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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:423
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0608_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑608/19) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001» Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, b) e 60, § 1, a)] (v. punti 56, 79‑82, 91‑95) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2019 (procedimento R 2434/2018‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 giugno 2019 (procedimento R 2434/2018‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0608_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑608/19) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001» Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, b) e 60, § 1, a)] (v. punti 56, 79‑82, 91‑95) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2019 (procedimento R 2434/2018‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 giugno 2019 (procedimento R 2434/2018‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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