CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11122-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11122/2019 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3384/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2018 R.G.N. 3394/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale di Cassino, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento della stessa e ne ha ordinato la riammissione in servizio presso l'ufficio di Arpino; 2. con ricorso in sede di legittimità la lavoratrice chiede di “cassare” la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Roma emessa nel giudizio tra le parti per violazione dell'art.112 c.p.c.; resiste la società con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente deduce che, con precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma del 23/3/2012, era stata dichiarata l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato ed esistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3/7/1999, e condannata la società appellata al risarcimento del danno nella misura di tre mensilità oltre interessi; di essere stata riammessa in servizio a seguito di tale sentenza con raccomandata 10/4/2012 e che immediatamente era stato disposto il suo trasferimento a [OSCURATO:PERSONA], cui si era opposta; sostiene nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dal rifiuto di adempiere all'ordine di trasferimento e dal conseguente rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di accettare la prestazione offerta nella filiale di Frosinone (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.); afferma che tale richiesta era contenuta a pagina 12 del punto 5 in diritto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e a pagina 40 del punto 6 del ricorso in appello; 2. il ricorso è inammissibile perché formulato in termini generici e privo di autosufficienza; 3. nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 23834/2019);4. nel caso di specie non si comprende perché la suddetta deduzione non fosse contenuta nelle conclusioni del primo e secondo grado di merito, apparendo quindi un motivo argomentativo piuttosto che una domanda specifica; neppure si comprende a quale entità di danno e per quale esatto periodo si faccia riferimento, risultando dagli atti, secondo quanto riferito da parte controricorrente, un successivo licenziamento, anch’esso impugnato, con esercizio di opzione sostitutiva della reintegra; 5. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 6. alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi professionali, in € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis