CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 04n6wp5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; c;t)iVisti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, fra l'altro, del reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché benché espulso, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato senza alcuna autorizzazione; letto il ricorso; rilevato che: con l'unico motivo di censura si lamenta la violazione di legge per avere la Corte di appello rigettato il motivo di gravame di merito nella parte in cui era stata dedotta la liceità dell'ingresso dell'imputato in territorio italiano, siccome determinato dalla necessità di presenziare ad un procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; la critica appare, da un lato, manifestamente infondata laddove trascura di considerare che, a fronte delle udienze davanti al Tribunale di sorveglianza del 27 giugno e del 10 ottobre 2023, il rientro in Italia del ricorrente era stato accertato sin dall'aprile del 2023; sul punto, già sufficiente per supportare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, questi nulla ha eccepito; inoltre, il diritto a presenziare al procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto essere esercitato attivando il procedimento autorizzativo di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 (che non esclude l'applicabilità al giudizio di sorveglianza) piuttosto che con autonome iniziative unilaterali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M