CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( CUI 04F24NU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14. osvo .44 414.011:0" 14^.0.4"» 011.; 4VIZ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando in punto di pena in senso più favorevole all'imputato, ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1 (capo 1) e di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo 2). Con la sentenza di condanna era, altresì, ordinato l'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, nonché disposta la confisca della somma di euro 10.000 in sequestro. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di quattro motivi, con i quali tutti deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90 laddove la sentenza impugnata esclude che l'eroina rinvenuta preso l'abitazione dell'imputato potesse essere destinata ad uso personale. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., giacché la Corte territoriale non ha tenuto conto della condotta tenuta dal prevenuto nei confronti degli operanti e della resipiscenza dallo stesso dimostrata nell'ammettere le proprie responsabilità. 2.3. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 240 cod. pen. Diversamente da quanto assume la sentenza impugnata, l'imputato ha fornito prova certa della provenienza del denaro - frutto di vincite al gioco - oggetto della disposta confisca. 2.4. Con il quarto motivo, in relazione all'art. 86 d.P.R. 309/90. L'imputato è gravato da due soli precedenti penali, non specifici e risalenti nel tempo ed ha dimostrato ravvedimento. Circostanze che contrastano con il descritto quadro di pericolosità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, generico, perché reiterativo di doglianze che hanno trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata, nonché volto ad una ricostruzione alternativa dei fatti, non proponibile in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ((Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430). Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale del provvedimento , restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). 2. Tanto premesso, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha fornito compiuta, congrua e corretta risposta a tutte le doglianze riproposte con il presente atto di impugnazione. 2.1. Con riguardo all'esclusione della destinazione dell'eroina rinvenuta in casa dell'imputato - da cui era possibile ricavare 49 dms -, la sentenza impugnata afferma che, se pur il prevenuto l'abbia consegnata spontaneamente ai militi all'inizio del sopralluogo (tacendo sul possesso di ben maggiore quantitativo di stupefacente, occultato nei veicoli e rinvenuto solo a seguito di approfondita perquisizione), il quantitativo non irrilevante di tutta la sostanza rinvenuta, la purezza, la pluralità e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti hanno imposto di ritenere, «in un contesto di evidente arricchimento dell'imputato, senza lavoro da anni, che l'eroina non potesse essere destinata ad uso esclusivamente personale». Si tratta di motivazione congrua e logica, del tutto immune dalle sollevate censure. 2.2. Quanto al secondo motivo di doglianza, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, anche su questo specifico punto, è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che «Non vi sono elementi concreti da cui trarre la riconoscibilità di attenuanti generiche.., la ammissione del prevenuto avveniva solo tardivamente, non dava alcuna svolta o valore aggiuntivo alle indagini, non era che un atto scontato, di niuno contenuto». Per pervenire alle proprie conclusioni, i Giudici di merito hanno altresì tenuto conto del dato quali-quantitativo dell'anzidetta droga e delle circostanze del fatto concreto. 2.3. Adeguata si appalesa altresì la motivazione con riguardo alla disposta confisca (terzo motivo di censura). Sulla restituzione dei 10.000 euro oggetto di confisca, la Corte territoriale ha sostenuto che la difesa non ha offerto elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati in primo grado - ove la portata giustificativa della documentazione prodotta si era esclusivamente limitata alla somma già restituita di euro 5.500 -, non avendo, invece, l'imputato spiegato la provenienza della restante somma di 10.000 euro, considerato il suo stato di disoccupazione. Congruamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che detto denaro fosse provento dello spaccio, ammesso apertamente dal prevenuto. 2.4. Anche sulla disposta espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, la motivazione si appalesa adeguata e corretta. Vi si legge che la misura di sicurezza della espulsione dal territorio nazionale a pena espiata trova ragione nell'allarme sociale e nella pericolosità del prevenuto, tratta non solo dai precedenti giudiziari, «ma dall'essere egli stesso palesemente ricorso ad un'attività illecita organizzata e assai lucrosa, senza alcuna remora, coinvolgendo familiari, facendo del proprio domicilio domestico addirittura la base operativa, rendendosi in grado di fornire diverse tipologie di sostanze stupefacenti che deteneva in quantitativi, prevalentemente, non certo modici». Ricorda, peraltro, come l'attività investigativa nascesse da segnalazioni di privati, con ciò confermando il grado elevato dell'allarme sociale scaturente dall'attività criminosa dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle