CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15797/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la mancata applicazione ex officio della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è generico poiché è stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex affido", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglìtiva, da cui possa evincersì la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023 ) Rv. 284160 - 01) che, di contro, il ricorrente non evidenzia alcun elemento, decisivo nella prospettiva invocata, che sarebbe stato comunque rappresentato ed ingiustificatamente disatteso dalla Corte di merito; Che, in ogni caso, l'entità del danno cagionato come emerge dall'imputazione e la motivazione resa in ordine ai precedenti penali dell'imputato, non contestata nel ricorso, escludono la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della predetta causa di non punibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore 41 Presidente