CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 27232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16090/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3574/2021 depositata il12/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Latina dalla tipografia “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , con la quale chiese, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto d’opera intercorso inter partes per inadempimento, oltre al risarcimento dei danni. L’attrice, proprietaria della “[OSCURATO:PERSONA]” espose di aver concluso un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la riparazione di una macchina di stampa di sua proprietà e lamentò che dopo la riparazione il motore continuava a presentare anomalie di assorbimento, per le quali si erano resi necessari ulteriori interventi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda, sostenendo di aver avuto l’incarico del “controllo delle uscite e delle spazzole” e non della completa riparazione del motore. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver compiuto le riparazioni, come indicate nella bolla di accompagnamento, aveva accertato il non funzionamento del macchinario al momento della sua messa in funzione e, unitamente al tecnico della [OSCURATO:PERSONA] stampa , aveva svolto tutte le verifiche necessarie per accertare che il difetto del motore non fosse ascrivibile alla manutenzione da egli stesso operata. Il Tribunale di Latina rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado, ritendendo che le prestazioni oggetto del contratto fossero da individuare nelle sole attività indicate nel documento di trasporto e nella fattura emessa dal Ferrigutti, ovvero il controllo sulle spazzole e non la riparazione del motore. A nulla rilevava la circostanza che il Ferigutti, dopo la contestazione del malfunzionamento del macchinario, avesse verificato il funzionamento del motore in quanto tale accertamento era volto ad accertare che le anomalie non dipendessero dall’attività da lui svolta. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1176 c.c., 2224 c.c., 1346 c.c., 13 62, 1363, 1366, 1369, 1371 c.c., 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c.: il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito, secondo cui le prestazioni contrattuali erano limitate a “controllare uscita su variabile e le spazzole e dare una pulita”, trattando di indicazione di massima per il prestatore d’opera non vincolante ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto. Se il prestatore d’opera avesse svolto la prestazione a regola d’arte, avrebbe dovuto indicare al committente l’anomalia riscontrata in quanto l’intervento era finalizzato al ripristino dell’efficienza della stampante, come risulterebbe dalla documentazione esaminata in corso di causa. Il motivo è inammissibile. Come correttamente affermato dalla Corte di merito, era onere della Marrocco, che agiva per la risoluzione del contratto, provare la fonte del suo diritto, costituito dall’oggetto della prestazione mentre, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la Marrocco non aveva fornito la prova di aver dato l’incarico al Ferrigutti di riparare il motore. Nell’ambito della valutazione delle prove, il giudice di merito ha desunto l’oggetto del contratto dal documento di trasporto e dalla fattura emessa dal Ferrigutti, in cui si faceva riferimento al controllo e sostituzione delle spazzole e non alla riparazione del motore. A nulla rilevava – secondo la Corte di merito - che il Ferigutti, dopo la contestazione del malfunzionamento del macchinario, avesse verificato il funzionamento del motore in quanto tale accertamento era volto ad accertare che le anomalie non dipendevano dall’attività svolta dal medesimo, costituita dalla sostituzione delle spazzole. Il ricorso, nel censurare la violazione di numerose norme di legge, sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, al fine di dimostrare che oggetto della prestazione fosse il funzionamento del motore (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867 in relazione alla violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c.). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il motivo è inammissibile per l’esistenza di una cosiddetta “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter comma V c.p.c. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis , essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors