CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8988/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE PISA n. 650/2023 depositata il 29/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2023n. 8988sez. S2 - ud. 2 4 /01/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in ex art. 50 c.p.c. del 18.05.2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riassumeva– a seguito di regolamento di competenza con cui la Cassazione, con ordinanza in data 3.12.2021, avev a confermato la competenza del Tribunale di Pisa –il giudizio ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, da essa radicato, con il quale si era opposta al decreto ingiuntivo n. 12377/2019 del 7.6.2019 emesso, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale diMilano, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 13.740,56 oltre accessori, a titolo di saldo di compensi professionali dovuti per l’attività giudiziale espletata in suo favore. 2. Si costitui va in giudizio [OSCURATO:PERSONA] il quale, contestando in fatto ed in diritto leavverse deduzioni, conclu deva per il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della residua somma di € 13.740,56 oltreinteressi, per prestazioni professionali e la compensazione tra le parti delle spese di regolamento di competenza avanti la Corte di cassazione. 3. Il T ribunale di Pisa acco glieva l’opposizione ritenendo fondata l’eccezione preliminare di giudicato – inizialmente di litispendenza –sollevata dalla ricorrente. In particolare, secondo il Tribunale l ’efficacia preclusiva del giudicato formatosi in altro procedimento poteva operare solo allorquando quest’ultimo fossestato definito con una pronuncia di merito, in tutto o in parte, esplicitamente o implicitamente, avente il medesimo oggetto del processo pendente. Nella specie era evidente la coincidenza degli elementi oggettivi e soggettivi del giudizio Rg. n.6328/2018 dinanzi il Tribunale di Milano (su cui era Ric. 2023n. 8988sez. S2 - ud. 2 4 /01/2025 caduto il giudicato a seguito dell’ordinanza dellaCorte di cassazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), preventivamente radicato, rispetto a quello in riassunto. Era, infatti , pacifico e , in ogni caso , documentato che la pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria, oggetto del giudizio, si fondasse sulle stesse attività professionali oggetto del primo processo, essendo stato il Tribunale di Milano investito del giudizio sulla spettanza e sulla quantificazione dei compensi giudiziali civili in relazione all’intera attività professionale svoltain favore della Gravé. Sicché non residua va alcun margine di sindacato legato alla diversa – e in tesi maggiore – stima degli stessi. Irrilevante era la nuova valutazione del competente COA, siccome superata dalla sottoposizione della questione al Giudice, ogni ulteriore argomentoagitato da Maggioni attenendo a ragioni inconferenti e manifestamente inidonee a superare la rilevata, illegittima, duplicazione della domanda giudiziale 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 6. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità dell’ordinanza del Tribunale diPisa per violazione dell’art. 702 ter.2 in relazione all’art. 276, comma 1,c.p.c. La causa riassunta dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dopo l’attribuzione della competenza al Tribunale di Pisa da parte della Suprema Corte di cassazione è stata condotta sempre e solo dal giudice r elatore Ric. 2023n. 8988sez. S2 - ud. 2 4 /01/2025 finendodavanti al Collegio unicamente per la decisione sicché n on è conforme alrito previsto dall’art.14 del d.lgs. n. 150/2011 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Sez. 2- , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022, Rv. 664625 -01). Nella specie la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è evidente come si legge nell o svolgimento del processo dell’ordinanza impugnata dove è riportato che il giudice a scioglimento della riserva ha rinviato la discussione all’udienza del 22 dicembre 2022 e all’esito della discussione tenuta all’udienza del 9 febbraio 2023 ha rimesso la decisione al collegio. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : v iolazione dell’art. 112 in relazioneall’art. 39 c.p.c. per l’erronea parificazione della eccezione dilitispendenza a quella di giudicato 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: v iolazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909C.C. in ordine alla duplicazione dell’oggetto dei due giudizi. Ric. 2023n. 8988sez. S2 - ud. 2 4 /01/2025 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 92 c.p.c. sullacondanna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese delregolamento di competenza in Cassazione. 5. I motivi dal secondo al quarto sono assorbiti dall’accoglimento del primo. 6. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese del giudiz