CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 21377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza emessa in data 26 maggio 2023 dalla Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la responsabilità per due ipotesi tentato furto in abitazione - con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i predetti reati, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto, lungi dal muovere un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, si affida ad enunciati assertivi e versati in fatto, segnatamente, in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta alla luce del compendio probatorio, di cui non ha neppure assunto il travisamento (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01)); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2