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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17901/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG Q n;;J-t,t,U-Ce--e4A.,t,ettAL (:3-h JIAL( utelt Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 5 ottobre 2022, la Corte di Appello di Cagliari, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. poc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativa ai reati commessi dal 9 al 16 giugno 2009, oggetto delle sentenze del Tribunale di Sassari del 14 dicembre 2009 e della Corte di Appello di Cagliari del 7 luglio 2020 e rideterminava la pena unica in complessivi sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interesso a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice errato nell'individuazione del reato più grave.

In particolare, il reato più grave sarebbe da individuarsi, non nel reato sub 32), bensì nel reato di cui al capo 33) della sentenza della Corte di appello di Cagliari, atteso che avrebbe dovuto condursi, nell'individuazione il reato più grave, l'analisi dei suddetti che abbia a riguardo il grado di offensività degli stessi e pertanto al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto dei singoli capi.

La sentenza, inoltre, risulterebbe priva di motivazione con riferimento ai criteri di individuazione del reato più grave e ai criteri di determinazione degli aumenti per i reati satellite.

Ritenuto in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e merita, dunque, accoglimento.

1. Con riferimento alle censure mosse rispetto all'individuazione del reato più grave, il ricorso si presenta infondato.

In particolar modo, il motivo si fonda sul presupposto che, in materia di sostanze stupefacenti, il reato più grave sia da individuarsi con riferimento al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto dei singoli reati accertati dal giudice di merito.

Un simile enunciato si pone in contrasto con il dettato dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in base al quale "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato." Alla luce del dettato normativo, quindi, in sede esecutiva, l'unico criterio che può assumere rilievo rispetto all'individuazione del reato più grave è costituito dalla pena concretamente inflitta dal giudice.

1.1. Essendo la pena inflitta dalla sentenza del 14 dicembre 2009 più grave di quella complessivamente inflitta dalla sentenza del 7 luglio del 2020, l'ordinanza si presenta immune da vizi e del tutto conforme al dettato dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen. 2.

Al contrario, le censure difensive afferenti alla mancanza di motivazione sui criteri di determinazione degli aumenti per i reati satellite risultano fondate.

Rispetto a questi ultimi, il provvedimento si presenta, infatti, illegittimo rispetto ai criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. A tal proposito, occorre preliminarmente sottolineare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che il giudice dell'esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. eserciti, in materia di quantificazione della pena, esercita i medesimi poteri del giudice della cognizione con i soli limiti dettati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261089), dall'art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena - da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatio in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez.

U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735).

2.2. Più volte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti, Rv. 280216; in senso conforme, vedi Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Triscuoglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101).

2.3. Tale opzione ermeneutica si presenta come la sola rispettosa della disciplina del reato continuato così come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte e del dettato legislativo dell'art. 533 comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione".

Al di là della considerazione unitaria dei reati quod poenam, infatti, ciascun reato mantiene nella sostanza la propria autonomia ed è dunque necessario che la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite sia sempre riconoscibile al fine di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che lo compongono (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654).

3. Nel caso di specie, la motivazione risulta del tutto carente con riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite.

Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo e merita dunque l'annullamento con rinvio al giudice di merito per la predisposizione di una motivazione adeguata ai canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Giova, infine, ricordare che, in materia di continuazione, è precluso alla Corte di cassazione procedere direttamente alla rideterminazione della pena e quindi pronunciare l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in considerazione dell'elevato indice di discrezionalità che richiede la determinazione della pena con riferimento ai singoli aumenti.

A questo proposito si può richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale in tema di continuazione, l'omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. costituisce causa di annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, come tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente al giudice di rinvio." (Sez. 5, n. 14688 del 27/01/2020, PG in proc.

Abusnayma, Rv. 279150) L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio al giudice d'appello limitatamente ai profili motivazionali relativi agli aumenti per i reati satellite.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG Q n;;J-t,t,U-Ce--e4A.,t,ettAL (:3-h JIAL( utelt Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 5 ottobre 2022, la Corte di Appello di Cagliari, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. poc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativa ai reati commessi dal 9 al 16 giugno 2009, oggetto delle sentenze del Tribunale di Sassari del 14 dicembre 2009 e della Corte di Appello di Cagliari del 7 luglio 2020 e rideterminava la pena unica in complessivi sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 25.000,00 di multa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interesso a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice errato nell'individuazione del reato più grave. In particolare, il reato più grave sarebbe da individuarsi, non nel reato sub 32), bensì nel reato di cui al capo 33) della sentenza della Corte di appello di Cagliari, atteso che avrebbe dovuto condursi, nell'individuazione il reato più grave, l'analisi dei suddetti che abbia a riguardo il grado di offensività degli stessi e pertanto al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto dei singoli capi. La sentenza, inoltre, risulterebbe priva di motivazione con riferimento ai criteri di individuazione del reato più grave e ai criteri di determinazione degli aumenti per i reati satellite. Ritenuto in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e merita, dunque, accoglimento. 1. Con riferimento alle censure mosse rispetto all'individuazione del reato più grave, il ricorso si presenta infondato. In particolar modo, il motivo si fonda sul presupposto che, in materia di sostanze stupefacenti, il reato più grave sia da individuarsi con riferimento al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto dei singoli reati accertati dal giudice di merito. Un simile enunciato si pone in contrasto con il dettato dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in base al quale "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato." Alla luce del dettato normativo, quindi, in sede esecutiva, l'unico criterio che può assumere rilievo rispetto all'individuazione del reato più grave è costituito dalla pena concretamente inflitta dal giudice. 1.1. Essendo la pena inflitta dalla sentenza del 14 dicembre 2009 più grave di quella complessivamente inflitta dalla sentenza del 7 luglio del 2020, l'ordinanza si presenta immune da vizi e del tutto conforme al dettato dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen. 2. Al contrario, le censure difensive afferenti alla mancanza di motivazione sui criteri di determinazione degli aumenti per i reati satellite risultano fondate. Rispetto a questi ultimi, il provvedimento si presenta, infatti, illegittimo rispetto ai criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. A tal proposito, occorre preliminarmente sottolineare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che il giudice dell'esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. eserciti, in materia di quantificazione della pena, esercita i medesimi poteri del giudice della cognizione con i soli limiti dettati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261089), dall'art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena - da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatio in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735). 2.2. Più volte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti, Rv. 280216; in senso conforme, vedi Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Triscuoglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101). 2.3. Tale opzione ermeneutica si presenta come la sola rispettosa della disciplina del reato continuato così come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte e del dettato legislativo dell'art. 533 comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione". Al di là della considerazione unitaria dei reati quod poenam, infatti, ciascun reato mantiene nella sostanza la propria autonomia ed è dunque necessario che la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite sia sempre riconoscibile al fine di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che lo compongono (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654). 3. Nel caso di specie, la motivazione risulta del tutto carente con riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo e merita dunque l'annullamento con rinvio al giudice di merito per la predisposizione di una motivazione adeguata ai canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Giova, infine, ricordare che, in materia di continuazione, è precluso alla Corte di cassazione procedere direttamente alla rideterminazione della pena e quindi pronunciare l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in considerazione dell'elevato indice di discrezionalità che richiede la determinazione della pena con riferimento ai singoli aumenti. A questo proposito si può richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale in tema di continuazione, l'omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. costituisce causa di annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, come tale, alla cognizione della Corte di legittimità e rimessa unicamente al giudice di rinvio." (Sez. 5, n. 14688 del 27/01/2020, PG in proc. Abusnayma, Rv. 279150) L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio al giudice d'appello limitatamente ai profili motivazionali relativi agli aumenti per i reati satellite. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud
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