CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025
Cassazione n. 33816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29328/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.2705/2021, depositata il 14/4/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell’immobile adibito a club privato sito in Latina alla via Pitagora, dopo averne subito (nel gennaio 2003) lo sfratto per morosità (sfratto, tuttavia, non eseguito,a causa del sequestro probatorio penale del bene medio tempore disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia), convenne in giudizio il locatore [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione del deposito cauzionale di € 1.625,78, versato al momento della stipula del contratto. Il locatore domandò, in riconvenzionale, il pagamento della complessiva somma di € 11.050,00, a titolo di canoni di locazione dall’ottobre 2002 al luglio 2003, mese alla fine del quale l’immobile era rientratoin possesso del Marchetti , a seguito di dissequestro da parte del G.I.P. di Perugia. Il Tribunale di Latina rigettò la domanda del Ceron ed accolse, invece, la riconvenzionaledel locatore. Con sentenza n. 3768/2010, l a Corte d’appello di Roma dichiarò improcedibile l’appello, siccome tardivamente notificato rispetto al termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24204/2013, cassò con rinvio tale sentenza, sul presupposto della natura meramente ordinatoria del termine suddetto. Pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma osservò come, in conseguenza dell’ordinanza di convalida di sfratto del 29/1/2003, il contratto di locazione doveva considerarsi definitivamente risolto per inadempimento del conduttore, permanendo, peraltro, l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere il canone fino al rilascio, avvenuto solo all’esito del dissequestro penale eseguito in data 31/7/2003. Per contro, una volta restituito l’immobile, al Ceron competeva la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato dal precedente conduttore ( al quale questi aveva espressamente rinunciato in favore- per l’appunto - del conduttore subentrante nel contratto), con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] (erede del padre Dino) al pagamento della somma di € 1.550,00 oltre interessi in favore dell’appellante Ceron. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorsocontenente ricorso incidentale, affidato adue motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione delle norme “che regolamentano la notificazione a soggetto sottoposto in stato detentivo (art. 156 c.p.p.)con conseguente nullità di regime intermedio” . Secondo il ricorrente, la mancata notificazione dell’ordinanza di convalida di sfratto presso il luogo in cui egli era detenuto avrebbe determinato una nullità rilevabile d’ufficio dal giudice di primo grado, che avrebbe dovuto indurlo a non dichiarare risolto il contratto di locazione. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata non v’è cenno alcuno alla questione della nullità della notificazione dell’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, né il ricorrente deduce (con ciò violando l’art. 366, n. 6, c.p.c. ) la scansione processuale di merito nella quale avrebbe fatto valere la questione medesima. D’altronde, per infirmare la stabilità del giudicato sull’ordinanza di sfratto, il Ceron avrebbe dovuto impugnarla, sia pure tardivamente ex art. 668 c.p.c. (Cass., n. 13879/2023); non avendolo fatto, non poteva più mettere in discussione il profilo della risoluzione del contratto nel successivo giudizio, peraltro da lui stesso instaurato al solo fine di domandare la restituzione del deposito cauzionale(il cui presupposto è, del resto, proprio il rilascio del bene in conseguenza della cessazione dell’efficacia del contratto). Alla stregua dell’art. 669 c.c., il giudicato in discorso non precludeva, comunque, al Ceron la possibilità di contestare, in questo secondo giudizio, la domanda di pagamento dei canoni ex art. 1591 c.c., ciò che in effetti l’odierno ricorrente fece, facendo valere la propria condizione di reclusione in carcere non già ai fini della declaratoria di nullità della suddetta notifica, bensì quale causa di sopravvenuta impossibilità di adempimento dell’obbligazione ex art. 1571 c.c. Ad ogni modo, tranchant si mostra la considerazione che la notificazione al soggetto in stato di reclusione in carcere non è nulla per il sol fatto che non sia effettuata nelle forme di cui al codice di procedura penale, non essendo queste ultime applicabili in ambito civilistico, ove, pertanto, la notificazione deve eseguirsi secondo le regole ordinarie(Cass., n. 11210/2025). 2. Il secondo motivo di ricorso deduce il “vizio di omessa motivazione (…) in relazione all’obbligo del giudice di motivare analiticamente e in maniera non contraddittoria la sua decisione in ordine alla prospettata questione dell’inadempimento contrattuale del Ceron e del conseguente suo obbligo al versamento dei canoni di locazione. Anche questo motivo è inammissibile, tenuto conto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., n. 7090/2022). Nel caso di specie, ne lla motivazione della sentenza impugnata è perfettamente intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello romana, che non si limita ad evocare l’intervenuto giudicato sulla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento delconduttore ma argomenta in ordine all’irrilevanza di qualsivoglia considerazione circa l’epoca in cui era stato sollecitato il dissequestro del bene, “sussistendo in capo al conduttore l’obbligo di pagamento del canone sino al rilascio” (pag. 4 della sentenza impugnata). D’altro canto , perché “ l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dell’impianto di depurazione del ristorante oggetto del contratto dilocazione) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis” (Cass., n. 13142/2017; si veda anche Cass., n. 10683/2023, che ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa). 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza di secondo grado ”per omessa pronuncia della inammissibilità del giudizio di rinvio innanzi [al]la Corte d’appello di Roma per omessa ricostruzione del fascicolo di parte difesa Ceron ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 101 e 342 c.p.c.”. La Corte d’appello, dopo aver invitato il Ceron a fornire “chiarimenti con riguardo al mancato rinvenimento del fascicolo” di primo grado, avrebbe poi deciso la causa senza dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale dallo stesso depositata con nota del 1°/2/2021, in as senza di qualsivoglia autorizzazione da parte del Collegio. Il motivo è inammissibile. Fermo restando che il mancato deposito del fascicolo di primo grado non determina alcuna nullità del giudizio di impugnazione (Cass., n. 24461/2020), laricorrente incidentale non indica, infatti, in alcun modo, i l contenuto della documentazione prodotta dal Ceron , né ne prospetta l’incidenza sulla decisione della Corte d’appello. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese di lite in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.L’illustrazione del motivo non contiene, invero, alcuno sviluppo della suddetta censura, incentrandosi, invece, su lla statuizione di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, che sarebbe illegittima, in considerazione della totale soccombenza del Ceron e dell’assenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”cui fa riferimento l’art. 92 c.p.c., all’esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018. Il motivo è infondato, muovendo da un presupposto (la totale soccombenza della controparte)in realtà fallace, essendo stata la Marchetti condannata a pagare al Ceron la somma di € 1.550,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale.Con tale statuizione di condanna si mostra coerente, pertanto, la compensazione delle spese, “tenuto conto (…) dell’accoglimento di entrambe le domande delle parti”, dovendosi, in argomento, ribadire, che “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”(Cass., n. 30592/2017; Cass., n. 14459/2021). 5. In definitiva, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della soccombenza reciproca. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte delricorrente e del controricorrente , dell’ulteriore importo