CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36798-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.P.C.M. R.G.N. 36798/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 340/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 61/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittim a l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2009 e dovuti i contributi da parte dell’avv.to Marotta . Ha dichiarato, invece, non dovute le sanzioni per evasione contributiva; 2. la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha ritenuto sussistente l’obbligo di versamento alla Gestione separata dei contributi da parte dell’odierna ricorrente che, pur iscritt a all’albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto; 3. h a , anche , escluso che il credito fosse estinto per intervenuta prescrizione quinquennale. A tale riguardo, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi « momento a partire dal quale l’Istituto era posto in condizione di conoscere l’esistenza del credito da riscuotere […]»; 4. avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; 5. l’INPS ha depositato procura speciale ; 6.chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 55 R.D.L. nr. 1827 del 1935, dell’art. 18, comma 4, D.Lgs. nr. 241 del 1997 nonché del combinato disposto degliart. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 17 del D.P.R. nr. 435 del 2001, per avere la Corte di appello di Salerno erroneamente individuato il diesa quo di decorrenza della prescrizione, ancorandolo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non, come avrebbe dovuto, alla data di scadenza del versamento dei contributi che, per l’anno 2009, era il 16 giugno 2010: la prescrizione era, dunque,compiuta prima che la professionista ricevesse, il 30 gi ugno 2015, la richiesta di pagamento dell’Inps. Non applicabile alla fattispecie concreta era, peraltro, il differimento dei termini stabiliti dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010; 8. il motivo è da rigettare, in quanto il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, dovendosi solo correggere,ex art. 384, comma 4, cod.proc.civ ., lamotivazione adottata, nei sensi che si vanno ad illustrare; 9. è vero che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). La dichiarazione che la parte è tenut a a presentare ai fini fiscali, mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo; 10.l’individuazione del dies a quo, nei termini indicati, si ricava dall'art. 55del R.D.L. n r . 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatorisi prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 11.deve, in particolare, considerarsi l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuatientro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 12.tuttavia, la Corte, a chiarimento dei principi esposti, ha precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite»(v. Cass. n. 10273 del 2021 e successive conformi); 13.l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; 14.il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 15.la Corte si è occupata, anche, di delimitare il perimetro di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, si è chiarito, in ordine alla «latitudine soggetti va» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che di esso beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 16. c iò posto, l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris , su cui il Giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (di recente, Cass.nr. 24047del 2022 , punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021 , punto 10). Si tratta di aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice. Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni delD.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione risulta dalla sentenza impugnataed è pacifico in causa; 17. n el la fatt ispecie da scrutinare , viene in considerazione proprio il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 che ha prorogato, senza maggiorazioni, il termine per il pagamento dei contributi, relativi all’anno 2008, al 6 luglio 2009; 18. erroneamente, dunque,la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, tale affermazione resta ininfluente ai fini dell’esito del giudizio, in quanto l’atto di messa in mora del 30 giugno 2015 ètempestivo anche in relazione al dies a quo che la Corte territoriale avrebbe dovuto effettivamente considerare ovvero quello del6 luglio 2010; 19. segue,pertanto, il rigetto del proposto ricorso; 20. 20. nulla deve provvedersi in relazione alle spese, in assenza di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS; 21.sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut