CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO del foro di ROMA in difesa di ''[OSCURATO:PERSONA]''-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DONNE E [OSCURATO:PERSONA] si riporta comeda conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alla notaspese. Dichiara di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte chedeposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese. Vi è ammissione alpatrocinio a spese dello Stato.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] si riporta come conclusione scritteche deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa diXXXXXXXXXXX (C.U.I. 032329G ) conclude insistendo nell'accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17/06/2025, la Corte di assise di appello di Roma haconfermato la decisione impugnata, con la quale XXXXXXXXXXX è stato ritenutocolpevole del reato di cui agli articoli 575 e 577 cod. pen. in danno diXXXXXXXXXXXXXXX e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo.Dalla ricostruzione contenuta nelle decisioni di merito era emerso chel’imputato aveva intrattenuto una relazione sentimentale conXXXXXXXXXXXXXXX, che tuttavia nel mese di agosto 2023 costei aveva deciso ditroncare perché infastidita dalle sue troppe attenzioni. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, avevacontinuato a contattarla insistentemente e per dieci volte tra le ore 15,18 e leore 16,23 del 04/09/2023, giorno del delitto, aveva effettuato chiamateall’utenza della donna, che non gli aveva risposto.Dall’analisi delle celle agganciate dal telefono cellulare dell’imputato risultavache egli si trovava tra le ore 16,00 e le ore 16,23 di quel giorno nei pressidell’androne del palazzo dove abitava la vittima e dove la stessaXXXXXXXXXXXXXXX alle ore 16,45 era stata rinvenuta a terra circondata dasostanza ematica.La donna era stata colpita 56 volte con arma da taglio e diverse altre voltecon corpo contundente in vari distretti del corpo come collo, torace, addome edera deceduta in conseguenza di anemia acuta meta-emorragica secondaria aquelle plurime ferite.Era stato individuato l’imputato, che aveva ammesso di essere l’autore delreato e aveva informato le forze dell’ordine del percorso da lui effettuato aseguito dell’azione omicidiaria, indicando il luogo in cui si era disfatto dell’armadel delitto.La Corte di assise di appello, per quanto di interesse, aveva respinto i motividi appello con i quali l’imputato lamentava l’erronea applicazione dellacircostanza aggravante dell’aver adoperato sevizie o dell’aver agito con crudeltà,l’erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto di ammissioneal programma di giustizia riparativa; e aveva così confermato la decisione diprimo grado.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXXX, che ha articolato tre motivi.2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, lacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimentoall’applicazione della circostanza aggravante della crudeltà ai sensi dell’art. 61, n.4 cod. pen.L’uso del coltello e la ripetizione dei colpi non sarebbe sufficiente adintegrare l’aggravante per la quale si richiede la dimostrazione dell’effettivosuperamento della normalità causale determinante l’evento con sofferenzeaggiuntive; il numero dei colpi trovava giustificazione nella dinamica omicidiariae lo stesso giudice di merito ammette che non si può distinguere tra lesioni vitalie non vitali, sicché, se tutti i fendenti fossero stati inferti per l’intenzione dicagionare la morte, non vi sarebbe prova della volontà di provocare inutili egratuite differenze.2.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanzepen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimentoall’art. 62-bis cod. pen.I giudici di merito hanno omesso di considerare il contegno collaborativodell’imputato e hanno svalutato, erroneamente considerandola strumentale,l’ammissione di responsabilità di costui ed il suo ravvedimento.2.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale,nonché mancanza di motivazione in relazione al diniego di accesso dell’imputatoai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.Il diniego si è basato sulla mancata realizzazione, allo stato, deiprogrammati centri per l’avvio della giustizia riparativa, ma la normativa vigenteprevedeva questa possibilità che non poteva essere negata in ragionedell’assenza della struttura che avrebbe dovuto assicurare l’effettiva applicazionedella disposizione già in vigore. Tanto più in considerazione dell’esistenza di altrestrutture istituite presso il Tribunale di Roma (l’Osservatorio permanente per lagiustizia di comunità) e della disponibilità, resa nel corso del giudizio, da partedell’[OSCURATO:PERSONA] (costituita parte civile) allapartecipazione e allo svolgimento di un programma di giustizia riparativamediante mediatori penali iscritti regolarmente nell’albo previsto.Si lamenta altresì l’omessa motivazione con riguardo alle ragioni chepotevano precludere l’accesso alla giustizia riparativa nel caso di specie.