CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il provvedimento del 10/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, T. Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania ,Sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ambito della procedura di confisca, pendente presso quel Tribunale, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e altri, a seguito di rigetto dell'istanza di ammissione del proprio credito, pari ad euro 247.563,49 per capitale ed interessi di mora al 3 ottobre 2017, riportata per esteso a pag. 3 e ss. del ricorso. Il Tribunale osserva che, sulla base della stessa prospettazione dell'opponente, la banca aveva sopperito alla capacità reddituale delle due mutuatarie, mediante acquisizione di garanzia personale della madre delle predette, [OSCURATO:PERSONA]Asaro. Si richiama il contenuto del provvedimento del giudice delegato del 7 giugno 2021, condividendo il giudizio di strumentalità del contratto di mutuo rispetto alle attività illecite del proposto e si reputa, pur a fronte delle garanzie acquisite, che non sia stata giustificata, secondo una prudente prassi bancaria, la concessione di un mutuo con tasso elevato di rischio quanto all'inadempimento delle mutuatarie. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il terzo interessato, per il tramite del difensore munito di procura speciale, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. 2.1. Si deduce che, secondo il ragionamento del Tribunale, la banca non avrebbe dovuto erogare il mutuo, in quanto era palese che il reddito delle mutuatarie non fosse sufficiente e vi era un evidente rischio di inadempimento. Si deduce, per contro, che non può essere esclusa la buona fede del terzo di cui all'art. 52, comma 1, lett. b).d. Igs. n. 159 del 2011, soltanto sulla base della garanzia patrimoniale prestata, della sua consistenza e, in via generale, della congruità economica dell'operazione di credito. Si deve verificare, invece, l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa da parte del terzo creditore, l'inconsapevolezza delle attività svolte dal proposto, un errore scusabile sulla situazione apparente. Nella specie, poi, si sottolinea che le mutuatarie non erano indagate ma lo era [OSCURATO:PERSONA] e che la buona fede deve essere apprezzata sulla base dei presupposti indicati nell'art. 52 cit. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo il ricorso, dato prova di buona fede allegando i documenti inerenti i CUD delle mutuatarie, la perizia immobiliare, la delibera dell'Istituto con la quale era stato concesso il mutuo. Risulta, infine, l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, o a quella che ne costituisce il frutto o reimpiego e, in ogni caso, il ricorrente avrebbe ignorato la condizione delle sorelle Pesce, figlie del proposto, presentatesi come cittadine che, in regime di libero mercato, si sono limitate a chiedere l'erogazione di un mutuo per la realizzazione di una costruzione su terreno precedentemente edificato, in epoca anteriore di otto anni alla confisca (prima erogazione di euro 70.000,00, a titolo di mutuo fondiario, nel febbraio 2008 in data 21 febbraio 2008, con erogazioni a s.a.I., e residuo mutuo, erogato nel mese di luglio dello stesso anno, con stima, a fine lavori, di un valore dell'immobile pari a 980.000,00 euro, con evidente tutela per la banca anche in caso di inadempimento). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, T. Epidendio, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato. 1.1.È noto che, alla stregua della disciplina applicabile al caso in esame, le due condizioni, della strumentalità del credito e dell'ignoranza in buona fede di detto nesso di strumentalità, operano nel senso che la buona fede del terzo creditore è condizione per l'opponibilità di diritti reali di garanzia al provvedimento ablatorio nell'ipotesi in cui l'erogazione del credito sia stata strumentale all'attività illecita ovvero risulti la sua funzione di mezzo di riciclaggio. I diritti dei terzi creditori, quindi, non sono pregiudicati, salvo che risulti l'eventuale collegamento funzionale del credito all'attività illecita, ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio e, ove la strumentalità emerga, sarà il creditore ad avere l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso (Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268418). Il sequestro del bene, in altre parole, non esclude, per la stessa previsione normativa, che un credito garantito gravante sullo stesso possa essere soddisfatto, in presenza delle condizioni che lo consentono; di conseguenza, la conoscenza o la conoscibilità del sequestro non esclude che il creditore possa vantare, comunque, la sussistenza di quelle condizioni, in presenza delle quali la sua ragione di credito è tutelata anche a fronte dell'interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato.In realtà, la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole ha chiarito che la buona fede del creditore, che integra una di tali condizioni, ha ad oggetto, nella previsione dell'art. 52, comma 1, lett. b), d. Igs. cit., l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; e in quanto tale può ben ricorrere, come è del resto implicito nella previsione normativa di ammissibilità del credito in presenza di tale condizione, anche laddove il bene sia successivamente sottoposto a sequestro (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 272978). 