CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 21 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata truffa. Letto il ricorso e la memoria del 28/6/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice a pagina 4 argomentato in ordine alla congruità della pena inflitta, peraltro fissata in misura inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), valorizzando l'entità della somma oggetto della tentata truffa e le modalità realizzative, nonché la negativa personalità del prevenuto; Considerato che la doglianza che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]