CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 19885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20756/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] d’Amati e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico 35; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 4521/2018, pubblicata l’8 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma esponendo che: aveva iniziato nel 1977 la sua carriera nei ruoli dei Consiglieri del Ministero del Tesoro; nel gennaio 1988 era divenuta dirigente, per transitare, nello stesso anno, nei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri; nel marzo 1993 era stata assegnata alla Protezione civile, ove aveva diretto, dal 1996 al 2002, il [OSCURATO:PERSONA]; dall’11 agosto 2003 era stata collocata, in posizione di comando, presso il Comune di Roma, ove era stata nominata direttore dell’Ufficio extra dipartimentaledella Protezione civile; tale incarico era stato confermato fino al 30 aprile 2009; aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministriil passaggio alla I fascia dirigenziale e il conseguente adeguamento del trattamento stipendiale; le era stato riconosciuto il detto adeguamento, ma non il passaggio domandato; dal 1° ottobre 2010 era tornata presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, ove era rimasta, sino a febbraio 2011, senza incarichi. Essa ha chiesto, quindi, di dichiarare il suo diritto all’inquadramento nella I fascia dirigenziale dal settembre 2006, con condanna della P.A. a corrispondere le differenze retributive e a risarcire i danni causati. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3027/2014, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di riconoscimento dell’adeguamento e delle differenze retributive. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4521/2018, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministrisi è difesa con controricorso La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 13, 19, 23, 27 e 30 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 56 d.P.R. n. 3 del 1957, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 12 Preleggi. Essa sostiene che l’art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001 si sarebbe dovuto applicare anche agli incarichi dirigenziali conferiti da Amministrazioni differenti da quelle statali, soprattutto in quanto essa avrebbeeseguito gli incarichi in questione in posizione di comando e, quindi, alle dipendenze di una P.A. statale. Al riguardo, avrebbe assunto rilievo l’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabiliva che le Amministrazioni non statali si dovessero adeguare ai principi contenuti nel “presente capo”, contenente pure il menzionato art. 23. Sarebbero stati violati, altresì, gli artt. 1 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. D’altronde, l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 non avrebbe potuto essere interpretato nel senso di escludere che un dipendente in posizione di comando presso altra P.A. potesse acquisire, presso quest’ultima P.A., il diritto al transito nella prima fascia dirigenziale. La doglianza èfondata. L’art. 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 prescrive che “Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”. Il capo in esame è il II, relativo alla Dirigenza. L’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2011 stabilisce che “Per la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti”. L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone, nel testo ratione temporis rilevante, che “ “Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione”. Pertanto, come si evince dall’art. 27, comma 1, citato, le pubbliche amministrazioni non statali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del capo II del d.lgs. n. 165 del 2001, all’interno del quale si trova l’art. 23 menzionatoil quale, a sua volta, richiama l’art. 19, comma 11. L’art. 27 del d.lgs. n. 165del 2001 va interpretato, poi, in modo da renderlo coerente con lanuova formulazione dell’art. 117 Cost. e con i principi affermati dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale da tempo ha evidenziato che la disciplina del rapporto di impiego pubblico, anche dirigenziale, rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata allapotestà legislativa esclusiva dello Stato, al fine di garantire, nell’intero territorio nazionale e nel rispetto del principio di eguaglianza, l’uniformità della disciplina dettata per irapporti fra privati (Corte cost.,sentenze n. 251 del 2016, n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del2010). L’art. 27, pertanto, nella parte in cui prescrive alle regioni a statuto ordinario, aglienti pubblici non economici ed alle altre pubbliche amministrazioni diverse da quellastatale di adeguare i propri ordinamenti ai principi fissati dal capo II del d.lgs. n.165 del 2001 , è norma tesa a valorizzare l ’ autonomia organizzativa di detti enti, che,però , va esercitata, per ragioni di uniformità, nel rispetto dei principi generali dettati dallegislatore, fra cui quello per il quale, nelle materie direttamente attinenti alla regolamentazione delcontratto, prima fra tutte quella relativa al trattamento economico, la disciplina dettata dal legislatore nazionale si impone ed ha direttaattuazione. Allo stesso tempo, l’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 165del 2001, si riferisce a tutti i dirigenti dello Stato e non solo a quelli assegnati alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,al Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] ed alle amministrazioni che esercitano competenze inmateria di difesa e sicurezza. Quest’ultima disposizione, nella parte ove stabilisce che “ i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’art. 19, comma 11, per un periodopari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”, va letta in combinato disposto con le disposizioni chela precedono, ed in particolare alla luce degli artt. 15, 16, 17 e 19, che, oltre a ribadirel’articolazione della dirigenza in due fasce, definiscono le funzioni dei dirigenti generali e non generali, e fissano i principi per il conferimento dei relativi incarichi, rispetto al quale rileva, seppure senza essere determinante, l’appartenenza alla fascia più elevata(per considerazioni in questo senso, pur se in una vicenda differente, cfr. Cass., Sez. L, n. 4876 del24 febbraio 2020, non massimata sul punto). Si tratta di un insieme di disposizioni fondate sulla distinzione fra uffici dirigenziali generali ed uffici non generali, distinzione che rileva ai fini dell’individuazionedelle rispettive competenze, dei poteri attribuiti ai dirigenti, delle modalità diconferimento degli incarichi, correlandosi anche alla fascia di appartenenza del dirigente, il che spiega perché il legislatore abbia tenuto a precisare, al comma 11 dell’art. 19, che “p er la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione tra livelli differenziati differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti”. L’art. 23 si riferisce,pertanto, a tutti i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali nonché a quelli che, in relazione ai diversi ordinamenti di cui al comma 11dell’art. 19, abbiano svolto incarichi da ritenersi equivalenti ai primi, sulla base del diverso criterio di differenziazione fissato dalla disciplina di settore. L’equivalenza opera, chiaramente, solo a condizione che abbia una base normativa. Ne consegue che è predicabile esclusivamente a fronte d egli incarichi di direzione generale di cuiall’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che si occupa delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)e di quelli equiparabili ex art. 19,comma 11, dello stesso decreto . Tale equivalenza, inoltre, si estende,in virtù dell’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, agli incarichi che le amministrazioni non statali, nell’adeguarsi aiprincipi ispiratori della riforma e nell’esercizio del loro potere organizzativo, abbiano previsto come implicanti le competenze, i poteri e le responsabilità della dirigenza di livello generale e si iscrivano fra quelli disciplinati, sul piano contrattuale, dal d.lgs. n.165 del 2001 . Non erra, allora,la corte territoriale nell’affermare che la disciplina del capo II del d.lgs. n. 16 del 2001 si riferisca all’Amministrazione statale e che le regole dell’art. 23 riguardino principalmente sempre lo Stato. Essa,però, non tiene in debito conto che detto capo II contiene una serie di principi che, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, si estendono anche alle Amministrazioni non statali. L’unica ragione per la quale l’art. 23, comma 1, non nomina da subito queste ultime Amministrazioni è che esse hanno una loro autonomia che le distingue dallo Stato e che rende necessario un adeguamento della loro organizzazione perché si conformi ai principi espresso dal capo II menzionato. Allo stesso tempo, il riferimento all’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2001, pur presente nell’art. 23, comma 1, citato,va inteso non nel senso di ridurre l’applicazione del menzionato art. 23, comma 1, ai soli incarichi concernenti la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia da detti enti conferiti. Esso rappresenta, piuttosto, il riconoscimento della particolarità di alcune Amministrazioni statali, cui consegue l’opportunità che la ripartizione tra livelli differenziati differenti siademandata ai rispettivi ordinamenti e che l’equivalenza agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali,di cui all’art. 23, comma 1, citato, sia stabilita sulla base del diverso criterio di differenziazione fissato dalla disciplina di settore. Pertanto, ai fini dell’applicazione della disposizione dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 non eranecessario, nella specie, né che l’incarico dirigenziale da valutare fosse stato attribuito da una P.A. statale né che lo stesso provenisse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ex art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2001. In quest’ottica, non conta , altresì, che la dipendente fosse in posizione di comando presso altra P.A. Infatti, anche se il comando è disposto, in genere, nell’interesse, almeno prevalente, della P.A. di destinazione, nel caso in esame ha rilievo la semplice maturazione, in capo alla dipendente, del diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale, che prescinde dall’esistenza del comando e che, comunque, una volta cessato tale comando, non può non riguardarela P.A. di appartenenza. D’altronde, se si desse peso al fatto che la ricorrente erastata comandata, potrebbe prospettarsi una discriminazione fra la medesima egli altri lavoratori della stessa P.A. non in posizione di comando. Priva di pregio è, poi, la difesa della P.A., secondo la quale questa S.C. si sarebbe pronunciata, in senso ad essa favorevole, in un caso analogo. La decisione di questa sezione n. 10320 del 26 aprile 2017 afferma il principio, del tutto condivisibile, per il quale deve escludersi che, ai fini della qualificazione dell’ufficio, rilevi la sostanza delle sue attribuzioni e non la sua qualificazione come Ufficio generale. Questo è un profilo che attiene all’accertamento nel merito della fattispecie che, però, la corte territoriale non ha compiuto. 2)Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 19, 23, 27 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, 56 del d.P.R. n. 3 del 1957, 39, comma 22, della legge n. 449 del 1997, 3 e 97 Cost., della legge n. 225 del 1992, del d.lgs. n. 112 del 1998, della legge costituzionale n. 3 del 2001 e dell’art. 12 Preleggiperché la corte territoriale avrebbe errato a escludere che il suo comando fossenell’interesse della P.A. di appartenenza. Con il terzo motivo essa contesta l’omesso esame delle circostanze illustrate nei paragrafi 3 e 11 della parte in fatto del ricorso. Le censure non vannoesaminate, stante l’accoglimento del primo motivo. 3)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: “L’art. 23, comma 1,ultima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica anche ai dirigenti di seconda fascia della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti presso un ente locale durante un periodo di comando”. P.Q.M. La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il second