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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 22485/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la memoria difensiva del 29aprile 2026 con cui la difesa ha argomentato in ordine all’ammissibilità dei motivi di ricorso ela nota di conclusione della parte civile del 28/04/2026;ritenuto che il motivo principale di ricorso con cui la difesa denuncia, anche sotto ilprofilo del travisamento, che il bene rinvenuto nella disponibilità dell’imputato noncorrisponderebbe a quello oggetto di denuncia stante l’impossibilità di risalire al numero ditelaio in quanto abraso, risulta manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito e,in particolare, quella di primo grado, hanno evidenziato la presenza di plurimi elementi –anche di tipo individualizzante (tra questi la p.o. indica anche la centralina che aveva un suonumero identificativo) – dimostrativi dell’identità tra la bicicletta sequestrata al GenoveseAntonio (che la ebbe a ricevere dal ricorrente) e quella oggetto di furto ai danni dell’imputato,e tanto a prescindere dalla questione sull’individuazione del numero di telaio che, peraltro,risulta anche essere stato indicato in calce al verbale di sequestro (WLC201101028) e che insentenza si dà atto che la persona offesa ebbe poi a riconoscere la bicicletta allorché glivenne poi restituita dalla p.g., nell’ambito non solo di un descrizione assai puntuale delmezzo per i suoi elementi distintivi ma anche in forza degli stessi rilievi fotografici cheaccompagnarono gli atti di p.g.; considerato che le censure in ordine all’attendibilità della persona offesa sono del parimanifestamente infondate, posto che la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni che dalla lettura dellesentenze di merito non si traggono (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241);ritenuti manifestamente infondati in quanto aventi valenza di merito gli altri motiviaddotti in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, stante la genericità delleallegazioni difensive rese sul punto per come sottolineato dalla Corte territoriale; nessunainversione dell’onere della prova dunque ma una valutazione coerente con gli elementi difatto emersi, posto che gli indici di sospetto che la difesa contesta e che il giudice del meritoha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dolosa non sono affatto a “rimeobbligate”, ma indicatori il cui “nomen” va necessariamente attualizzato al caso di specie,per come effettuato dalla Corte di merito laddove ha sottolineato che il prezzo di acquistoben distante dal valore di mercato del bene (anche se usato) e l’avvenuta riverniciaturafossero dimostrativi di un intento di spossessarsi di un bene di provenienza furtiva;ritenuto che i motivi di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in ordine allaricostruzione del fatto è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a normadell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;ritenuto, infine, non consentito in questa sede anche il motivo dedotto in tema ditrattamento sanzionatorio, in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986);peraltro, la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "noncollaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende,per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propriadifesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti perla valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, aglieffetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.).(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339);rilevato, infine, che nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;che nulla va invece liquidato in favore della parte civile in quanto nel rito camerale nonpartecipato occorre che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memoriescritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di naturacivile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del16/06/2021, D., Rv. 281960 – 03) che non si ravvisa nelle generiche conclusioni allegate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla per lespese di parte civileCosì è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la memoria difensiva del 29aprile 2026 con cui la difesa ha argomentato in ordine all’ammissibilità dei motivi di ricorso ela nota di conclusione della parte civile del 28/04/2026;ritenuto che il motivo principale di ricorso con cui la difesa denuncia, anche sotto ilprofilo del travisamento, che il bene rinvenuto nella disponibilità dell’imputato noncorrisponderebbe a quello oggetto di denuncia stante l’impossibilità di risalire al numero ditelaio in quanto abraso, risulta manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito e,in particolare, quella di primo grado, hanno evidenziato la presenza di plurimi elementi –anche di tipo individualizzante (tra questi la p.o. indica anche la centralina che aveva un suonumero identificativo) – dimostrativi dell’identità tra la bicicletta sequestrata al GenoveseAntonio (che la ebbe a ricevere dal ricorrente) e quella oggetto di furto ai danni dell’imputato,e tanto a prescindere dalla questione sull’individuazione del numero di telaio che, peraltro,risulta anche essere stato indicato in calce al verbale di sequestro (WLC201101028) e che insentenza si dà atto che la persona offesa ebbe poi a riconoscere la bicicletta allorché glivenne poi restituita dalla p.g., nell’ambito non solo di un descrizione assai puntuale delmezzo per i suoi elementi distintivi ma anche in forza degli stessi rilievi fotografici cheaccompagnarono gli atti di p.g.; considerato che le censure in ordine all’attendibilità della persona offesa sono del parimanifestamente infondate, posto che la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni che dalla lettura dellesentenze di merito non si traggono (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241);ritenuti manifestamente infondati in quanto aventi valenza di merito gli altri motiviaddotti in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, stante la genericità delleallegazioni difensive rese sul punto per come sottolineato dalla Corte territoriale; nessunainversione dell’onere della prova dunque ma una valutazione coerente con gli elementi difatto emersi, posto che gli indici di sospetto che la difesa contesta e che il giudice del meritoha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dolosa non sono affatto a “rimeobbligate”, ma indicatori il cui “nomen” va necessariamente attualizzato al caso di specie,per come effettuato dalla Corte di merito laddove ha sottolineato che il prezzo di acquistoben distante dal valore di mercato del bene (anche se usato) e l’avvenuta riverniciaturafossero dimostrativi di un intento di spossessarsi di un bene di provenienza furtiva;ritenuto che i motivi di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in ordine allaricostruzione del fatto è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a normadell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;ritenuto, infine, non consentito in questa sede anche il motivo dedotto in tema ditrattamento sanzionatorio, in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986);peraltro, la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "noncollaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende,per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propriadifesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti perla valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, aglieffetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.).(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339);rilevato, infine, che nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;che nulla va invece liquidato in favore della parte civile in quanto nel rito camerale nonpartecipato occorre che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memoriescritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di naturacivile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del16/06/2021, D., Rv. 281960 – 03) che non si ravvisa nelle generiche conclusioni allegate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla per lespese di parte civileCosì è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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