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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14562/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; )1t, lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati prospettando l'inoffensività della condotta, è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in complessivi C 2.000,00, oltre accessori di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

Così deciso, in data 6 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; )1t, lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati prospettando l'inoffensività della condotta, è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in complessivi C 2.000,00, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 6 mar
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