CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Milano che 1'11 maggio 2021 gli applicava la pena ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 disponendo altresì la confisca del denaro in sequestro, 10.040 C. Con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca ex art. 240 cod. pen. del denaro essendovi un errore logico nel ritenere il collegamento tra il possesso della somma di euro 10.400 in occasione della perquisizione del marzo 2019 e l'attività illecita risalente all'anno precedente. La difesa, peraltro, aveva offerto prova in ordine alla regolare provenienza del denaro, derivante dalla lecita attività lavorativa del ricorrente. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso è infondato. Innanzitutto va considerato che non è rilevante la mancata correlazione diretta fra il denaro e quanto incassato effettivamente per l'attività di spaccio a poiché, secondo la giurisprudenza da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282037), la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto in apprensione. Quindi / non è di ostacolo alla confisca il fatto che il denaro rinvenuto fosse, se del caso (non essendo dimostrato) diretto provento dell'attività lavorativa lì dove si tratta comunque di un accumulo reso possibile dalla utilizzazione del denaro provento dell'attività di spaccio. Va invece considerato se vi sia prova adeguata della entità del profitto corrispondente alla somma confiscata. Al riguardo va considerato che dalla complessiva motivazione della sentenza si desume l'elevata misura del profitto delle attività illecite per le quali vi è stata condanna: per le vendite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si determina espressamente il profitto tra euro 3.200 e euro 4.800 e, al punto c) del capo di imputazione, un numero imprecisato di dosi vendute ad euro 30/40 l'una nell'arco di otto mesi, così risultando sostanzialmente determinato il profitto nella somma complessiva di circa 10.000 C. Quindi la motivazione è congrua ed esente da vizi logici, non residuando ambiti di valutazione di questa Corte. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, così d! ciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere' tensore il Preside, l' [OSCURATO:PERSONA] S no Ann