CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2002
Cassazione n. 38562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/2002 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1994 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di ABBATE Domenico e quello di TRIOLO Giovanni hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dei predetti per trasporto di un ingente quantitativo di marijuana (Kg. 15486, in [OSCURATO:PERSONA] il 3/1072022), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposti avverso una sentenza che ha recepito l'accordo delle parti sulla pena in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, i ricorrenti hanno contestato proprio la quantificazione della pena; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M Ciampi [OSCURATO:PERSONA] 2