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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10845/2026

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rocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato-controricorrente–avverso la sentenza n. 1158/9/2016 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata in data 28.6.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e dipendente dal30.6.2007 al 6.7.2008 della società [OSCURATO:SOCIETA]., operanteNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026nel settore dell’edilizia, impugnava gli avvisi di accertamento n.T8K010600148/2012, relativo all’anno di imposta 2006 e n.T8K010600153/2012, relativo all’anno di imposta 2007, con i qualil’Agenzia delle Entrate accertava nei suoi confronti maggiori redditi a finiIrpef e relative Addizionali, oltre sanzioni, sulla base di indaginifinanziarie, originate da un controllo fiscale effettuato nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore edilizio,2.[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, adita dalcontribuente, rigettava il ricorso.3.La C.T.R. della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente.4.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «violazione dell’art. 32 del d.p.r. n.600/73, dell’art. 44, comma 1, lett.

H), nonché dell’art. 47 del d.P.R. n.917/1986, dell’art. 2697, comma 1, c.c., nonché degli articoli 2727 e 2729c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..» il ricorrente assumeche non poteva pretendersi dal contribuente la giustificazione dimovimentazioni finanziarie relative a conti correnti intestati a soggettoterzo (la società [OSCURATO:SOCIETA].), sui quali aveva delega adoperare nel periodo in cui era amministratore unico, a parte l’esiguoimporto di euro 33.000,00 circa relativo al proprio conto corrente,trattandosi di società con cui non aveva più rapporti da anni.

In altritermini, le presunzioni derivanti dall’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973 nonpotevano applicarsi ad esso ricorrente, che non era titolare dei conticorrenti della società ed aveva operato solo a mezzo delega per il periodoNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026in cui era stato amministratore unico.

Inoltre, la sentenza nulla dicevasull’impiego delle notevoli somme che avrebbero costituito reddito peresso ricorrente.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. perviolazione del divieto di extra petizione, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c», deduce che, ove si volesse interpretare la sentenza,contenente affermazioni tra loro intrinsecamente contraddittorie, nelsenso che le movimentazioni finanziarie della società erano transitate suiconti correnti personali, si dovrebbe configurare il vizio di extrapetizione,essendo diversa la causa petendi posta a fondamento della pretesatributaria.3.

I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sonoinammissibili.

Il ricorrente, che non riproduce in ricorso il contenutodell’avviso di accertamento, disattendendo l’onere di specificità previstodall’art. 366 c.p.c., formula censure che si appalesano del tuttoeccentriche rispetto all’oggetto del contendere, in quanto, come si evincedalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento hanno ad oggetto iredditi personali IRPEF del ricorrente, dipendente e amministratore dellaD.S.A.

COSTRUZIONI, della quale era stato ritenuto anche socio di fatto,derivanti dalla distribuzione di utili extra contabili, quanto allemovimentazioni effettuate sui conti correnti della società, e redditi dicapitale, per quanto riguarda le operazioni effettuate su altri conti correntie le operazioni extra conto.

Il ricorrente travisa il contenuto degliaccertamenti, anche in contrasto con le difese assunte nei gradi di merito,per come riportate nella sentenza impugnata, assumendo sostanzialmentedi essere stato chiamato a rispondere dei debiti tributari facenti capo allasocietà, in palese contrasto con la natura degli accertamenti impugnati.4.

Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c» denuncia la contraddittorietà della motivazione,Numero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026laddove la C.T.R., in narrativa faceva riferimento a “movimentazionifinanziarie transitate su conti del ricorrente”, mentre nella parte motivaaffermava che “la società non ha ottemperato all’invito a fornirechiarimenti in ordine ai movimenti finanziari richiesti dall’Agenzia delleEntrate con atto del 7 agosto 2009”, riconoscendo quindi che gli imponibiliaccertati erano costituiti da movimentazioni finanziarie transitate su contidella società.4.2.

Il motivo è infondato.

Non sussiste alcuna contraddizione, postoche, con l’avviso di accertamento, per come si desume dalla sentenza,sono stati imputati al ricorrente, a fini Irpef e relative addizionali, siaredditi da distribuzione di utili extracontabili della società [OSCURATO:SOCIETA]., sui cui conti correnti aveva operato il ricorrentemunito di delega, sia redditi di capitale, per le operazioni bancarie dallostesso effettuate sul proprio conto corrente o su quelli di altre società eper le operazioni extraconto.5.

Con il quarto motivo, rubricato «violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4», si denuncia motivazione meramenteapparente.

