CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 13/7/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione del GIP del locale Tribunale che, in data 17/5/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 416bis.1 cod.pen. e, concesse le attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. La difesa segnala alcune imprecisioni in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso giacché, da un lato, la denunzia non fu sporta lo stesso giorno delle minacce estorsive ma il giorno seguente; dall'altro, alla luce delle sommarie informazioni rese dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] consta che egli non aveva riconosciuto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] quale capoclan della zona sicché è da escludere che egli avesse percepito di avere di fronte un presunto camorrista. Con specifico riguardo al ricorrente il difensore evidenzia che nella condotta del prevenuto non sono ravvisabili gli estremi della minaccia mafiosa dal momento che la p.o. ha mantenuto nel corso degli incontri un contegno che denota l'assenza di coartazione, rimarcando l'incensuratezza del Lucca e la sua estraneità a procedimenti per fatti di criminalità organizzata. Su tali aspetti la sentenza impugnata avrebbe omesso la dovuta motivazione; 2.2 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di fornire risposta alla doglianza difensiva circa l'aumento di pena effettuato ex art. 416bis.1 cod.pen, limitandosi a confermare la congruità del trattamento sanzionatorio sebbene il Gip non avesse esplicitato il computato della pena, impedendo di comprendere in che misura avesse inciso la circostanza aggravante di cui si discute; 2.3 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riconoscimento dell'attenuante sostenendo una sorta di incompatibilità delle vicende estorsive, anche tentate, con l'invocata diminuente, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e nonostante, nella specie, la p.o. non abbia subito alcun pregiudizio patrimoniale; 2.4 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., avendo la sentenza impugnata ritenuto incongrua l'offerta risarcitoria di euro mille da parte dell'imputato, senza considerare che la stessa costituiva tangibile manifestazione di ravvedimento e risultava adeguata a ristorare il danno morale patito dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo è manifestamente infondato in quanto lo scrutinio dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è pienamente aderente ai dati fattuali acquisiti e ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la reiterata richiesta rivolta all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], impegnato in un cantiere edile nell'area di Teverola, di "mettersi a posto" recandosi a Teverola o a Carinaro è inequivocabilmente collegata alla richiesta di "pizzo" da parte della congrega criminosa dominante sul territorio, riconducibile al temibile clan dei casalesi. Questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115; n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938; n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268759; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062). Infatti, la circostanza aggravante del metodo mafioso è integrata anche dall'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 2728849; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182) In simili casi, quando il potere criminale di un'associazione mafiosa storica quale la camorra, abbia inciso nel territorio i segni del proprio dominio criminale, imponendo pratiche illecite quali "il pizzo" nei confronti di imprenditori e commercianti, elaborando anche un linguaggio descrittivo della sottomissione (tale la metonimia per cui " andare a Teverola" suggerisce di rivolgersi al capo della locale cosca), non può dubitarsi che la richiesta di "mettersi a posto" sia immediatamente e inequivocabilmente evocativa di una richiesta estorsiva proveniente dal sodalizio dominante. 2.11 secondo motivo non merita accoglimento. Il primo giudice ha dato atto a pag. 15 di aver determinato la pena base, già diminuita per il tentativo ed aumentata per l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa, operando di seguito le riduzioni per effetto 92, del riconoscimento delle attenuanti generiche e per la scelta del rito. Siffatta quantificazione è stata ritenuta congrua dai giudici di appello che hanno richiamato la gravità del fatto a fondamento del proprio giudizio. Osserva la Corte che, quantunque sia richiesto al giudice di merito di indicare specificamente ogni operazione di diminuzione o di aumento di pena conseguente all'applicazione di attenuanti o di aggravanti al fine del controllo sull'uso del potere discrezionale accordatogli nella determinazione della sanzione, a fronte di una pena che non presenta profili di illegalità, la censura rivolta ad una quantificazione esplicitata in forma sintetica deve essere sostenuta da un interesse concreto ed attuale che ponga in risalto le conseguenze pregiudizievoli per l'imputato e giustifichi la necessità di rimuoverle. Tanto più quando, come nella specie, il percorso argomentativo del primo giudice è viziato da un errore foriero di un più benevolo trattamento sanzionatorio per il ricorrente, avendo il GIP omesso di procedere a giudizio di comparazione pur avendo riconosciuto l'aggravante delle più persone riunite, applicando direttamente la riduzione ex art. 62 bis cod.pen. 3. Destituiti di pregio risultano i rilievi in punto di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. Questa Corte ha autorevolmente affermato che nei reati contro il patrimonio la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528). La giurisprudenza ha, inoltre, richiamato la necessità che, con riguardo alle fattispecie di tentata rapina e tentata estorsione, al cennato giudizio prognostico si accompagni la considerazione degli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173). Nella specie, la decisione reiettiva della Corte di merito è conforme ai principi richiamati in quanto la condotta ascritta al ricorrente in caso di consumazione avrebbe attendibilmente comportato per la p.o. un danno economico importante giacché il "pizzo" è usualmente parametrato alla rilevanza economica dell'attività taglieggiata e destinato alla serialità, secondo consolidate massime di esperienza. 4. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alla censura concernente il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. Da un lato, infatti, deve rilevarsi che l'offerta risarcitoria è stata effettuata attraverso lettere cui la p.o. non ha dato riscontro e mai formalizzata attraverso offerta reale (Sez. 2, Sentenza n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556), dall'altro, la rilevata assenza di congruità della somma di euro mille appare coerente con la necessità di ristoro integrale del danno, il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito unitamente all'avvenuto ravvedimento del reo ( Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Rv. 268714; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Rv. 282424). 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma