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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 15 ottobre 2019 che ha confermato la pronuncia del 13 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Salerno - all'esito del giudizio abbreviato, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di furto aggravato di un autocarro della nettezza urbana, tentato furto aggravato di un'autoambulanza, danneggiamento di un veicolo di servizio delle Forze dell'Ordine, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato ai sensi dell'art. 186, commi 2-bis, 2-sexies e 7 cod. strada, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 98 cod. pen. in regime di equivalenza con le aggravanti e la recidiva contestate, ritenuta la continuazione tra le fattispecie delittuose - lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione e a quella di mesi 3 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che, con motivazione apparente, incongrua e irragionevole, la Corte territoriale non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condotte della sentenza impugnata e quelle di cui alle sentenze passate in giudicato, prodotte in atti, tutte volte alla ricerca di sostanza stupefacente o, comunque, di un luogo nel quale "appartarsi in solitudine", piuttosto che a motivi di ordine economico. 2.1 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di valutare la reale portata delle condanne passate in giudicato che, invero, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento del vincolo della continuazione tra le vicende giudicate e quelle oggetto del giudizio. 2.1 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della contiinuazione anche tra la contravvenzione e i delitti ascritti al ricorrente nella sentenza in verifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure.

2. Le censure articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, che involgono il profilo relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione "esterna" con reati separatamente giudicati, sono manifestamente infondate.

Il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità, in ordine al diniego della continuazione richiesta dal ricorrente tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli di cui alle sentenze passate in giudicato.

La giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della normativa del reato continuato ritiene, costantemente, che l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non possa identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta, si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione.

Non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.

Nella specie, i giudici di appello, con argomentazione logica, congrua e completa, hanno evidenziato come tale progetto criminale non possa essere desunto, anche soltanto in via indiziaria, non solo in riferimento al delitto di rapina, risalente all'anno 2010, ma neanche in relazione ai delitti furto e resistenza a pubblico ufficiale, risalenti al 2017, salvo a voler ritenere che il ricorrente avesse già delineato, anni prima, la loro attuazione.

Secondo i giudici di merito (trattasi, va ricordato, di doppia conforme affermazione dì responsabilità per cui la sentenza di primo grado e quella di appello vanno lette 3C unitariamente), la tendenziale omogeneità degli addebiti costituisce, nel caso che ci occupa, indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, non potendo confondersi l'identità della spinta criminosa, sottesa alle plurime violazioni di legge, con l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato, proprio perché, anche a voler dare credito alla tesi difensiva, espressione di determinazioni ed esigenze estemporanee (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).

Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici.

3. Le suesposte considerazioni involgono anche il terzo motivo, che afferisce alla mancata applicazione della disciplina della continuazione "interna" tra le fattispecie delittuose e quella contravvenzionale di cui all'imputazione.

Le critiche rivolte sul punto eccedono ogni limite di ragionevolezza, sicché vanno respinte per la loro totale inconsistenza.

Anche stavolta la questione giuridica sollevata è manifestamente infondata perchè sviluppa censure replicanti motivi di gravame, privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, e perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito dalle quali si evince come la dinamica della vicenda non potesse che condurre a ritenere che il rifiuto dell'imputato a sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico fosse frutto di una determinazione sopravvenuta, autonoma e non compresa nella programmazione iniziale dell'iniziativa criminosa e, dunque, del tutto avulsa dai delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione oggetto del giudizio.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 15 ottobre 2019 che ha confermato la pronuncia del 13 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Salerno - all'esito del giudizio abbreviato, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di furto aggravato di un autocarro della nettezza urbana, tentato furto aggravato di un'autoambulanza, danneggiamento di un veicolo di servizio delle Forze dell'Ordine, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato ai sensi dell'art. 186, commi 2-bis, 2-sexies e 7 cod. strada, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 98 cod. pen. in regime di equivalenza con le aggravanti e la recidiva contestate, ritenuta la continuazione tra le fattispecie delittuose - lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione e a quella di mesi 3 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che, con motivazione apparente, incongrua e irragionevole, la Corte territoriale non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condotte della sentenza impugnata e quelle di cui alle sentenze passate in giudicato, prodotte in atti, tutte volte alla ricerca di sostanza stupefacente o, comunque, di un luogo nel quale "appartarsi in solitudine", piuttosto che a motivi di ordine economico. 2.1 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di valutare la reale portata delle condanne passate in giudicato che, invero, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento del vincolo della continuazione tra le vicende giudicate e quelle oggetto del giudizio. 2.1 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della contiinuazione anche tra la contravvenzione e i delitti ascritti al ricorrente nella sentenza in verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure. 2. Le censure articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, che involgono il profilo relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione "esterna" con reati separatamente giudicati, sono manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità, in ordine al diniego della continuazione richiesta dal ricorrente tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli di cui alle sentenze passate in giudicato. La giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della normativa del reato continuato ritiene, costantemente, che l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non possa identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta, si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Nella specie, i giudici di appello, con argomentazione logica, congrua e completa, hanno evidenziato come tale progetto criminale non possa essere desunto, anche soltanto in via indiziaria, non solo in riferimento al delitto di rapina, risalente all'anno 2010, ma neanche in relazione ai delitti furto e resistenza a pubblico ufficiale, risalenti al 2017, salvo a voler ritenere che il ricorrente avesse già delineato, anni prima, la loro attuazione. Secondo i giudici di merito (trattasi, va ricordato, di doppia conforme affermazione dì responsabilità per cui la sentenza di primo grado e quella di appello vanno lette 3C unitariamente), la tendenziale omogeneità degli addebiti costituisce, nel caso che ci occupa, indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, non potendo confondersi l'identità della spinta criminosa, sottesa alle plurime violazioni di legge, con l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato, proprio perché, anche a voler dare credito alla tesi difensiva, espressione di determinazioni ed esigenze estemporanee (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690). Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici. 3. Le suesposte considerazioni involgono anche il terzo motivo, che afferisce alla mancata applicazione della disciplina della continuazione "interna" tra le fattispecie delittuose e quella contravvenzionale di cui all'imputazione. Le critiche rivolte sul punto eccedono ogni limite di ragionevolezza, sicché vanno respinte per la loro totale inconsistenza. Anche stavolta la questione giuridica sollevata è manifestamente infondata perchè sviluppa censure replicanti motivi di gravame, privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, e perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito dalle quali si evince come la dinamica della vicenda non potesse che condurre a ritenere che il rifiuto dell'imputato a sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico fosse frutto di una determinazione sopravvenuta, autonoma e non compresa nella programmazione iniziale dell'iniziativa criminosa e, dunque, del tutto avulsa dai delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione oggetto del giudizio. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa
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