Rispetto alla questione controversa e quindi rispetto all’an edal quantum oggetto di accertamento nei confronti del ricorrente, latrascritta motivazione si rivelerebbe ab intrinseco come manifestamenteillogica, risolvendosi in un affastellamento di affermazioni attraverso cui siera eluso il thema decidendum.

Si chiede infatti il ricorrente che rilevanzapotessero avere le rotazioni degli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]., la presentazione della dichiarazione dei redditi a firmadi [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultima non risultava più amministratrice, pernon parlare poi dell’irrilevanza delle comunicazioni effettuate presso laCamera di commercio che non coincidevano con quelle dei documentifiscali ovvero delle fatture con lo stesso numero e con date ed importidiversi, frutto all’evidenza di un mero errore materiale.Numero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026Conseguentemente, si potrebbero ritenere legittimi i redditi accertati solooperando un inaccettabile salto logico, non essendovi alcuna correlazionesoprattutto per quanto riguardava la quantificazione.

La C.T.R. dunqueavrebbe dovuto motivare il proprio operato, non già invocando circostanzecomunque marginali e in ogni caso non determinanti, ma chiarendo qualifossero le ragioni per cui aveva ritenuto di dover imputare ad essoricorrente la mancata produzione di prove documentali considerato che lemovimentazioni finanziarie riguardavano la [OSCURATO:SOCIETA]., laquale, sempre secondo la sentenza, non aveva ottemperato all’invito difornire chiarimenti.5.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto attinge a valutazioni delmateriale istruttorio di competenza esclusiva del giudice del merito.5.2.

E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici odelle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. n.Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n.29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n.16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024).6.

Con il quinto mezzo di impugnazione, rubricato «violazione dell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all’’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la C.T.R. haaffermato che “gli accertamenti emessi a carico della società e degliamministratori sono legittimi sia sotto il profilo formale che nel merito”.Sostiene trattarsi di una affermazione del tutto estemporanea, atteso chela C.T.R. era chiamata a pronunciarsi solo in relazione all’accertamentoemesso nei confronti dell’esponente, sicchè vi era una clamorosaultrapetizione.Numero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/20266.1. l motivo è infondato.

Il riferimento all’accertamento emesso neiconfronti della società ([OSCURATO:SOCIETA].) non può ritenersiestemporaneo, posto che la verifica fiscale è iniziata proprio nei confrontidella predetta società ed il presupposto dell’attribuzione di redditipersonali a titolo di utili extracontabili è l’accertamento di ricavi nondichiarati da parte della società stessa, rivelatasi priva di sede, ma ciònonostante formalmente attiva, avendo presentato dichiarazioni dei redditifino al 2009, dichiarazioni Iva incongruenti ed effettuato rilevanticompensazioni di crediti Iva, società della quale anche il ricorrente erastato ritenuto socio unitamente agli altri amministratori che si eranosucceduti nel tempo.7.

Con il sesto mezzo, rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. peromesso esame ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.», assume che, nonostante nel proprio atto di gravame, apagina 20, fosse stato osservato che ”gli utili, come evidenziato nel ricorsointroduttivo, avrebbero dovuto essere, innanzitutto contestati alla societàe non al socio (rectius amministratore); inoltre l’ufficio avrebbe dovutodimostrare l’effettiva percezione da parte del socio: invece nulla è statoprovato al riguardo”, nulla era stato statuito dalla C.T.R..8.

Con il settimo ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», si denuncia, in ipotesi diconfigurabilità di un rigetto implicito, l’assoluta carenza di motivazionesulle doglianze di cui al precedente motivo.8.1.

I motivi sono infondati.8.2.

In primo luogo, non è necessario che sia stato emesso e notificatoun avviso di accertamento nei confronti della società prima della notificadegli accertamenti ai soci relativamente all’omessa dichiarazione di utiliextracontabili (vedi Cass.n. 7491/2024, in cui si è affermato che nonnecessariamente ogni accertamento nei confronti del socio deve essereNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026preceduto da avviso d’accertamento emesso, valido ed efficace, neiconfronti della società (arg. ad es. da Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.10723 del 22/04/2021 e precedenti ivi citati), a pena di invalidità.8.3.

Nè era l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che gli utilierano stati distribuiti, perché la distribuzione si presume, stante laristretta base azionaria.

Secondo l’orientamento consolidato di questaCorte, infatti, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa – comenel caso in esame - la presunzione di attribuzione ai socidegli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza,ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione della destinazione non personaledegli utili ovvero del reinvestimento o accantonamento degli stessi daparte della società, non rilevando, invece, la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci,trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registratinella contabilità (ex multis, Cass. n. 21158/2024, Cass. 24097/2025).9.

Il ricorso va conclusivamente rigettato.10.

Spese secondo soccombenza.11.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026 .Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato-controricorrente–avverso la sentenza n. 1158/9/2016 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata in data 28.6.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e dipendente dal30.6.2007 al 6.7.2008 della società [OSCURATO:SOCIETA]., operanteNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026nel settore dell’edilizia, impugnava gli avvisi di accertamento n.T8K010600148/2012, relativo all’anno di imposta 2006 e n.T8K010600153/2012, relativo all’anno di imposta 2007, con i qualil’Agenzia delle Entrate accertava nei suoi confronti maggiori redditi a finiIrpef e relative Addizionali, oltre sanzioni, sulla base di indaginifinanziarie, originate da un controllo fiscale effettuato nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore edilizio,2.[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, adita dalcontribuente, rigettava il ricorso.3.La C.T.R. della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «violazione dell’art. 32 del d.p.r. n.600/73, dell’art. 44, comma 1, lett. H), nonché dell’art. 47 del d.P.R. n.917/1986, dell’art. 2697, comma 1, c.c., nonché degli articoli 2727 e 2729c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..» il ricorrente assumeche non poteva pretendersi dal contribuente la giustificazione dimovimentazioni finanziarie relative a conti correnti intestati a soggettoterzo (la società [OSCURATO:SOCIETA].), sui quali aveva delega adoperare nel periodo in cui era amministratore unico, a parte l’esiguoimporto di euro 33.000,00 circa relativo al proprio conto corrente,trattandosi di società con cui non aveva più rapporti da anni. In altritermini, le presunzioni derivanti dall’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973 nonpotevano applicarsi ad esso ricorrente, che non era titolare dei conticorrenti della società ed aveva operato solo a mezzo delega per il periodoNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026in cui era stato amministratore unico. Inoltre, la sentenza nulla dicevasull’impiego delle notevoli somme che avrebbero costituito reddito peresso ricorrente.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. perviolazione del divieto di extra petizione, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c», deduce che, ove si volesse interpretare la sentenza,contenente affermazioni tra loro intrinsecamente contraddittorie, nelsenso che le movimentazioni finanziarie della società erano transitate suiconti correnti personali, si dovrebbe configurare il vizio di extrapetizione,essendo diversa la causa petendi posta a fondamento della pretesatributaria.3. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sonoinammissibili. Il ricorrente, che non riproduce in ricorso il contenutodell’avviso di accertamento, disattendendo l’onere di specificità previstodall’art. 366 c.p.c., formula censure che si appalesano del tuttoeccentriche rispetto all’oggetto del contendere, in quanto, come si evincedalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento hanno ad oggetto iredditi personali IRPEF del ricorrente, dipendente e amministratore dellaD.S.A. COSTRUZIONI, della quale era stato ritenuto anche socio di fatto,derivanti dalla distribuzione di utili extra contabili, quanto allemovimentazioni effettuate sui conti correnti della società, e redditi dicapitale, per quanto riguarda le operazioni effettuate su altri conti correntie le operazioni extra conto. Il ricorrente travisa il contenuto degliaccertamenti, anche in contrasto con le difese assunte nei gradi di merito,per come riportate nella sentenza impugnata, assumendo sostanzialmentedi essere stato chiamato a rispondere dei debiti tributari facenti capo allasocietà, in palese contrasto con la natura degli accertamenti impugnati.4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c» denuncia la contraddittorietà della motivazione,Numero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026laddove la C.T.R., in narrativa faceva riferimento a “movimentazionifinanziarie transitate su conti del ricorrente”, mentre nella parte motivaaffermava che “la società non ha ottemperato all’invito a fornirechiarimenti in ordine ai movimenti finanziari richiesti dall’Agenzia delleEntrate con atto del 7 agosto 2009”, riconoscendo quindi che gli imponibiliaccertati erano costituiti da movimentazioni finanziarie transitate su contidella società.4.2. Il motivo è infondato. Non sussiste alcuna contraddizione, postoche, con l’avviso di accertamento, per come si desume dalla sentenza,sono stati imputati al ricorrente, a fini Irpef e relative addizionali, siaredditi da distribuzione di utili extracontabili della società [OSCURATO:SOCIETA]., sui cui conti correnti aveva operato il ricorrentemunito di delega, sia redditi di capitale, per le operazioni bancarie dallostesso effettuate sul proprio conto corrente o su quelli di altre società eper le operazioni extraconto.5. Con il quarto motivo, rubricato «violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4», si denuncia motivazione meramenteapparente. Rispetto alla questione controversa e quindi rispetto all’an edal quantum oggetto di accertamento nei confronti del ricorrente, latrascritta motivazione si rivelerebbe ab intrinseco come manifestamenteillogica, risolvendosi in un affastellamento di affermazioni attraverso cui siera eluso il thema decidendum. Si chiede infatti il ricorrente che rilevanzapotessero avere le rotazioni degli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]., la