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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 27154/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35835/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ CARLO ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n.523/2019depositata il 28/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. G iovanni Gatto chiese ed ottenne dal Tribunale di Patti un decreto con il quale venne ingiunto alle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (odierna controricorrente; di seguito: “RFI”) e [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna intimata; di seguito: “[OSCURATO:SOCIETA]”) il pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di euro 75.000,00, oltre interessi legali e oneri accessori, a titolo diindennizzo per il mancato utilizzo di un immobile di proprietà del Gatto, per il periodo dal 30/10/2005 al 30/10/2008.

2. Il credito azionato dal Gatto si riferiva ad un atto pubblico, a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulato per la costituzione di una servitù perpetuasull’ immobile di sua proprietà, funzionale alla costruzione della linea ferroviaria Palermo - Messina, tratta Messina/Patti. [OSCURATO:PERSONA] espose che, poiché con l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti avevano determinato in euro 25.000,00 annui la somma da corrispondere al proprietario per l’inutilizzabilità dell’immobile asservito, ma tale somma era stata corrisposta solamente per i primi dodici mesi e non per tutto il triennio di mancato godimento del bene, egli aveva maturato per i tre anni successivi (dal 30/10/2005 al 30/10/2008) un ulteriore credito di euro 75.000,00.

3. Avverso il decreto ingiuntivo n. 214/2009 del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e RFI proposero, congiuntamente, opposizione. [OSCURATO:SOCIETA] eccepì la propria carenza di legittimazione passiva; entrambe le parti eccepirono l’insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 cod. pro c. civ. per carenza di idonea documentazione, contestando nel merito le domande del Gatto.

Quest’ultimo si costituì chiedendo la conferma del D.I.

4. Con sentenza n. 13 7/2012 il Tribunale di Patti: (1 ) dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]; (2) accolse l’eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente per fondare il decreto ingiuntivo concesso; (3) nel merito, ritenne però fondata la domanda di risarcimento dei danni, e pertanto condannò RFI al pagamento, in favore del Gatto, della somma complessiva, determinata in via equitativa, di euro 54.000,000, oltre oneri accessori; (4) condannò, altresì, il Gatto a rifondere le spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

5. Avverso tale sentenza propose appello RFI.

Si costituì il Gatto chiedendone, invece, la conferma. [OSCURATO:SOCIETA], ritualmente citata, rimase contumace.

6. Con sentenza n. 523, pubblicata in data 28/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, accolse il gravamee, per l’effetto, rideterminò in euro 28.500,00, oltre interessi legali, ilrisarcimento dovuto da RFI al Gatto, confermando per il resto la sentenza impugnata, con contestuale regolazione delle spese processuali.

7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] tto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi universali di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui RFI resiste con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

9. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Motivazione contraddittoria ed illogica (art. 360, n. 5 c.p.c.)”, con riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per l’intero periodo di triennale di inutilizzabilità dell’immobile.

I ricorrenti censurano la contraddittorietà e l’illogicità della sentenza impugnatanella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’indisponibilità del bene sia venuta meno, nel giugno 2007, in occasione dell’allaccio dell’immobile alla rete fognaria, nonché per aver escluso, stante la carenza di adeguato sostegno probatorio, la permanenza dell’inutilizzabilità anche per il successivo periodo e fino al 30/10/2008.

Diversamente, i ricorrenti ritengono che l’indisponibilità dell’immobile per tutto il triennio, dal 2005 al 2008, sia adeguatamente attestata dalla CTU espletata in corso di istruttoria e dalla documentazione acquisita nel giudizio relativa all’esplicito riconoscimento effettuato dalla stessa controparte, la quale ha inviato nel 2008 un “testimoniale di stato”, redatto dall’ATI, ditta appaltatrice dei lavori di ripristino dell’immobile, che certificava il peggioramento dello stato del bene.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3), con riferimento agli articoli 112, 324, 342, 346 c.p.c. nonché dell’art. 2697 e 2909 c.c.”.

In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza per avere la Corte territoriale statuito ultra petita sulla questione relativa alla pretesa cessazione della indisponibilità del bene, a seguito dell’allaccio del medesimo alla rete fognaria.

A tal proposito rilevano che si sia formato il giudicato, per mancata riproposizione in appello delle relative domande ed eccezioni, da intendersi pertanto rinunciate.

In via subordinata, i ricorrenti censurano altresì il malgoverno , da parte della Corte territoriale,dei principi che regolano il riparto dell’onere probatorio, in relazione alle circostanze relative alla pretesa cessazione, nel giugno 2007, del periodo di inutilizzabilità dell’immobile.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c od. proc. civ., l’erronea statuizione della Corte territoriale sulle spese del giudizio, laddove la Corte territoriale, riformando parzialmente la sentenza di prime cure, ha compensato le spese in ragione del 50% ciascuno delle spese del giudizio.

Ritengono i ricorrenti che, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., queste dovevano essere poste interamente a carico di RTI.

4. Osserva preliminarmente il collegio che r isponde a d un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2011, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

5. In tale prospettiva, va osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo co., n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrentipon gono a fondamento delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito senza debitamente riportarne nel ricorso – per quanto strettamente d’interesse in questa sede – il contenuto (cfr. di recente Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., Sez.

III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.

III, 27/11/2018, n. 30594). 5.1 In particolare, i ricorrent i ha nno omesso di riportare: (1 ) il contenuto dell’atto pubblico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed in particolare dell’articolo 4 di detto atto pubblico, relativo alle modalità di calcolo del risarcimento eventualmente dovuto per l’indisponibilità dell’immobile; (2) il contenuto del “testimoniale di stato” redatto dall’ATI, ditta appaltatrice dei lavori, dal quale sarebbe emerso un peggioramento dello stato dei luoghi, che, a detta dei ricorrent i , sarebbe stato inviato da RFI al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2008 (menzionato a p. 14, 2° §, del ricorso); (3 ) il contenuto del diverso “testimoniale” che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto redigere il 28/11/2008 allo scopo di contestare quello redatto da ATI per conto di RFI (anch’esso menzionato a p. 14, 2° §, del ricorso); (4) il contenuto della lettera in data 25/8/2007 che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato a RFI, dalla quale sarebbe risultata – a detta dei ricorrent i – la permanenza della indisponibilità dell’immobile in questione. 5.2 La prescrizione del requisito di cui a ll’art. 366, primo co., n. 6, cod. proc. civ. risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

Un., n. 11653 del 2006; Cass., Sez.

Un., n. 2602 del 2003).

6. Pur volendo prescindere dai predetti, non marginali profili di inammissibilità delle censure, pa ssando allo scrutinio del primo motivo di ricorso, attinente al denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, esso va riguardato sotto l’invocato profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e va pertanto soggetto ai seguenti rilievi di (ulteriore) inammissibilità. 6.1 E’ noto che la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato – ove riconosciuto – a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di un punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell’investire la S.C. del controllo dell’iter logico della motivazione, consentito nei soli limiti del rispetto del cd.

“minimo costituzionale” (ampiamente rispettato nel caso di specie), del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo a una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass. n. 22984/2004). 6.2 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. p roc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” ta le fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez.

Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. 3, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l’obbligo di motivazione “ è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”)

7. Giova inoltre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, “ il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” ( ex multis , Cass., S ez.

I, ord. 5/2/2019, n. 3 340; Cass., S ez.

I, ord. 13/10/2017, n. 24155).

8. Con riferimento al secondo motivo di ricorso , oltre alle considerazioni sopra riportate in relazione al primo motivo, va osservato che il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile la deduzione di “ errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia del procedimento logico- induttivo ovvero logico-deduttivo che ha condotto il giu dice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass., Sez.II, ord. 9/1/2019, n. 302; Cass. n. 20012 del 2014; Cass. n. 25332 del 2014). 8.1 In particolare, « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (così, di recente, Cass., Sez.

II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez.

Lav., 8/07/2020, n. 14362).

9. Da quanto sopra emerge evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni deiricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 9.1 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassat ivi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 9.2 Come ribadito di recente da Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”.

10. Il t erzo motivo , relativo alla ri partizione delle spese di lite effettuata dalla sentenza gravata, è assorbito dalla inammissibilità dei primi due.

