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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41780/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l'8 aprile 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 132, connrna 1, e 140-bis, comma 1, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Rocca - nella qualità di consigliere delegato con pieni poteri della "[OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A." - avrebbe svolto un'abusiva attività finanziaria, mediante la concessione di garanzie collettive di fidi, in assenza delle prescritte iscrizioni negli appositi elenchi e in mancanza dei necessari requisiti per lo svolgimento di tale attività.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato han proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate.

Rappresenta che la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, nonostante queste «riguardassero una conversazione ... utilizzata in altro procedimento penale ... pendente avanti il Tribunale di Lecco, per ipotesi di reato diverse».

Sostiene, inoltre, che «le conversazioni intercettate non rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen.».

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe «sorvolato>> sul motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato la decisione del giudice di primo grado, che aveva erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto.

2.3. Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62, 69 e 133 cod. pen.

Lamenta il mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti con «l'aumento per la continuazione>>. 2.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe condannato l'imputato al risarcimento del danno, in assenza della prova dell'esistenza di uno specifico danno.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni convergenti.

In primo luogo, si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato quale sarebbe la conversazione che non potrebbe essere utilizzata per la decisione (nel ricorso si fa genericamente riferimento a una non meglio identificata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata già utilizzata in altro procedimento penale davanti al Tribunale di Lecco).

Il motivo, inoltre, è del tutto privo del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali dovrebbe desumersi l'inutilizzabilità della conversazione e non avendo neppure indicato tali atti tra quelli di cui chiedeva l'allegazione.

Al riguardo, occorre ricordare che «anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

Il motivo, infine, risulta del tutto carente in ordine alla "prova di resistenza", non avendo il ricorrente in alcun modo dimostrato che, una volta espunta la prova censurata, il giudizio in ordine alla responsabilità dell'imputato sarebbe stato diverso (cfr. Sez.

II, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez.

IV, n. 18764 del 05/02/2014, Barillari, Rv. 259452; Sez.

II, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303).

Sotto tale profilo, peraltro, va evidenziato che, dalla motivazione della sentenza, emerge che la prova della responsabilità dell'imputato sia, perlopiù, documentale: il rinvenimento delle polizze fideiussorie a firma del Rocca.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

Il ricorrente, invero, non si confronta con la sentenza della Corte di appello, che, sul punto, motiva in maniera esauriente e logica, escludendo che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità, in ragione del periodo di svolgimento delle attività delittuose, della pluralità dei finanziamenti e dell'inserimento della condotta dell'imputato in un contesto di articolata illeceità.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il giudizio di bilanciamento, infatti, riguarda le circostanze del reato e non deve essere confuso con gli aumenti di pena che vengono poi effettuati in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato più grave e gli altri reati facenti parte del medesimo disegno criminoso.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente, che nel caso in esame appare in re ìpsa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257551; Cass., Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637; Cass., Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l'8 aprile 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 132, connrna 1, e 140-bis, comma 1, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Rocca - nella qualità di consigliere delegato con pieni poteri della "[OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A." - avrebbe svolto un'abusiva attività finanziaria, mediante la concessione di garanzie collettive di fidi, in assenza delle prescritte iscrizioni negli appositi elenchi e in mancanza dei necessari requisiti per lo svolgimento di tale attività. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato han proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate. Rappresenta che la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, nonostante queste «riguardassero una conversazione ... utilizzata in altro procedimento penale ... pendente avanti il Tribunale di Lecco, per ipotesi di reato diverse». Sostiene, inoltre, che «le conversazioni intercettate non rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen.». 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe «sorvolato>> sul motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato la decisione del giudice di primo grado, che aveva erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62, 69 e 133 cod. pen. Lamenta il mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti con «l'aumento per la continuazione>>. 2.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe condannato l'imputato al risarcimento del danno, in assenza della prova dell'esistenza di uno specifico danno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni convergenti. In primo luogo, si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato quale sarebbe la conversazione che non potrebbe essere utilizzata per la decisione (nel ricorso si fa genericamente riferimento a una non meglio identificata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata già utilizzata in altro procedimento penale davanti al Tribunale di Lecco). Il motivo, inoltre, è del tutto privo del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali dovrebbe desumersi l'inutilizzabilità della conversazione e non avendo neppure indicato tali atti tra quelli di cui chiedeva l'allegazione. Al riguardo, occorre ricordare che «anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Il motivo, infine, risulta del tutto carente in ordine alla "prova di resistenza", non avendo il ricorrente in alcun modo dimostrato che, una volta espunta la prova censurata, il giudizio in ordine alla responsabilità dell'imputato sarebbe stato diverso (cfr. Sez. II, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. IV, n. 18764 del 05/02/2014, Barillari, Rv. 259452; Sez. II, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Sotto tale profilo, peraltro, va evidenziato che, dalla motivazione della sentenza, emerge che la prova della responsabilità dell'imputato sia, perlopiù, documentale: il rinvenimento delle polizze fideiussorie a firma del Rocca. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Il ricorrente, invero, non si confronta con la sentenza della Corte di appello, che, sul punto, motiva in maniera esauriente e logica, escludendo che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità, in ragione del periodo di svolgimento delle attività delittuose, della pluralità dei finanziamenti e dell'inserimento della condotta dell'imputato in un contesto di articolata illeceità. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio di bilanciamento, infatti, riguarda le circostanze del reato e non deve essere confuso con gli aumenti di pena che vengono poi effettuati in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato più grave e gli altri reati facenti parte del medesimo disegno criminoso. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente, che nel caso in esame appare in re ìpsa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257551; Cass., Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637; Cass., Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, c
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