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.All’udienza di discussione il Procuratore Generale si è riportata alla propriamemoria, insistendo nel rigetto del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, nell’interesse della parte civile “[OSCURATO:PERSONA] a Marianna -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la prevenzione e il contrasto dellaviolenza sulle donne e sui minori”, si è riportata alla comparsa conclusionale ealla nota spese, che aveva già depositato, associandosi alle conclusioni delProcuratore Generale.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, “[OSCURATO:PERSONA] italianavittime vulnerabili di reato ETS”, ha depositato comparsa conclusionale e allanota spese, che ha illustrato, associandosi alle conclusioni del ProcuratoreGeneraleL’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha depositato comparsa conclusionale enota spese alle quali si è riportata.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, che lamenta erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione nell’applicazione della circostanza aggravante della crudeltàdi cui all’art. 61, n. 4, cod. pen., è inammissibile, perché basato su argomentiesclusivamente rivalutativi.La difesa censura la sentenza perché riterrebbe erroneamente dimostratal’aggravante dall’uso del coltello e dal numero di coltellate inferte in rapidasequenza.In realtà il ricorso non si confronta con il complessivo impianto motivazionaleche sorregge la decisione sul punto. La crudeltà viene ricollegata anche ad undato che non è oggetto di analisi nel ricorso, cioè la conclusione dei medici legaliin ordine al fatto che alcuni colpi sono stati inferti quando la donna era ancora inpiedi e molti altri (la maggior parte) quando era già a terra; la prosecuzione dellareiterazione dei colpi, fino a giungere a 56 fendenti, è stata congruamenteconsiderata manifestazione della volontà di infliggere patimenti più strazianti,che la donna, pur incapace di reagire, doveva certamente percepire e si lega alfatto che l’imputato aveva utilizzato, oltre al coltello, anche un altro colpocontundente, fatto sintomatico di una condotta che non si limitava alperseguimento del solo evento morte ma che intendeva produrre anche gratuitasofferenza.Il numero dei colpi inferti sono stati ritenuti indicativi della protervia e dellavolontà di infliggere sofferenze ben oltre quelle necessarie a procurare la morte,in ragione soprattutto della loro direzione, mirati a varie parti del corpo, eampiamente diffusi su di esso, e dell’effetto che hanno procurato, tale daterminare un vero e proprio dissanguamento, essendo state rinvenute nellecavità del cadavere solo 1.000 cc di materiale ematico a fronte delle 5.000 cc,che circolano mediamente in un organismo adulto.Poco conta, pertanto, il fatto, sottolineato anche dalla Corte territoriale chenon poteva distinguersi tra lesioni vitali e lesioni non vitali, dal momento che ilfatto che tutte le lesioni abbiano contribuito a cagionare la morte (si veda ilbrano della deposizione Polacco riportato in ricorso) non incide sul fatto che,sempre, si ripete, alla stregua dei – peraltro frammentari – passi delledichiarazioni dei dottori Nardoni e Polacco indicati in ricorso, nessun colpo hacagionato la morte immediata. Peraltro, la sentenza impugnata ricorda come lastessa difesa aveva introdotto l’elemento della reazione della vittima, correlandoalla colluttazione con l’imputato la necessità dei numerosissimi colpi riscontrati insede autoptica. È proprio su tali dati che si fonda il razionale apprezzamentodella Corte d’assise d’appello, in conformità alle conclusioni raggiunte dal primogiudice.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che segue ilprincipio affermato da Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del, Rv. 267629 - 01,«la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primocomma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto allanormalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime unstregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto,comprese quelle afferenti al dolo » (Sez. 1, n. 8272 del 04/12/2025, dep. 2026,Rusu, Rv. 289629 – 01: fattispecie relativa ad omicidio, nella quale la Corte haconfermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenzadell'aggravante in ragione della reiterazione e intensità dei colpi inferti, della lorolocalizzazione in parti altamente sensibili e dolorose del corpo, della duratadell'aggressione in danno di una vittima immobilizzata e impossibilitata achiedere soccorso; così anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q.,Rv. 272827 – 01, che ha valorizzato oltre al numero dei colpi, anche lalocalizzazione dei fendenti e l’esecuzione dell’azione dinanzi ai congiunti dellavittima).I 56 colpi non rilevano per il loro numero che dà conto della reiterazione main quanto, nella complessiva ricostruzione della Corte territoriale, per le modalitàdi esecuzione che li hanno accompagnati, essi sono stati ritenuti indicativi dellaloro eccedenza rispetto alla normalità causale.A questi elementi il giudice di merito ha aggiunto tutti quegli altri chedescrivono l’inquietante e opprimente atteggiamento dell’imputato, cheperseguitava la vittima con le sue continue telefonate e cercava di imporle unarelazione da lei non più voluta; ha così posto in relazione tutte queste risultanzenell’ambito di un articolato e logicamente intessuto apprezzamento di fatto,sorretto dalla logica e dal corretto uso di massime di esperienza, tale da sottrarsial sindacato di legittimità.3. Anche il secondo motivo, riguardante alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, è ampiamente rivalutativo.Com’è noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere attodell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanzela presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensuratoin assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa,come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato pergiustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che ilgiudice, dopo averne constatato l’assenza, non è tenuto nemmeno a motivaresulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Orbene la Corte territoriale nel presente giudizio ha innanzitutto evidenziatola particolare gravità della sua condotta, caratterizzata da efferatezza, proseguitacon protervia anche quando la vittima si trovava a terra, riversa e inerme.Ha poi evidenziato i suoi comportamenti post delictum che non deponevanoa suo favore e su questi argomenti si appuntano le critiche del ricorrente, chetuttavia non riesce a segnalare vizi di motivazione ma propugna solo valutazionialternative.La Corte territoriale ha valutato negativamente il fatto che l’imputato avevacercato di cancellare le tracce dopo il delitto, disfacendosi dei vestiti che avevaindossato e tardando poi ad aderire all’invito della polizia che lo aveva scopertoad indicare il percorso fatto dall’abitazione al luogo dell’aggressione.Secondo la difesa avrebbe, invece, dovuto valutare che vi fu resipiscenzanell’aderire a quell’invito, fornendo molte più informazioni di quelle già inpossesso degli inquirenti e di quelle che gli avevano richiesto. Si contesta,altresì, l’affermazione di irrilevanza a fini investigativi dell’ammissione diresponsabilità dell’imputato, avendo invece egli fornito indicazioni decisive sulladinamica della sua condotta delittuosa, quando non aveva ancora nemmenocontezza di quali fossero gli elementi già acquisiti a suo carico; circostanzaquesta che doveva far escludere che la sua scelta fosse meramente utilitaristicae che doveva essere, invece, indicativa di ravvedimento, ulteriormentedimostrato dalla sua richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa.Tuttavia, la Corte territoriale non ha affatto pretermesso i dati che sonoposti a fondamento degli argomenti del ricorrente ma li ha soppesati con diversialtri a lui del tutto sfavorevoli.Anzitutto va ricordato che, secondo la giurisprudenza, è la confessionespontanea del reo che rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini dellaconcessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di meritoescluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi didisvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presad'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamenteall'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziariasia, comunque, probatoriamente inerte o neutra (Sez. 3, n. 26676 del08/05/2025, Pg c. Careri, Rv. 288738 – 07; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017,La Corte territoriale non poteva considerare la confessione un elementopositivo valorizzabile ai fini dell’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., già inradice avendo congruamente evidenziato che essa non fu spontanea, visto cheintervenne dopo le ricerche degli investigatori e dopo che erano stati raccoltielementi decisivi a suo carico circa la sua presenza nell’androne del palazzocondominiale dove egli aveva aspettato e poi aggredito la vittima; peraltro erastata già acquisita la dichiarazione di un condomino al quale egli aveva chiestonotizie della madre della vittima poco prima del feroce agguato.A prescindere da quanto egli potesse conoscere dello stato delle indaginiquando gli furono contestati i primi esiti che portavano a lui, certamente fuquesto fatto che lo indusse, dopo essersi dato alla fuga e avere cercato dioccultare le prove, ad ammettere i fatti.Congruo appare, pertanto, l’inquadramento di tale contegno in una resa agliinvestigatori piuttosto che in una resipiscenza dinanzi all’illecito commesso.Al riguardo, va peraltro ribadito che la soluzione giurisprudenziale appenaindicata non è incompatibile con il diritto al silenzio, espressivo delle più ampiefacoltà difensive dell’imputato. Quest’ultimo può liberamente individuare lastrategia difensiva che ritiene più opportuna, senza per questo subire alcunaconseguenza sfavorevole. Tuttavia, il riconoscimento di benefici, quali appunto laconcessione delle circostanze attenuanti generiche, richiede la presenza dielementi positivi che, del resto, lo stesso ricorrente indica nel suocomportamento.Tuttavia, come detto, l’ammissione non ha fornito apporti decisivi allaricostruzione delle sue responsabilità; attorno ai luoghi vi erano delle telecameredalle quali erano state estratte le immagini che lo ritraevano e i tabulati telefoniciavevano rivelato i suoi contatti con la donna.Esattamente, pertanto i giudici di merito hanno concluso chesostanzialmente una confessione, come descritta dalla giurisprudenza purerichiamata dal ricorrente, non vi fosse stata, tale non potendosi considerarsiquella ricavabile dalle dichiarazioni rese da costui, comunque già ritenute deltutto irrilevanti e su alcuni punti (in particolare la sua affermazione di non averecolpito la vittima alla testa) del tutto smentite.L’imputato si duole del fatto che doveva attribuirsi decisivo carattere diripensamento critico a tali elementi o alla richiesta di ammissione ad unprogramma di giustizia riparativa, ma così formula una richiesta basata su unapersonale e settoriale valutazione, senza evidenziare alcuna lacuna nellamotivazione.Inoltre, l’apparato argomentativo della decisione impugnata si completa (econ evidente effetto decisivo) con il richiamo ad un precedente penale perrapina, divenuto irrevocabile di recente (nel 2021), indicativo di una propensionealla violenza ulteriormente riversata nei confronti di una persona che comunquele aveva offerto il suo sostegno e il suo affetto.4. È infondato il terzo motivo, che censura la motivazione nella parte in cuiha giustificato il rigetto dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa da partedel giudice di primo grado.4.1. La difesa richiama Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv.289325 – 01, che ha affermato la ricorribilità della decisione del giudice di meritodi rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio diun programma di giustizia riparativa, perché, a differenza dello svolgimento diquesto, ha natura giurisdizionale e perché la partecipazione al programma puòprodurre effetti giuridicamente rilevanti su qualunque processo penale, come unapiù favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt.133, secondo comma, n. 3, 62, n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.Nel caso di specie il diniego è stato motivato, sotto un primo profilo, con lamancata realizzazione di programmati Centri per l’avvio della giustizia riparativa,considerando tale dato oggettivo ostativo all’espletamento del programma.La difesa contesta tale assunto.La disciplina transitoria di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150/2022(c.d. [OSCURATO:PERSONA]) prevedeva che le disposizioni relative all’avvio ai percorsidi giustizia riparativa si applicassero sei mesi dopo l’entrata in vigore di quellalegge, cioè già a partire dal 30/06/2023, ben prima dell’inizio del processo acarico dell’imputato.Presso la Presidenza del Tribunale di Roma era stato già istituitol’Osservatorio permanente per la giustizia di comunità, di cui fanno parteAvvocatura, UEPE, Regione Lazio, ASL Roma 1, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LaSapienza e nel documento sui programmi di giustizia riparativa, varato all’internodell’Osservatorio sin dalla data del 22/03/2024, le parti si erano impegnate apromuovere e a diffondere principi della giustizia riparativa secondo criteriinterpretativi condivisi anche nella fase in cui al nuova disciplina non potevatrovare completa attuazione.La difesa richiamava anche un Protocollo per i programmi di giustiziariparativa, di recupero per il reo e di assistenza alle vittime, divenuto operativo il21/06/2023.Sosteneva, pertanto, che non rispondesse al vero che non fosse possibileavviare percorsi di giustizia riparativa, ricordando che anche nel corso delgiudizio di primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] si era resadisponibile a svolgerlo a mezzo dei propri mediatori penali iscritti regolarmentenell’apposito albo e che successivamente era stata acquisita anche ladisponibilità del Centro di giustizia riparativa Astrea di Roma.Sotto altro profilo il diniego era stato motivato negandone l’utilità.La difesa contesta che una tale valutazione competa al giudice e che lecircostanze indicate dalla Corte di primo grado e ribadite da quella di secondogrado possano precludere l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, chedevono essere sempre favoriti; l’unico limite dovendosi considerare il pericoloconcreto per i partecipanti derivante dallo svolgimento del programma.4.2. Questa Corte ritiene che la decisione dei giudici di merito resista allecensure difensive, sebbene occorra formulare alcune precisazioni.Ai sensi dell’art. 129-bis, comma 3,cod. proc. pen. il giudice autorizzal’accesso senza preclusioni rispetto alla fattispecie e alla sua gravità ma il testodella disposizione richiama due condizioni: «che lo svolgimento di un programmadi giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivantidal fatto per cui si procede» e che «non comporti un pericolo concreto per gliinteressati e per l'accertamento dei fatti».Come ha spiegato Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit., una voltainiziato il procedimento penale, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa nonè consentito senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo digarante del meccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustiziariparativa.Il provvedimento che deve essere emesso è da considerarsi di naturagiurisdizionale sia perché il legislatore fa riferimento a due indicatori essenzialidell’esercizio della giurisdizione, il previo contraddittorio e la motivazione, siaperché, dopo l’esercizio dell’azione penale, tale avvio può avere, in forza dispecifica disposizione normativa (l’art. 129, comma 4-ter, cod. proc. pen.),l’effetto di sospendere il giudizio, con conseguenze sull’osservanza del principiodi ragionevole durata del giudizio, o può determinare interferenze con la tuteladegli interessati e con la genuinità delle attività processuali di accertamento deifatti.Di tale incondizionato favor del legislatore ha preso atto la giurisprudenzache ha, anzitutto, mostrato di considerare libera da ogni formula sacramentale laproposizione della richiesta anche a mezzo di procuratore speciale ecorrelativamente ampio e incondizionato l’obbligo del giudice di valutarnel’accoglimento; si è infatti affermato che è sufficiente la procura al difensore per«presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa allaprova ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-ter cod. proc. pen.», perché puòintendersi in essa ricompreso anche il potere di presentare richiesta di accessoad un programma di giustizia riparativa, posto che l’istituto della sospensione delprocedimento con messa alla prova costituisce una forma di manifestazione dellagiustizia riparativa “assorbita” nel sistema punitivo tradizionale (Sez. 5, n. 12262del 24/02/2026, B., n.m.).Inoltre, con numerose pronunce, di fronte a provvedimenti di diniego basatisu valutazioni diverse da quelle che specificamente attengono all’utilità per larisoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e all’eventualità diun pericolo per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, la Cassazione haritenuto erronee o carenti nella motivazione le ordinanze che hanno preclusol’avvio del programma riparativa.Se, per un verso, è stato escluso che il giudice possa svolgere alcunavalutazione sulla fattibilità del percorso riparativo, da considerarsi riservataesclusivamente ai mediatori, per altro verso, è stato affermato che anche ildiniego non può essere motivato dal fatto che al momento della richiesta ancoranon risulta istituito l’apposito Centro di giustizia riparativa.E così, ad esempio, si è affermato che è illegittima l’ordinanza che si sia«limitata a rilevare che dalle informazioni assunte non risultava, allo stato,istituito il Centro per la giustizia riparativa competente e che la difesa, sebbenesollecitata dal Presidente, non era stata in grado di fornire informazioni in meritoalla operatività di tale Centro». La motivazione così formulata richiamava,secondo tale pronunciamento, «ragioni non previste dalla legge, onerando, per dipiù, la difesa di un compito ad essa estraneo – in quanto riservato all’autoritàgiudiziaria – quale il reperimento di un Centro di giustizia riparativa disponibile»(Sez. 5, n. 11024 del 09/12/2025, dep. 2026, C., Rv. 289596 – 01, inmotivazione, non massimata sul punto).I giudici di legittimità, però, in quel caso, evidenziavano che la Corteterritoriale aveva del tutto trascurato i profili dedotti dalla difesa chedimostravano le ricadute positive dell’esito riparativo sul processo, sotto il profilodella possibilità di giungere all’improcedibilità per taluni reati con la remissionedelle querele e ad una significativa attenuazione della sanzione per quellieventualmente procedibili d’ufficio.L’omessa motivazione sul punto diventa, quindi, centrale, ancor più delreperimento del Centro di giustizia riparativa, poiché in queste conseguenze sulprocedimento in corso veniva individuato un ambito di valutazione delpresupposto dell’utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cuisi procede: la composizione del conflitto avrebbe potuto produrre effetti anchedeflattivi sul procedimento.Si giunge in tal modo a quello che, secondo il Collegio, è il nucleo centraledella questione: la verifica dell’utilità correlata allo svolgimento del programma digiustizia riparativa e sul quale si tornerà infra nel par. 4.3. Essa deve prescindereda valutazioni inerenti alla reiterazione e la gravità delle condotte o ancheall’assenza di segni di ravvedimenti, che costituiscono comunque un punto dipartenza rispetto al quale il percorso riparativo può comportare opportunità dievoluzione in senso positivo. Ne discende che, in caso di diniego, il giudice devespiegare quali siano le ragioni che in concreto siano ostative alla composizionedella vicenda nei termini richiesti dalla norma ovvero possano comportare unaprognosi negativa sull'utilità concreta del percorso ai fini della risoluzione delconflitto tra imputato e persona offesa (Sez. 5, n. 10535 del 18/02/2025, dep.2026, C., n.m.).Se questo è l’ambito entro il quale il giudice deve spiegare le ragioni alla lucedei quali sono stati valutati i presupposti previsti dall’art. 129-bis, comma 3, cod.proc. pen., allora opera il principio secondo il quale «non è sindacabile per viziodi motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si siapronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi digiustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizionipreviste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica,né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamentesussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dalfatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessatie per l'accertamento dei fatti» (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B.,Rv. 287434 - 03).4.3. La Corte rileva che le ragioni del diniego all’accesso ai programmi digiustizia riparativa nella vicenda in esame– anche al di là della questione dellamancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa – sono state ancorateall’assenza del requisito dell’utilità del programma che anche il giudice di primogrado non ha ravvisato. Rispetto a tale profilo, il giudice di appello ha ritenutonon vi fossero nell’impugnazione elementi idonei a superare le valutazioni delgiudice di primo grado.L’imputato, secondo i giudici di merito, non aveva manifestato propositi diravvedimento né volontà di riparazione delle conseguenze del reato e il suointeresse ad ottenere i benefici derivanti dall’eventuale esito del percorsoriparativo non poteva risultare prevalente rispetto a quello dei figli minori dellavittima.Il ricorrente sostiene che non vi era un’adeguata motivazione circa l’assenzadell’utilità e in ogni caso gli argomenti utilizzati per negarla erano viziati; isegnali di resipiscenza si dovevano in realtà ravvisare già nella confessione enella successiva collaborazione dell’imputato con gli inquirenti finnell’immediatezza e la valorizzazione degli interessi dei minori dovevaconsiderarsi impropria perché doveva essere il mediatore a raccogliere ilconsenso e in ogni caso il percorso riparativo si sarebbe potuto svolgere anchecon vittima di reato diversa da quella per cui si procede.La censura, tuttavia, non coglie nel segno.Come si è evidenziato, il requisito dell’utilità va parametrato rispetto allequestioni derivanti dal fatto per cui si procede; la formula utilizzata dallegislatore è la stessa che si rinviene nella definizione di giustizia riparativa di cuiall’art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022. Essa non può essere quindilimitata ai profili inerenti all’esito del giudizio a carico dell’imputato e ai possibilibenefici che dall’esito riparativo egli processualmente può trarre, perchécoinvolge anche la vittima del reato, le persone indicate come offese dal reato egli altri soggetti appartenenti alla comunità.Le “questioni” ineriscono agli scopi stessi del percorso riparativo, che mira adun accordo, volto, come si legge nell’art. 42, comma 1, lett. e), d.lgs. cit., «allariparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimentoreciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti».La formula, insomma, è chiaramente evocativa della possibilità di giungeread una possibile composizione del conflitto derivato dalla