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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 26342/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TSS Srl",avverso l'ordinanza del 03/04/2026 del TRIB.

LIBERTA' di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A.che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso relativamente al sequestro operato neiconfronti della TSS s.r.l. e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvioal Tribunale del riesame di Firenze relativamente al sequestro operato sul contocorrente personale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di TSS srl,ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, in data 03/04/2026, con la quale ilTribunale del riesame di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesameavverso il decreto di sequestro preventivo, in quanto già pronunciatosi conprovvedimento emesso il 13/09/2025, dep. in data 03/09/2025.Deduce il ricorrente due motivi di ricorso qui sintetizzati.-Violazione di legge in relazione agli artt. 322-324 cod.proc.pen. inrelazione alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame nonostante ilricorrente abbia ottemperato all’onere di allegazione del verbale di esecuzione deldecreto di sequestro.- Vizio di motivazione in ordine all’applicabilità al caso concreto dellepronunce della Corte di cassazione sulla proposizione dell’istanza di riesame el’attualità e concretezza dell’interesse ad impugnare.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso relativamente al sequestro operato nei confronti della TSS s.r.l. el’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesamedi Firenze relativamente al sequestro operato sul conto corrente personale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell’interesse dellasocietà TSS srl è inammissibile perché privo di procura speciale.Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini dellaproposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misurecautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire unaprocura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen.(Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008,Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287;Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato conriguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestropreventivo ad opera di parte diversa dall'imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del20/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006,Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato ènettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell'indagato e dell'imputatoche, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona,avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, lirappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse delproprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcunanecessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli attiespressamente indicati dalla legge” (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi,Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).Invece, nel caso di terzo interessato, in questo caso la società, a cui i benisono stati sequestrati e che avrebbe diritto alla restituzione, società che è terzarispetto ai reati contestati all’[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, al pari deisoggetti indicati dall’art. 100 cod.proc.pen. è portatore di interessi civilistici, percui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere dipatrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti aldifensore.Non risulta allegata al ricorso per cassazione la procura speciale che lasocietà TSS srl avrebbe dovuto conferire al difensore, nelle forme previste dall’art.100 cod.proc.pen., neppure risulta dagli atti acquisiti da Questa Corte di legittimitàproprio al fine di verificarne la proposizione.

La mancata osservanza di tali formedetermina l'inammissibilità del ricorso.La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazioneprocessuale, impedisce l'esame dei motivi proposti.

All'inammissibilità del ricorsoconsegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente società al pagamentodelle spese processuali nonché al versamento della somma di € 3.000,00 allaCassa delle Ammende.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Va premesso che il GIP del Tribunale di Firenze, con decreto dell’11 luglio2025, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e perequivalente di beni, rapporti bancari, immobili, denaro e altro, nei confronti dinumerosi indagati (tra cui E C Logistica s.r.l., TSS s.r.l., TEXA s.r.l., PezoneAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SolaroPasquale) nell’ambito di indagini svolte per reati tributari.Avverso tale decreto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza diriesame, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale,con ordinanza in data 13/08/2025, dichiarava l’inammissibilità l’istanza di riesameperché non vi era la prova dell’esecuzione del decreto di sequestro, essendovi inla predisposizione di separati verbali e/o comunicazioni.

Non risultando se e cosain concreto fosse stato sequestrato al ricorrente, in esecuzione del decretoimpugnato, non avendo i difensori allegato un concreto interesse ad impugnare, ilTribunale dichiarava l’inammissibilità della richiesta di riesame.Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione che veniva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 8773 del27/01/2026, di Questa Corte di cassazione.In data 31/03/2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovamenteistanza di riesame avverso l’originario decreto di sequestro preventivo allegandol’avvenuta esecuzione e segnatamente il sequestro presso TSS srl della somma di€ 2.598,76 e il sequestro di € 9.072,61 sul conto personale dell’[OSCURATO:PERSONA], nonchédistratta al FUG la somma di € 176.642,67.Con ordinanza in data 03/04/2026, il Tribunale del riesame di Firenzedichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di riesame in quanto già decisacon provvedimento reso in data 13/08/2025.Così ricostruita la vicenda cautelare, il ricorrente, quale indagato a cui èstata sequestrata una somma di denaro, argomenta l’illegittimità delprovvedimento là dove il Tribunale non avrebbe dato corso al riesame avendol’indagato ottemperato all’onere di allegazione del verbale di sequestro.Questa Corte di legittimità ha, da tempo, affermato che la preclusioneprocessuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel casoin cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materialeprobatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effettoalle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspettimeramente procedurali (Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285962– 01; Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, Rv. 285099 – 01).Quanto al caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato inammissibilel’istanza di riesame stante la mancata esecuzione del sequestro con una decisioneche non contiene alcun apprezzamento del fatto e non determina alcunapreclusione processuale, e il ricorrente, nel termine di quindici giorni dallanotificazione dell’esecuzione del sequestro, avvenuta in data 26/03/2026, aveva,in data 31/03/2026, avanzato nuova istanza di riesame.L’ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertantoannullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovogiudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla TSS s.r.l., che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TSS Srl",avverso l'ordinanza del 03/04/2026 del TRIB. LIBERTA' di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A.che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso relativamente al sequestro operato neiconfronti della TSS s.r.l. e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvioal Tribunale del riesame di Firenze relativamente al sequestro operato sul contocorrente personale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di TSS srl,ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, in data 03/04/2026, con la quale ilTribunale del riesame di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesameavverso il decreto di sequestro preventivo, in quanto già pronunciatosi conprovvedimento emesso il 13/09/2025, dep. in data 03/09/2025.Deduce il ricorrente due motivi di ricorso qui sintetizzati.-Violazione di legge in relazione agli artt. 322-324 cod.proc.pen. inrelazione alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame nonostante ilricorrente abbia ottemperato all’onere di allegazione del verbale di esecuzione deldecreto di sequestro.- Vizio di motivazione in ordine all’applicabilità al caso concreto dellepronunce della Corte di cassazione sulla proposizione dell’istanza di riesame el’attualità e concretezza dell’interesse ad impugnare.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso relativamente al sequestro operato nei confronti della TSS s.r.l. el’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesamedi Firenze relativamente al sequestro operato sul conto corrente personale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell’interesse dellasocietà TSS srl è inammissibile perché privo di procura speciale.Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini dellaproposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misurecautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire unaprocura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen.(Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008,Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287;Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato conriguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestropreventivo ad opera di parte diversa dall'imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del20/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006,Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato ènettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell'indagato e dell'imputatoche, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona,avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, lirappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse delproprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcunanecessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli attiespressamente indicati dalla legge” (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi,Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).Invece, nel caso di terzo interessato, in questo caso la società, a cui i benisono stati sequestrati e che avrebbe diritto alla restituzione, società che è terzarispetto ai reati contestati all’[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, al pari deisoggetti indicati dall’art. 100 cod.proc.pen. è portatore di interessi civilistici, percui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere dipatrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti aldifensore.Non risulta allegata al ricorso per cassazione la procura speciale che lasocietà TSS srl avrebbe dovuto conferire al difensore, nelle forme previste dall’art.100 cod.proc.pen., neppure risulta dagli atti acquisiti da Questa Corte di legittimitàproprio al fine di verificarne la proposizione. La mancata osservanza di tali formedetermina l'inammissibilità del ricorso.La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazioneprocessuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorsoconsegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente società al pagamentodelle spese processuali nonché al versamento della somma di € 3.000,00 allaCassa delle Ammende.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Va premesso che il GIP del Tribunale di Firenze, con decreto dell’11 luglio2025, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e perequivalente di beni, rapporti bancari, immobili, denaro e altro, nei confronti dinumerosi indagati (tra cui E C Logistica s.r.l., TSS s.r.l., TEXA s.r.l., PezoneAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SolaroPasquale) nell’ambito di indagini svolte per reati tributari.Avverso tale decreto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza diriesame, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale,con ordinanza in data 13/08/2025, dichiarava l’inammissibilità l’istanza di riesameperché non vi era la prova dell’esecuzione del decreto di sequestro, essendovi inla predisposizione di separati verbali e/o comunicazioni. Non risultando se e cosain concreto fosse stato sequestrato al ricorrente, in esecuzione del decretoimpugnato, non avendo i difensori allegato un concreto interesse ad impugnare, ilTribunale dichiarava l’inammissibilità della richiesta di riesame.Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione che veniva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 8773 del27/01/2026, di Questa Corte di cassazione.In data 31/03/2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovamenteistanza di riesame avverso l’originario decreto di sequestro preventivo allegandol’avvenuta esecuzione e segnatamente il sequestro presso TSS srl della somma di€ 2.598,76 e il sequestro di € 9.072,61 sul conto personale dell’[OSCURATO:PERSONA], nonchédistratta al FUG la somma di € 176.642,67.Con ordinanza in data 03/04/2026, il Tribunale del riesame di Firenzedichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di riesame in quanto già decisacon provvedimento reso in data 13/08/2025.Così ricostruita la vicenda cautelare, il ricorrente, quale indagato a cui èstata sequestrata una somma di denaro, argomenta l’illegittimità delprovvedimento là dove il Tribunale non avrebbe dato corso al riesame avendol’indagato ottemperato all’onere di allegazione del verbale di sequestro.Questa Corte di legittimità ha, da tempo, affermato che la preclusioneprocessuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel casoin cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materialeprobatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effettoalle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspettimeramente procedurali (Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285962– 01; Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, Rv. 285099 – 01).Quanto al caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato inammissibilel’istanza di riesame stante la mancata esecuzione del sequestro con una decisioneche non contiene alcun apprezzamento del fatto e non determina alcunapreclusione processuale, e il ricorrente, nel termine di quindici giorni dallanotificazione dell’esecuzione del sequestro, avvenuta in data 26/03/2026, aveva,in data 31/03/2026, avanzato nuova istanza di riesame.L’ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertantoannullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovogiudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla TSS s.r.l., che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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