CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI FERRARAnel ricorso a carico di [OSCURATO:PERSONA]' NICOLO' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ferrara denuncia di abnormità l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. perché notificati al difensore d'ufficio dell'imputato. Deduce:1.1. "Art. 606 co. 1 lett. b) erronea applicazione della legge penale in tema di notifica degli atti all'imputato e di conoscenza del procedimento; abnormità". Il Pubblico ministero ricorrente lamenta che «il GOT di Ferrara ha restituito gli atti al PM ritenendo nulla la notifica dell'avviso 415-bis c.p.p. notificato al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p., senza prendere atto che tale notifica era stata infruttuosamente tentata al domicilio dichiarato anche mediante consegna a mani, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'UNEP. Solo a quel punto la notifica veniva eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p.». Quindi, dopo avere riassunto le vicende relative alla notificazione dell'atto per evidenziarne la ritualità, il ricorrente assume che «la restituzione degli atti al PM ha comportato un'indebita regressione del procedimento allo stato delle indagini preliminari, non sussistendone i presupposti, emergendo chiaramente dalle due successive nomine la piena conoscenza del processo, che andava dunque celebrato in assenza dell'imputato (Cass. H 3737/21 e Cass. H 38121/21)». 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che la categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Si è avvertita l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nella categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi normativi tipici. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa 2 A da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. 1.2. Ciò premesso, la fattispecie in esame non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate, siccome enucleate. 1.2.1. Non può farsi rientrare nello schema dell'abnormità strutturale, atteso che il controllo della regolarità dell'avviso di conclusione delle indagini e della citazione a giudizio rientra le prerogative funzionali del giudice all'atto di verificare la regolare costituzione del rapporto processuale, anche in rapporto agli atti a esso essenzialmente prodromici. 1.2.2. Non rientra nell'ipotesi della stasi processuale, poiché con questa espressione si fa riferimento a una vera e propria paralisi del procedimento, che non potrebbe avanzare se non in forza dell'intervento della Corte di cassazione che rimuove l'atto paralizzante con il suo annullamento. Nel caso in esame -a prescindere dalla correttezza della decisione- non si verifica una stasi, ma una mera regressione, superabile con la rinnovazione della notifica, così come disposta dal giudice. Va, dunque, ribadito che «non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, a prescindere dall'esattezza della decisione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza o l'omessa indicazione della data del commesso reato, dichiara la nullità del decreto, atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale», (Sez. 2, Sentenza n. 11938 del 26/02/2013, Nannei, Rv. 254272 — 01). Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso Così deciso