presentazione della dichiarazione dei redditi a firmadi [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultima non risultava più amministratrice, pernon parlare poi dell’irrilevanza delle comunicazioni effettuate presso laCamera di commercio che non coincidevano con quelle dei documentifiscali ovvero delle fatture con lo stesso numero e con date ed importidiversi, frutto all’evidenza di un mero errore materiale.Numero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026Conseguentemente, si potrebbero ritenere legittimi i redditi accertati solooperando un inaccettabile salto logico, non essendovi alcuna correlazionesoprattutto per quanto riguardava la quantificazione. La C.T.R. dunqueavrebbe dovuto motivare il proprio operato, non già invocando circostanzecomunque marginali e in ogni caso non determinanti, ma chiarendo qualifossero le ragioni per cui aveva ritenuto di dover imputare ad essoricorrente la mancata produzione di prove documentali considerato che lemovimentazioni finanziarie riguardavano la [OSCURATO:SOCIETA]., laquale, sempre secondo la sentenza, non aveva ottemperato all’invito difornire chiarimenti.5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto attinge a valutazioni delmateriale istruttorio di competenza esclusiva del giudice del merito.5.2. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici odelle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n.Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n.29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n.16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024).6. Con il quinto mezzo di impugnazione, rubricato «violazione dell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all’’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la C.T.R. haaffermato che “gli accertamenti emessi a carico della società e degliamministratori sono legittimi sia sotto il profilo formale che nel merito”.Sostiene trattarsi di una affermazione del tutto estemporanea, atteso chela C.T.R. era chiamata a pronunciarsi solo in relazione all’accertamentoemesso nei confronti dell’esponente, sicchè vi era una clamorosaultrapetizione.Numero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/20266.1. l motivo è infondato. Il riferimento all’accertamento emesso neiconfronti della società ([OSCURATO:SOCIETA].) non può ritenersiestemporaneo, posto che la verifica fiscale è iniziata proprio nei confrontidella predetta società ed il presupposto dell’attribuzione di redditipersonali a titolo di utili extracontabili è l’accertamento di ricavi nondichiarati da parte della società stessa, rivelatasi priva di sede, ma ciònonostante formalmente attiva, avendo presentato dichiarazioni dei redditifino al 2009, dichiarazioni Iva incongruenti ed effettuato rilevanticompensazioni di crediti Iva, società della quale anche il ricorrente erastato ritenuto socio unitamente agli altri amministratori che si eranosucceduti nel tempo.7. Con il sesto mezzo, rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. peromesso esame ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.», assume che, nonostante nel proprio atto di gravame, apagina 20, fosse stato osservato che ”gli utili, come evidenziato nel ricorsointroduttivo, avrebbero dovuto essere, innanzitutto contestati alla societàe non al socio (rectius amministratore); inoltre l’ufficio avrebbe dovutodimostrare l’effettiva percezione da parte del socio: invece nulla è statoprovato al riguardo”, nulla era stato statuito dalla C.T.R..8. Con il settimo ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», si denuncia, in ipotesi diconfigurabilità di un rigetto implicito, l’assoluta carenza di motivazionesulle doglianze di cui al precedente motivo.8.1. I motivi sono infondati.8.2. In primo luogo, non è necessario che sia stato emesso e notificatoun avviso di accertamento nei confronti della società prima della notificadegli accertamenti ai soci relativamente all’omessa dichiarazione di utiliextracontabili (vedi Cass.n. 7491/2024, in cui si è affermato che nonnecessariamente ogni accertamento nei confronti del socio deve essereNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026preceduto da avviso d’accertamento emesso, valido ed efficace, neiconfronti della società (arg. ad es. da Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.10723 del 22/04/2021 e precedenti ivi citati), a pena di invalidità.8.3. Nè era l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che gli utilierano stati distribuiti, perché la distribuzione si presume, stante laristretta base azionaria. Secondo l’orientamento consolidato di questaCorte, infatti, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa – comenel caso in esame - la presunzione di attribuzione ai socidegli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza,ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione della destinazione non personaledegli utili ovvero del reinvestimento o accantonamento degli stessi daparte della società, non rilevando, invece, la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci,trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registratinella contabilità (ex multis, Cass. n. 21158/2024, Cass. 24097/2025).9. Il ricorso va conclusivamente rigettato.10. Spese secondo soccombenza.11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàNumero registro generale 3704/2017Numero sezionale 1633/2026Numero di raccolta generale 10845/2026Data pubblicazione 23/04/2026parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026 .Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])