CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 34626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 2718-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la C:\NC 171 IERI A della CORIT., di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 JANO; - coi411-0,1‘ 2,-Lett ft avverso la sentenza n. 581/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dcl 09/1 i /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. VALF1R l A P -1(2(20N E [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 581 del 13 luglio 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto per guanto di ragione l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Stazione di Servizio di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., condannando yuest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di curo 18.763,70 oltre accessori, a titolo di differenze retributive. In particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispetto all'úer motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto provato lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni indicati da parte ricorrente e non del pari dimostrata l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni. per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] cluale rappresentante p.t. della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo ad un motivo contenente più censure; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata allegandosi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art. 360, corna 1, n. 5, cod. proc. civ. nonché degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Si sostiene, in particolare, l'erronea interpretazione e valutazione delle risultanze testimoniali e, segnatamente, l'insussistenza della prova circa l'attività lavorativa espletata nei giorni indicati, alla luce delle allegazioni di parte e dichiarazioni testimoniali raccolte. Le censure, oltre ad essere inammissibilmente formulate in modo promiscuo. tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2(116; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori adeguati a corredo delle deduzioni di parte ricorrente, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasívo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti. Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, (ass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); in particolare, ha rilevato questa Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con rnod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile per es. un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice) risolvendosi la critica che ad esso nell'esposizione di mete argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio; nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12609 del 2021) si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. '19881 del 2014); Quanto, poi, all'allegata violazione dell'art. 116 cod. proc. cív., va rilevato che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame. In particolare, va rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non puO porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. Sez.Un. 20867d/30/09/2020). Con riferimento, invece, alla dedotta lesione dell'art. 2697 cod. civ., per consolidata giurisprudenza di legittimità (e.\;p/rdiniis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Nella vicenda che qui ne occupa, in realtà, la Corte ha dato contezza, ancora delle risultanze testimoniali, di quanto emerso dalla stessa memoria di costituzione della società convenuta, avendo la medesima confermato che la parte ricorrente prestava la propria attività dal lunedì al sabato, da gennaio a giugno e da settembre a dicembre con orario dalle 5,30 alle 13,30 e nei mesi di luglio e agosto con orario dalle 8,00 alle 17,00 e la pausa pranzo di un'ora. Nessuna contestazione quanto alle domeniche (una domenica al mese da giugno a settembre) mentre, con riguardo ai mesi di luglio e agosto aveva la parte datoriale sostenuto che le stesse venivano compensate con permessi di cui il lavoratore godeva a cavallo del 19 settembre, festa patronale. Ha, poi, aggiunto la Corte, che il numero dei giorni lavorativi era stato perfettamente confermato dai quattro testi escussi, mentre, quanto alle domeniche, c'era stato un solo contrasto circa il godimento o meno di retribuzione in luogo di riposi compensativi. Ha concluso, pertanto, la Corte reputando corretti i conteggi genericamente contestati dalla resistente in quanto venivano confutate /oili corta le circostanze dedotte in ricorso ed ha, quindi, riconosciuto la somma richiesta priva esclusivamente di quanto calcolato a titolo dì indennità per ferie non godute essendo l'atto introduttivo sprovvisto di qualsivoglia allegazione al riguardo. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza c si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012n. 228. P.Q.M. Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla La controncorrente, dichiaratosi rifusione in favore del procuratore di parte 3000,00 per compensi e curo antistario, delle spese di lite, che liquida in curo e accessori di legge. Ai sensi 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15('/n) - 2002, dà atto della sussistenza dell'art. 13 comma 1 calci del d.P.R. n. 115 del dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