11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamentoin solido, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.250,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge, Ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35835/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ CARLO ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n.523/2019depositata il 28/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. G iovanni Gatto chiese ed ottenne dal Tribunale di Patti un decreto con il quale venne ingiunto alle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (odierna controricorrente; di seguito: “RFI”) e [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna intimata; di seguito: “[OSCURATO:SOCIETA]”) il pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di euro 75.000,00, oltre interessi legali e oneri accessori, a titolo diindennizzo per il mancato utilizzo di un immobile di proprietà del Gatto, per il periodo dal 30/10/2005 al 30/10/2008. 2. Il credito azionato dal Gatto si riferiva ad un atto pubblico, a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulato per la costituzione di una servitù perpetuasull’ immobile di sua proprietà, funzionale alla costruzione della linea ferroviaria Palermo - Messina, tratta Messina/Patti. [OSCURATO:PERSONA] espose che, poiché con l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti avevano determinato in euro 25.000,00 annui la somma da corrispondere al proprietario per l’inutilizzabilità dell’immobile asservito, ma tale somma era stata corrisposta solamente per i primi dodici mesi e non per tutto il triennio di mancato godimento del bene, egli aveva maturato per i tre anni successivi (dal 30/10/2005 al 30/10/2008) un ulteriore credito di euro 75.000,00. 3. Avverso il decreto ingiuntivo n. 214/2009 del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e RFI proposero, congiuntamente, opposizione. [OSCURATO:SOCIETA] eccepì la propria carenza di legittimazione passiva; entrambe le parti eccepirono l’insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 cod. pro c. civ. per carenza di idonea documentazione, contestando nel merito le domande del Gatto. Quest’ultimo si costituì chiedendo la conferma del D.I. 4. Con sentenza n. 13 7/2012 il Tribunale di Patti: (1 ) dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]; (2) accolse l’eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente per fondare il decreto ingiuntivo concesso; (3) nel merito, ritenne però fondata la domanda di risarcimento dei danni, e pertanto condannò RFI al pagamento, in favore del Gatto, della somma complessiva, determinata in via equitativa, di euro 54.000,000, oltre oneri accessori; (4) condannò, altresì, il Gatto a rifondere le spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Avverso tale sentenza propose appello RFI. Si costituì il Gatto chiedendone, invece, la conferma. [OSCURATO:SOCIETA], ritualmente citata, rimase contumace. 6. Con sentenza n. 523, pubblicata in data 28/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, accolse il gravamee, per l’effetto, rideterminò in euro 28.500,00, oltre interessi legali, ilrisarcimento dovuto da RFI al Gatto, confermando per il resto la sentenza impugnata, con contestuale regolazione delle spese processuali. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] tto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi universali di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui RFI resiste con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Motivazione contraddittoria ed illogica (art. 360, n. 5 c.p.c.)”, con riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per l’intero periodo di triennale di inutilizzabilità dell’immobile. I ricorrenti censurano la contraddittorietà e l’illogicità della sentenza impugnatanella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’indisponibilità del bene sia venuta meno, nel giugno 2007, in occasione dell’allaccio dell’immobile alla rete fognaria, nonché per aver escluso, stante la carenza di adeguato sostegno probatorio, la permanenza dell’inutilizzabilità anche per il successivo periodo e fino al 30/10/2008. Diversamente, i ricorrenti ritengono che l’indisponibilità dell’immobile per tutto il triennio, dal 2005 al 2008, sia adeguatamente attestata dalla CTU espletata in corso di istruttoria e dalla documentazione acquisita nel giudizio relativa all’esplicito riconoscimento effettuato dalla stessa controparte, la quale ha inviato nel 2008 un “testimoniale di stato”, redatto dall’ATI, ditta appaltatrice dei lavori di ripristino dell’immobile, che certificava il peggioramento dello stato del bene. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3), con riferimento agli articoli 112, 324, 342, 346 c.p.c. nonché dell’art. 2697 e 2909 c.c.”. In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza per avere la Corte territoriale statuito ultra petita sulla questione relativa alla pretesa cessazione della indisponibilità del bene, a seguito dell’allaccio del medesimo alla rete fognaria. A tal proposito rilevano che si sia formato il giudicato, per mancata riproposizione in appello delle relative domande ed eccezioni, da intendersi pertanto rinunciate. In via subordinata, i ricorrenti censurano altresì il malgoverno , da parte della Corte territoriale,dei principi che regolano il riparto dell’onere probatorio, in relazione alle circostanze relative alla pretesa cessazione, nel giugno 2007, del periodo di inutilizzabilità dell’immobile. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c od. proc. civ., l’erronea statuizione della Corte territoriale sulle spese del giudizio, laddove la Corte territoriale, riformando parzialmente la sentenza di prime cure, ha compensato le spese in ragione del 50% ciascuno delle spese del giudizio. Ritengono i ricorrenti che, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., queste dovevano essere poste interamente a carico di RTI. 4. Osserva preliminarmente il collegio che r isponde a d un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2011, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221). 5. In tale prospettiva, va osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo co., n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrentipon gono a fondamento delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito senza debitamente riportarne nel ricorso – per quanto strettamente d’interesse in questa sede – il contenuto (cfr. di recente Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. III, 27/11/2018, n. 30594). 5.1 In particolare, i ricorrent i ha nno omesso di riportare: (1 ) il contenuto dell’atto pubblico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed in particolare dell’articolo 4 di detto atto pubblico, relativo alle modalità di calcolo del risarcimento eventualmente dovuto per l’indisponibilità dell’immobile; (2) il contenuto del “testimoniale di stato” redatto dall’ATI, ditta appaltatrice dei lavori, dal quale sarebbe emerso un peggioramento dello stato dei luoghi, che, a detta dei ricorrent i , sarebbe stato inviato da RFI al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2008 (menzionato a p. 14, 2° §, del ricorso); (3 ) il contenuto del diverso “testimoniale” che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto redigere il 28/11/2008 allo scopo di contestare quello redatto da ATI per conto di RFI (anch’esso menzionato a p. 14, 2° §, del ricorso); (4) il contenuto della lettera in data 25/8/2007 che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato a RFI, dalla quale sarebbe risultata – a detta dei ricorrent i – la permanenza della indisponibilità dell’immobile in questione. 5.2 La prescrizione del requisito di cui a ll’art. 366, primo co., n. 6, cod. proc. civ. risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., n. 11653 del 2006; Cass., Sez. Un., n. 2602 del 2003). 6. Pur volendo prescindere dai predetti, non marginali profili di inammissibilità delle censure, pa ssando allo scrutinio del primo motivo di ricorso, attinente al denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, esso va riguardato sotto l’invocato profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e va pertanto soggetto ai seguenti rilievi di (ulteriore) inammissibilità. 6.1 E’ noto che la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato – ove riconosciuto – a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di un punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell’investire la S.C. del controllo dell’iter logico della motivazione, consentito nei soli limiti del rispetto del cd. “minimo costituzionale” (ampiamente rispettato nel caso di specie), del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo a una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass. n. 22984/2004). 6.2 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. p roc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” ta le fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. 3, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l’obbligo di motivazione “ è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”) 7. Giova inoltre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, “ il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” ( ex multis , Cass., S ez. I, ord. 5/2/2019, n. 3 340; Cass., S ez. I, ord. 13/10/2017, n. 24155). 8. Con riferimento al secondo motivo di ricorso , oltre alle considerazioni sopra riportate in relazione al primo motivo, va osservato che il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile la deduzione di “ errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia del procedimento logico- induttivo ovvero logico-deduttivo che ha condotto il giu dice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass., Sez.II, ord. 9/1/2019, n. 302; Cass. n. 20012 del 2014; Cass. n. 25332 del 2014). 8.1 In particolare, « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (così, di recente, Cass., Sez. II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. Lav., 8/07/2020, n. 14362). 9. Da quanto sopra emerge evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni deiricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 9.1 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassat ivi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 9.2 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 10. Il t erzo motivo , relativo alla ri partizione delle spese di lite effettuata dalla sentenza gravata, è assorbito dalla inammissibilità dei primi due. 11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamentoin solido, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.250,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge, Ai sensi dell’art. 13