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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 31445/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3963/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 3878 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione all’atto di precetto loro notificato in data 7/7/2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, la quale intimava il pagamento di Euro 247.717,07, in forza di titolo esecutivo costituito dall’atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 28/2/2006 a rogito (rep. 218963) del notaio [OSCURATO:PERSONA]: gli opponenti contestavano la natura di titolo esecutivo dell’atto di ricognizione di debito e, comunque, il diritto della banca di procedere in executivisper le somme precettate; - si costituiva nel giudizio la creditrice opposta, la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], interveniva nel processo il Fondo S.[OSCURATO:PERSONA], acquirente degli immobili ipotecati, che aderiva all’opposizione; - il Tribunale di Nola, svolta l’istruttoria, con la sentenza n. 761 del 5/4/2017, respingeva l’opposizione, affermando che gli opponenti non avevano provato l’inesistenza del credito precettato, onere probatorio che su di loro incombeva exart. 1988 c.c. ; - gli opponenti impugnavano la decisione; si costituiva in appello [OSCURATO:SOCIETA]., società succeduta a [OSCURATO:PERSONA] di Novara, mentre restava contumace il Fondo S.Pio; - con comparsa di risposta del 21/5/2019 si costituiva nel processo di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito precettato ed avente causa, exart. 111 c.p.c., di [OSCURATO:SOCIETA].; concludeva per il rigetto dell’appello;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3878 del 20/9/2022, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione, dichiarava il difetto, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], successore universale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., del diritto di procedere ad esecuzione forzata e condannava la banca a rifondere agli opponenti le spese di lite; - avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; - con controricorso aderiva alle difese della ricorrente la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale impugnava la decisione con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; - non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né Fondo S.[OSCURATO:PERSONA]; - le ricorrenti depositavano memorieex art. 380 - bis .1, comma 1 , c.p.c. ; - all’esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., « Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza pronunciato nei confronti di tutte le parti ritualmente costituite in giudizio e, in particolare, dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]»; lamenta la ricorrente che l’intera sentenza (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) manca di qualsivoglia riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e alle sue difese, sicché la pronuncia è invalida perché «sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»;- la censura è fondata; - come rilevato dalla ricorrente, la sentenza impugnata è priva –in ogni sua parte (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) – di qualsivoglia riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e alle sue difese; - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «L’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo “svolgimento del processo”, né dai “motivi della decisione”, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623755-01) e «L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003, Rv. 563529-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010, Rv. 612799-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017, Rv. 645781-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019, Rv. 654451-01, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023, Rv. 667920-01); - in accoglimento del motivo d’impugnazione , perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esamee anche per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità; - restano assorbiti dalla cassazione della pronuncia di merito sia il secondo motivo del ricorso principale, sia l’unica censura del ricorso incidentale;p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3963/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 3878 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione all’atto di precetto loro notificato in data 7/7/2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, la quale intimava il pagamento di Euro 247.717,07, in forza di titolo esecutivo costituito dall’atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 28/2/2006 a rogito (rep. 218963) del notaio [OSCURATO:PERSONA]: gli opponenti contestavano la natura di titolo esecutivo dell’atto di ricognizione di debito e, comunque, il diritto della banca di procedere in executivisper le somme precettate; - si costituiva nel giudizio la creditrice opposta, la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], interveniva nel processo il Fondo S.[OSCURATO:PERSONA], acquirente degli immobili ipotecati, che aderiva all’opposizione; - il Tribunale di Nola, svolta l’istruttoria, con la sentenza n. 761 del 5/4/2017, respingeva l’opposizione, affermando che gli opponenti non avevano provato l’inesistenza del credito precettato, onere probatorio che su di loro incombeva exart. 1988 c.c. ; - gli opponenti impugnavano la decisione; si costituiva in appello [OSCURATO:SOCIETA]., società succeduta a [OSCURATO:PERSONA] di Novara, mentre restava contumace il Fondo S.Pio; - con comparsa di risposta del 21/5/2019 si costituiva nel processo di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito precettato ed avente causa, exart. 111 c.p.c., di [OSCURATO:SOCIETA].; concludeva per il rigetto dell’appello;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3878 del 20/9/2022, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione, dichiarava il difetto, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], successore universale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., del diritto di procedere ad esecuzione forzata e condannava la banca a rifondere agli opponenti le spese di lite; - avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; - con controricorso aderiva alle difese della ricorrente la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale impugnava la decisione con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; - non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né Fondo S.[OSCURATO:PERSONA]; - le ricorrenti depositavano memorieex art. 380 - bis .1, comma 1 , c.p.c. ; - all’esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., « Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza pronunciato nei confronti di tutte le parti ritualmente costituite in giudizio e, in particolare, dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]»; lamenta la ricorrente che l’intera sentenza (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) manca di qualsivoglia riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e alle sue difese, sicché la pronuncia è invalida perché «sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»;- la censura è fondata; - come rilevato dalla ricorrente, la sentenza impugnata è priva –in ogni sua parte (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) – di qualsivoglia riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e alle sue difese; - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «L’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo “svolgimento del processo”, né dai “motivi della decisione”, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623755-01) e «L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003, Rv. 563529-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010, Rv. 612799-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017, Rv. 645781-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019, Rv. 654451-01, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023, Rv. 667920-01); - in accoglimento del motivo d’impugnazione , perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esamee anche per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità; - restano assorbiti dalla cassazione della pronuncia di merito sia il secondo motivo del ricorso principale, sia l’unica censura del ricorso incidentale;p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composi
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