1.2.Questa Corte ha precisato che la struttura testuale dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, pone il dato dell'anteriorità al sequestro quale precondizione per l'ammissione del credito, disponendo, al primo periodo, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi, che risultino da atti aventi data certa precedente al sequestro, e i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore a tale provvedimento, prevedendo rispettivamente alle successive lettere a) e b) le ulteriori condizioni della mancanza, nella disponibilità del proposto, di altri beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito, e dell'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisca il frutto o il reimpiego ovvero della dimostrazione, da parte del creditore, della propria buona fede e dell'inconsapevole affidamento con riguardo a tale circostanza (altri requisiti sono prescritti alle lettere c) e d) per i casi, diversi da quello qui esaminato, in cui la pretesa del terzo sia fondata su una promessa di pagamento, una ricognizione di debito o un titolo di credito). Solo i detti presupposti, quindi, ai sensi del comma 2 del citato art. 52, legittimano il creditore a concorrere al riparto sul valore del bene. È appena il caso di rimarcare che la ratio della previsione delle condizioni descritte è stata individuata dalla Corte costituzionale, nell'ambito della decisione dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non includeva fra i creditori ipotecari, da soddisfare nei modi e limiti indicati dalla norma, i titolari di crediti da lavoro subordinato (Corte cost., sent. n. 94 del 2015). Si è ritenuto, in quella sede, che la necessità dell'insussistenza di altri beni idonei al soddisfacimento del credito è funzionale allo scopo di impedire che i proventi dell'attività illecita siano utilizzati per liberare altri beni nella disponibilità del proposto; e che la prescrizione della mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita è funzionale all'esigenza di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella attività. Finalità, quest'ultima, temperata nella previsione normativa dalla possibilità, offerta al creditore, di dimostrare la propria buona fede in ordine alla strumentalità del credito, che si traduce, secondo i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nella mancanza di collusione del creditore nell'attività illecita, nell'inconsapevolezza dello stesso con riguardo a tale attività e nell'errore scusabile del predetto sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262735). 1.3.Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, il provvedimento del Tribunale misure di prevenzione e, a maggior ragione, quello del Giudice delegato del 7 giugno 2021, cui il primo fa rinvio, evidenziano come non sia stata sufficientemente provata la buona fede del terzo nel senso sopra delineato. Alla data della stipula del contratto di mutuo (21 febbraio dell'anno 2008), invero, secondo il ragionamento non manifestamente illogico dei provvedimenti reiettivi della domanda di ammissione del credito, appariva, al di là dell'assenza di provvedimenti di prevenzione a carico delle due mutuatarie, facilmente rilevabile che l'atto si collocava in un momento in cui si era riscontrata la pericolosità sociale del proposto, individuata perché questi era stato considerato partecipe, quale concorrente esterno, del clan Santapaola. In particolare, risulta dagli atti, richiamati nell'incipit del provvedimento impugnato, che Pesce in quel periodo (tra il 2004 e il 2009) manteneva un ruolo concorrenziale rispetto agli interessi economici del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], di rilevanza tale da porlo in una condizione di supremazia rispetto agli altri imprenditori contigui, intervenendo in molteplici affari di interesse del clan mafioso. Ancora dagli atti risulta che Pesce era stato sottoposto con decreto della Corte di appello di Catania, definitivo in data 4 giugno 2002, alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, perché ritenuto intraneo all'associazione denominata clan Santapaola. Si rimarca che il proposto è padre delle contraenti, quindi loro stretto congiunto e parte del loro nucleo familiare, circostanza senz'altro agevolmente rilevabile dall'istituto di credito all'atto dell'erogazione del mutuo. A ciò si aggiunga che le due mutuatarie sono descritte come poco più che ventenni, all'epoca della stipula, e che l'erogazione viene individuata, nel complesso, come pari a euro trecentomila, al tasso variabile pari al 5%, in relazione ad una scarsa capacità reddituale delle mutuatarie, rispetto all'entità della rata mensile del mutuo stipulato. Tanto, a fronte di un reddito pro capite, pari, nell'anno precedente a quello della stipula (2007), efiTuro 28.000,00 per Michela e ad euro 16.000,00 per [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, va sottolineato che, secondo il provvedimento richiamato in quello impugnato, il mutuo viene erogato per l'indicato importo, concedendo, immediatamente, con erogazione contestuale, la somma di euro 70mila, per poi corrispondere quella residua, più consistente, nella vicinissima data del 4 luglio 2008, a stato di avanzamento dei lavori, quindi prevedendosi ulteriori somme da investire nel complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA]Anastasia. 1.4. Infine, si sottolinea che il mutuo viene erogato, secondo quanto rileva il Tribunale, con carattere dirimente ai fini della mancanza di prova della buona fede, attestandosi gli oneri mensili al 75% dei redditi annuali delle mutuatarie e che, inoltre, diversamente da quanto affermato dalla società ricorrente, secondo la quale,a tutela del contraente terzo, era sufficiente la garanzia ipotecaria, viene richiesta una garanzia personale alla madre delle mutuatarie. Tanto, in un'epoca in cui, invece, il proposto, parte del nucleo familiare delle mutuatarie, aveva, secondo il provvedimento del Giudice delegato, proprio per i descritti interessi in diversi settori economici di riferimento del sodalizio mafioso, capacità di accumulo. 2.Deriva da quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai