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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 37952/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 aprile 2024 il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 25 febbraio 2015 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2015, evidenziando l'avvenuto diniego, in data 28 agosto 2020, della richiesta di permesso di costruire avanzata dalla stessa Marotta.

2. Avverso tale ordinanza la condannata Marotta ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, lamentando la mancata considerazione da parte del giudice dell'esecuzione della relazione tecnica predisposta dall'[OSCURATO:PERSONA], allegata all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, dalla quale emergeva chiaramente l'insussistenza di vizi non sanabili, come desumibile anche dal rilascio da parte del Comune di Eboli di diversi permessi di costruire per la realizzazione di strutture da destinare a civili abitazioni nella medesima zona e fascia di rispetto nella quale si trova il fabbricato di proprietà della ricorrente.

In particolare il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'inizio della realizzazione del fabbricato di proprietà della ricorrente risale all'epoca di ampliamento della terza corsia dell'autostrada Salerno - [OSCURATO:PERSONA], che tale ampliamento si è sviluppato prevalentemente sul lato adiacente al lotto di terreno di proprietà della ricorrente, che nella medesima zona vi sono altre costruzioni poste a una distanza minore di 30 metri dal confine autostradale, che quest'ultima in tale area è realizzata in trincea e in galleria per la presenza della rete ferroviaria Eboli - Potenza.

Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde consentire alla ricorrente di presentare altra istanza di sanatoria, in ulteriore subordine di sospendere il medesimo ordine di demolizione onde consentire alla intimata di provvedervi spontaneamente.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la portata univoca del diniego del permesso di costruire in sanatoria e la genericità del ricorso, che non ha considerato tale motivazione e ha prospettato in modo generico l'esistenza di altri non meglio identificati fabbricati nella medesima area non destinati alla demolizione come quello di proprietà della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo il consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità l'ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è però consentita solo in presenza di determinazioni della pubblica amministrazione, o del giudice amministrativo, che siano incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti o decisioni saranno adottati in breve tempo (Sez. 3, n. 3128 del 18/11/2021, dep.2022, Scordino, Rv. 282698; Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; cfr. da ultimo Sez. 3, n. 14647 del 2024, non massimata; Sez. 3, n. 2785 del 2024, non massimata).

Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha, del tutto correttamente e in coerenza con tale indirizzo ermeneutico, escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, per essere stata rigettata la richiesta della intimata di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

A fronte di tale, corretta ed esaustiva, motivazione la ricorrente si è limitata a prospettare, invero in modo generico, privo della allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alla prossima e probabile adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione della demolizione, che nella medesima area nella quale insiste il fabbricato da demolire ve ne sarebbero altri non colpiti da analoga sanzione.

Si tratta, chiaramente, di prospettazione, oltre che generica, manifestamente infondata, risultando irrilevante nella prospettiva dell'esecuzione della demolizione ordinata alla ricorrente l'esistenza di altri non meglio precisati fabbricati nella medesima area, che non implica né l'adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione né un mutamento dello stato dei luoghi.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del ricorso.

Le istanze subordinate, di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, allo scopo di consentire alla ricorrente di presentare una nuova richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria o di provvedere spontaneamente alla demolizione, sono inammissibili, esulando dalle ipotesi che possono determinare la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione e rimanendo, comunque, sempre nella facoltà dell'intimata presentare una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, purché ne sussistano i presupposti, o provvedere spontaneamente alla demolizione, così ottemperandole all'ordine che le è stato impartito.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato e della inammissibilità delle istanze subordinate.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 aprile 2024 il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 25 febbraio 2015 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2015, evidenziando l'avvenuto diniego, in data 28 agosto 2020, della richiesta di permesso di costruire avanzata dalla stessa Marotta. 2. Avverso tale ordinanza la condannata Marotta ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, lamentando la mancata considerazione da parte del giudice dell'esecuzione della relazione tecnica predisposta dall'[OSCURATO:PERSONA], allegata all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, dalla quale emergeva chiaramente l'insussistenza di vizi non sanabili, come desumibile anche dal rilascio da parte del Comune di Eboli di diversi permessi di costruire per la realizzazione di strutture da destinare a civili abitazioni nella medesima zona e fascia di rispetto nella quale si trova il fabbricato di proprietà della ricorrente. In particolare il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'inizio della realizzazione del fabbricato di proprietà della ricorrente risale all'epoca di ampliamento della terza corsia dell'autostrada Salerno - [OSCURATO:PERSONA], che tale ampliamento si è sviluppato prevalentemente sul lato adiacente al lotto di terreno di proprietà della ricorrente, che nella medesima zona vi sono altre costruzioni poste a una distanza minore di 30 metri dal confine autostradale, che quest'ultima in tale area è realizzata in trincea e in galleria per la presenza della rete ferroviaria Eboli - Potenza. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde consentire alla ricorrente di presentare altra istanza di sanatoria, in ulteriore subordine di sospendere il medesimo ordine di demolizione onde consentire alla intimata di provvedervi spontaneamente. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la portata univoca del diniego del permesso di costruire in sanatoria e la genericità del ricorso, che non ha considerato tale motivazione e ha prospettato in modo generico l'esistenza di altri non meglio identificati fabbricati nella medesima area non destinati alla demolizione come quello di proprietà della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo il consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità l'ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è però consentita solo in presenza di determinazioni della pubblica amministrazione, o del giudice amministrativo, che siano incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti o decisioni saranno adottati in breve tempo (Sez. 3, n. 3128 del 18/11/2021, dep.2022, Scordino, Rv. 282698; Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; cfr. da ultimo Sez. 3, n. 14647 del 2024, non massimata; Sez. 3, n. 2785 del 2024, non massimata). Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha, del tutto correttamente e in coerenza con tale indirizzo ermeneutico, escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, per essere stata rigettata la richiesta della intimata di rilascio di permesso di costruire in sanatoria. A fronte di tale, corretta ed esaustiva, motivazione la ricorrente si è limitata a prospettare, invero in modo generico, privo della allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alla prossima e probabile adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione della demolizione, che nella medesima area nella quale insiste il fabbricato da demolire ve ne sarebbero altri non colpiti da analoga sanzione. Si tratta, chiaramente, di prospettazione, oltre che generica, manifestamente infondata, risultando irrilevante nella prospettiva dell'esecuzione della demolizione ordinata alla ricorrente l'esistenza di altri non meglio precisati fabbricati nella medesima area, che non implica né l'adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione né un mutamento dello stato dei luoghi. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del ricorso. Le istanze subordinate, di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, allo scopo di consentire alla ricorrente di presentare una nuova richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria o di provvedere spontaneamente alla demolizione, sono inammissibili, esulando dalle ipotesi che possono determinare la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione e rimanendo, comunque, sempre nella facoltà dell'intimata presentare una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, purché ne sussistano i presupposti, o provvedere spontaneamente alla demolizione, così ottemperandole all'ordine che le è stato impartito. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato e della inammissibilità delle istanze subordinate. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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