commissione dell’illecitoDella praticabilità di questo percorso e delle prospettive di esito il giudicenon deve occuparsi, perché sono di competenza dei mediatori esperti; egli devesolo valutare se vi siano questioni che abbiano la possibilità di essere convogliateverso un percorso riparativo anche alla luce del comportamento e delladisponibilità delle parti.Né può essere accolta un’interpretazione abrogante di questa parte delladisposizione, sostenendo che il controllo del giudice debba essere limitato solo alprofilo del pericolo per gli interessati e per l’accertamento dei fatti, visto cheespressamente il legislatore ha previsto due diverse valutazioni.La verifica di utilità costituisce un momento di corretto bilanciamento tra gliinteressi in gioco perché comporta l’adozione di una decisione che certamente hadelle conseguenze quantomeno sui tempi e sulle modalità di espletamento delprocesso.Il previo contraddittorio dovrà, pertanto, investire anche questo profilo e ilgiudice dovrà valutare quali siano le questioni, che utilmente possano esseredemandate alla possibile risoluzione in sede di percorso riparativo.In questa prospettiva i riferimenti dei giudici di merito all’assenza di alcunsignificativo orientamento resipiscente dell’imputato (congruamente motivato,come si è già evidenziato valutando il suo comportamento post delictum e poiquello processuale) e alla mancata prospettazione di soggetti con i quali potesseintervenire l’accordo riparativo non possono considerarsi incongrui.Tanto più alla luce del coinvolgimento di interessi di minori, per i qualiproblematica sarebbe stata l’adesione senza con ciò creare anche i presuppostiper un pericolo per costoro in considerazione delle implicazioni emotive epsicologiche della vicenda.E del tutto generica è poi la prospettazione di un coinvolgimento di vittimeaspecifiche senza una chiara definizione delle questioni che con l’avvio delpercorso riparativo si intendono affrontare.In definitiva, da qualunque angolo prospettico lo si esamini, il motivo diricorso sul punto non spiega quali siano le questioni che possano essere risoltenel percorso riparativo, tenuto conto che l’obiettivo di ricomporre la fratturaprovocata dall’illecito richiede, per giustificare una valutazione prevalenterispetto all’obiettivo di una definizione del processo in termini ragionevoli, unaserietà di propositi che, sul piano processuale, è destinata a tradursi in unapuntuale indicazione delle questioni la cui soluzione è affidata al programma digiustizia riparativa.4.4. Infine va ricordato, in linea con l’insegnamento delle Sezioni unite, cheanche la doglianza sul provvedimento di diniego dell’avvio al percorso riparativodeve essere accompagnata dall’allegazione di un immediato, concreto ed attualeinteresse a rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante dalladecisione giudiziale di cui si contesta la correttezza, ed a conseguire un'utilità,ossia una decisione dalla quale derivi per i ricorrenti un risultato più vantaggioso(Sez. 2, n. 11139 del 29/01/2026, R., n.m.).L’imputato nel suo ricorso evoca l’esito positivo del programma di giustiziariparativa come suscettibile di fargli ottenere benefici sul trattamentosanzionatorio, ma non spiega concretamente come tale interesse possa essereeffettivamente conseguito limitandosi ad una generica critica al provvedimento didiniego.Pertanto, egli, come detto sopra, non specifica quali siano le questioni che ilprogramma di giustizia riparativa avrebbe potuto risolvere né in che termini essopotesse essere utile; del pari non prospetta il concreto beneficio che egli per lasua posizione processuale avrebbe potuto conseguire in correlazione allarisoluzione di tali questioni.Egli si limita semplicemente a prospettare propositi di ravvedimento e unagenerica volontà di riparazione, non tradotta in alcun impegno concreto. E ciònon può valere a segnalare alcun vizio nel provvedimento impugnato5. Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere, pertanto,rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo giudizioe alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, rimettendo allaCorte di assise di appello di Roma la liquidazione di quelle spettanti alle particivili ammesse al gratuito patrocinio e liquidando secondo i parametri di leggecome in dispositivo quelle spettanti alle altre parti civili.Per le vicende connesse alle condotte di reato, che possono incidere suldiritto alla riservatezza di terzi soggetti coinvolti, deve disporsi ai sensi dell’art.52 d.lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimentodebbano essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spesedello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise d'appello diRoma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.