CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 14796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI SASSARIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Sassari [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 26 maggio 2021 il Tribunale di Sassari, chiamato a decidere in funzione di giudice dell'esecuzione su una richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la propria incompetenza, rilevando che la competenza apparteneva al Tribunale di Aosta. A ragione, osservava che tale Tribunale aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fra quelli riportati nel certificato penale. 2. Il Tribunale di Aosta, ricevuti gli atti, con provvedimento del 18 giugno 2021, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.. A ragione, rilevava che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata emessa in data 2 aprile 2019 dal Tribunale di Sassari. Tale sentenza, infatti, dopo la conferma della Corte di appello di Sassari, per effetto della dichiarazione di inammissibilità del conseguente ricorso per cassazione, era divenuta irrevocabile in data 9 dicembre 2020. Invece, la sentenza alla quale aveva fatto riferimento il provvedimento del Tribunale di Aosta era divenuta irrevocabile già in data 8 ottobre 2020. Sicché, la competenza, ex art. 665 cod. proc. pen, spettava al Tribunale di Sassari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che sussiste il denunciato conflitto negativo di competenza, avendo più giudici declinato la propria competenza a provvedere in ordine alla medesima istanza, in modo da aversi una diversità di decisioni - determinante la stasi nella trattazione al di fuori delle ipotesi del giudizio di cognizione - che va ricondotta alla previsione dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, comma 2 prima parte, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Rv. 258422). 2. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sassari. 3 Nella specie l'attribuzione della competenza del giudice dell'esecuzione rimane regolata dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi , è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.4. Come rilevato nel provvedimento che ha sollevato il conflitto e trova conferma nell'esame del certificato penale del condannato e degli altri atti allegati al fascicolo trasmesso, la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo nella specie va individuata in quella emessa dal Tribunale di Sassari, confermata, in grado di appello, con sentenza avverso la quale è stato in seguito proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza in data 9 dicembre 2020. La sentenza indicata dal Tribunale di Sassari risulta divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2020 e pertanto precedentemente. La competenza deve essere, quindi, attribuita al Tribunale di Sassari. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Sassari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 18 marzo 2022. Il Consigliere estens