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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1995

Cassazione n. 08621/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1995 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 28 marzo 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche par- ziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'am- missione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088).

La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez.

U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pa- cino, non massimata sul punto).

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria e coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha evidenziato le ragioni per le quali erano state respinte le giustificazioni addotte a difesa, in quanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).La Corte di merito ha poi correttamente applicato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152).

2. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indi- pendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051).

Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verifi- care con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo.

In aggiunta a quanto precede, è opportuno rammentare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espres- samente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante.

Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, intro- dotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi in- tendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non espli- citamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche impli- citamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).

La Corte di merito ha adeguatamente motivato su tali questioni, escludendo che le dichiarazioni difformi dal vero rese dal La Corte nell'autodichiarazione in ordine ai redditi personali e dei conviventi potessero costituire il frutto di una mera negligenza.

Nel caso in esame, l'omessa dichiarazione delle proprietà e dei redditi dei propri familiari, non indicati dallo stesso imputato come conviventi, nel periodo considerato, costituisce elemento certamente valutabile - ai fini dell'indagine sull'elemento psico- logico del reato - dai giudici di merito, i quali hanno peraltro esplicitamente richiamato precisi indici rivelatori della malafede dell'imputato.

In particolare, si è attribuito ri- lievo alla rilevante difformità tra reddito effettivo e reddito dichiarato.

La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha finito con il proporre una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella condotta dai giudici di merito con ragionamento del tutto lineare, logico e coerente coi dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1995 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 28 marzo 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche par- ziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'am- missione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pa- cino, non massimata sul punto). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria e coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha evidenziato le ragioni per le quali erano state respinte le giustificazioni addotte a difesa, in quanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).La Corte di merito ha poi correttamente applicato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152). 2. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indi- pendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verifi- care con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo. In aggiunta a quanto precede, è opportuno rammentare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espres- samente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, intro- dotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi in- tendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non espli- citamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche impli- citamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). La Corte di merito ha adeguatamente motivato su tali questioni, escludendo che le dichiarazioni difformi dal vero rese dal La Corte nell'autodichiarazione in ordine ai redditi personali e dei conviventi potessero costituire il frutto di una mera negligenza. Nel caso in esame, l'omessa dichiarazione delle proprietà e dei redditi dei propri familiari, non indicati dallo stesso imputato come conviventi, nel periodo considerato, costituisce elemento certamente valutabile - ai fini dell'indagine sull'elemento psico- logico del reato - dai giudici di merito, i quali hanno peraltro esplicitamente richiamato precisi indici rivelatori della malafede dell'imputato. In particolare, si è attribuito ri- lievo alla rilevante difformità tra reddito effettivo e reddito dichiarato. La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha finito con il proporre una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella condotta dai giudici di merito con ragionamento del tutto lineare, logico e coerente coi dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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