CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 18064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 09 gennaio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, determinando la pena nella misura complessiva di tre anni e tre mesi di reclusione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione errato il calcolo della pena complessiva ed omesso di motivare sui criteri adottati per la quantificazione della stessa; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che il giudice dell'esecuzione ha indicato in modo autonomo e distinto gli aumenti per i tutti i reati satellite, e ha motivato la loro entità in modo esplicito e specifico, richiamando le modalità di commissione e la durata del delitto di maltrattamenti, e riportandosi alle valutazioni dei giudici della cognizione, ritenute condivisibili, quanto agli altri reati, già uniti per continuazione al reato principale nelle due sentenze; ritenuto pertanto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non sia né carente né manifestamente illogica, e che, anche in merito all'impugnazione relativa al trattamento sanzionatorio, debba essere ribadito il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. A u, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore