22, comma 2, e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.Rileva la ricorrente che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 le scritture contabili devono essere conservate, anche in deroga alla previsione di cui all’art. 2220 cod. civ., quando siano ancora pendenti i termini per l’accertamento.

Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate non poteva richiedere l’esibizione delle scritture contabili e dei libri sociali essendo decorsi i termini decadenziali di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973in relazione agli anni in cui erano avvenuti i conferimenti (2001-2006).

3. Con il terzomotivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2200, 2214 e 2478 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che poiché la società contribuente aveva esibito i libri mastro avrebbe dovuto produrre anche la documentazione contabile e i verbali diassemblea.

4. Con il quarto motivosi deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto irrilevante la prospettazione di parte contribuente - secondo cui i conferimenti non potevano essere qualificati come finanziamenti bensì come semplici apporti in conto capitale ai quali era applicabile la disciplina derogatoria di cui all’art. 88, comma 4, t.u.i.r. - sul presupposto che a prescindere dalla natura dei conferimenti mancava la provadella loro esistenza.

4. Con il quintomotivo si deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 52 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittima la pretesa impositiva nonostante dai ricavi non fossero stati detratti i costi.

5. Il primo motivo è fondatonei termini di cui in motivazione, con assorbimento degli altri motivi.5.1.

La pretesa impositiva, ritenuta legittima dal giudice di merito, si basa sul fatto che la società contribuente , pur sussistendo l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni ai sensi dell’art. 2220 cod. civ., non aveva fornito la prova dei conferimenti e della loro natura mediante l’esibizione delle stesse al fine di dimostrare l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 88, comma 4, t.u.i.r., il quale dispone che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale.

Va inoltre considerato che , secondo il disposto dell’art. 22, comma2, d.P.R. n. 600 del 1973, le scritture contabili devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 cod. civ.o da altre leggi tributarie.

5.2. Questa Corte ha affermato che, i n tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, va interpretato nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all'art. 2220 cod. civ., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall'art. 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000, opera solo se l'accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protrazione dell'obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell'Ufficio attesa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass.n. 9834 del 2016).

L’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 non può dunque essere inteso nel senso che l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrae sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’Ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die.

D’altro canto, l a norma non può neppure essere interpretata nel senso di derogare all’art. 2220 cod. civ., prevedendo cioè un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

La norma stabilisce piuttosto un’ultrattività dell’obbligo di conservazione, quando e a condizione che, nei dieci anni stabiliti dall’art. 2220 cod. civ. e dall ’art. 8, comma 5, l . n. 212 del 2000 per la materia tributaria, abbia avuto legittimamente inizio l’accertamento(cfr. Cass. 14 aprile 2021, n. 9794).

5.3. Nella specie, la richiesta della documentazione contabile risale al 3 settembre 2013, di modo che il decennio va fatto decorrere da tale data, così ricomprendendo gli anni 2001, 2002 e non le annualità successive.

Poiché nel ricorso è riportato che i soci hanno effettuato conferimenti nel 2001, 2002 e 2006, limitatamente a tal e ultimo anno sussisteva l’obbligo di conservazione delle scritture contabili, legittimamente quindi richieste dall’Ufficio. 6.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorsonei termini di cui in motivazione, assorbitigli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3579/3/2017 della Commissione tributaria regionale dellaCampania, depositata il 14 aprile 2017 . Art. 88, comma 4, t.u.i.r. – scritture contabili– obbligo di conservazione Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 27 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo di ricorso con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, in relazione all’anno d’imposta 2009, maggiori ricavi c ontestando alla società contribuente di aver ricevuto dai soci conferimenti negli anni dal 2001 al 2006, i quali, dovendosi considerare come sopravvenienze attive, erano assoggettati a d imposta ai sensi dell’art. 88 , comma 1, t.u.i.r. Rilevava, in particol are , l’Ufficio che non era stata prodotta documentazione contabile idonea a giustificare la natura dei conferimenti, né documenti atti a dimostrare le causali dei versamenti effettuati in contanti, sicché non operava la deroga prevista dal quarto comma dell’art. 88 t.u.i.r. L’atto impositivo veniva impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo – per quanto rileva in questa sede – che era decorso il termine di dieci anni fissato dall’art. 2220 cod. civ. in relazione all’obbligo dell’imprenditore commerciale di conservare le scritture contabili, avendo l’Ufficiorichiesto la documentazione contabile in data 3 settembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso. L’appello proposto dalla società contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.Osservava la CTR chela società contribuente avrebbe dovuto giustificare la genesi dei conferimenti, indipendentemente dall’obbligo di conservazione per dieci anni delle scritture contabili. Rilevava che nel contraddittorio seguito all’istanza di accertamento con adesione parte contribuente aveva esibito copia dei libri mastri fin dal2001, sicché doveva ritenersi cheessa conserv a sse la documentazione contabile da tale annualità ; a maggior ragione non era giustificata la mancata produzione delle delibere assembleari in cui erano stati decisi i conferimenti in contestazione nonché delle conseguenti movimentazioni bancarie. Asserivache, a prescindere dalla natura dei conferimenti, difettava a monte la prova della loro esistenza.Riteneva, infine, che correttamente l’Ufficio aveva ripreso a tassazione solo l’importo della sopravvenienza, sicché non vi era duplicazione d’imposta né costi da detrarre. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2220 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza con riferimento all’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Censura la decisione gravata per avere ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, pur non avendo la società contribuente potuto esibire le scritture contabili richieste dall’Ufficio essendo decorso il termine decennale di cui all’art. 2220 cod. civ., e per non avere considerato che il suddetto termine decennale decorre nondall’anno d’imposta (2009) oggetto di accertamento ma dagli anni pregressi (2001-2006) in cui erano stati effettuati i conferimenti. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 22, comma 2, e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.Rileva la ricorrente che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 le scritture contabili devono essere conservate, anche in deroga alla previsione di cui all’art. 2220 cod. civ., quando siano ancora pendenti i termini per l’accertamento. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate non poteva richiedere l’esibizione delle scritture contabili e dei libri sociali essendo decorsi i termini decadenziali di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973in relazione agli anni in cui erano avvenuti i conferimenti (2001-2006). 3. Con il terzomotivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2200, 2214 e 2478 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che poiché la società contribuente aveva esibito i libri mastro avrebbe dovuto produrre anche la documentazione contabile e i verbali diassemblea. 4. Con il quarto motivosi deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto irrilevante la prospettazione di parte contribuente - secondo cui i conferimenti non potevano essere qualificati come finanziamenti bensì come semplici apporti in conto capitale ai quali era applicabile la disciplina derogatoria di cui all’art. 88, comma 4, t.u.i.r. - sul presupposto che a prescindere dalla natura dei conferimenti mancava la provadella loro esistenza. 4. Con il quintomotivo si deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 52 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittima la pretesa impositiva nonostante dai ricavi non fossero stati detratti i costi. 5. Il primo motivo è fondatonei termini di cui in motivazione, con assorbimento degli altri motivi.5.1. La pretesa impositiva, ritenuta legittima dal giudice di merito, si basa sul fatto che la società contribuente , pur sussistendo l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni ai sensi dell’art. 2220 cod. civ., non aveva fornito la prova dei conferimenti e della loro natura mediante l’esibizione delle stesse al fine di dimostrare l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 88, comma 4, t.u.i.r., il quale dispone che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale. Va inoltre considerato che , secondo il disposto dell’art. 22, comma2, d.P.R. n. 600 del 1973, le scritture contabili devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 cod. civ.o da altre leggi tributarie. 5.2. Questa Corte ha affermato che, i n tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, va interpretato nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all'art. 2220 cod. civ., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall'art. 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000, opera solo se l'accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protrazione dell'obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell'Ufficio attesa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass.n. 9834 del 2016). L’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 non può dunque essere inteso nel senso che l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrae sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’Ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die. D’altro canto, l a norma non può neppure essere interpretata nel senso di derogare all’art. 2220 cod. civ., prevedendo cioè un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento. La norma stabilisce piuttosto un’ultrattività dell’obbligo di conservazione, quando e a condizione che, nei dieci anni stabiliti dall’art. 2220 cod. civ. e dall ’art. 8, comma 5, l . n. 212 del 2000 per la materia tributaria, abbia avuto legittimamente inizio l’accertamento(cfr. Cass. 14 aprile 2021, n. 9794). 5.3. Nella specie, la richiesta della documentazione contabile risale al 3 settembre 2013, di modo che il decennio va fatto decorrere da tale data, così ricomprendendo gli anni 2001, 2002 e non le annualità successive. Poiché nel ricorso è riportato che i soci hanno effettuato conferimenti nel 2001, 2002 e 2006, limitatamente a tal e ultimo anno sussisteva l’obbligo di conservazione delle scritture contabili, legittimamente quindi richieste dall’Ufficio. 6.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorsonei termini di cui in motivazione, assorbitigli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda
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