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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 23902/2026

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el TRIB.

SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 16.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma harigettato un reclamo contro il provvedimento di rigetto da parte del Magistrato disorveglianza di Frosinone di un permesso premio;Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo, perché inoccasione di un precedente permesso il detenuto era rientrato in ritardo e perchéil permesso avrebbe dovuto essere goduto presso il domicilio della madre, laquale abita accanto alla parte lesa del reato per cui [OSCURATO:PERSONA] sta espiando lapena;Considerato che il ricorso è meramente rivalutativo e si diffonde sullagiustificazione del precedente ritardo, senza confrontarsi con la motivazione delprovvedimento, che ha comunque stigmatizzato il mancato avviso del posticipatorientro in istituto e che richiamato la circostanza che la persona offesa abbiamanifestato timore per gli atteggiamenti aggressivi del condannato;[OSCURATO:PERSONA] che, in definitiva, il ricorso consista nella sollecitazione di una nonconsentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIB. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 16.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma harigettato un reclamo contro il provvedimento di rigetto da parte del Magistrato disorveglianza di Frosinone di un permesso premio;Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo, perché inoccasione di un precedente permesso il detenuto era rientrato in ritardo e perchéil permesso avrebbe dovuto essere goduto presso il domicilio della madre, laquale abita accanto alla parte lesa del reato per cui [OSCURATO:PERSONA] sta espiando lapena;Considerato che il ricorso è meramente rivalutativo e si diffonde sullagiustificazione del precedente ritardo, senza confrontarsi con la motivazione delprovvedimento, che ha comunque stigmatizzato il mancato avviso del posticipatorientro in istituto e che richiamato la circostanza che la persona offesa abbiamanifestato timore per gli atteggiamenti aggressivi del condannato;[OSCURATO:PERSONA] che, in definitiva, il ricorso consista nella sollecitazione di una nonconsentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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