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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37804/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che, concesse le generiche equivalenti alle aggravanti, l'ha condannata alla pena sospesa di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod.pen. (perché, al fine di trarne profitto, si impossessava, mediante allaccio abusivo diretto alla rete Enel, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria, in data 7 novembre 2012, con la recidiva generica).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto la violazione dell'art. 581 cod.pen. ed il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza, di ben 8 pagine, affronta le censure formulate in appello, che devono ritenersi specifiche in considerazione del tenore delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, sicché, a fronte dell'omessa valutazione delle doglianze, è sufficiente la mera ripetizione delle deduzioni difensive.

3. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.0ccorre richiamare la decisione di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, (v. in motivazione), in cui, pur ritenendosi che l'appello ed il ricorso per cassazione siano assimilabili con riferimento alla necessità della specifica enunciazione ed argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, si è, tuttavia, precisato che l'appello costituisce un'impugnazione «a critica libera», non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, e che tale caratteristica deve essere letta alla luce del principio devolutivo fissato dall'art.597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata aì motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.

Conseguentemente, con particolare riguardo alla «specificità estrinseca» dei motivi, concernente la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, le Sezioni Unite hanno richiamato il rispetto del principio di proporzionalità di matrice europea, funzionale ad evitare che le limitazioni all'accesso ad un tribunale siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione di eccessivi formalismi, per ritenere che tale requisito sia soddisfatto qualora i motivi di appello facciano specifico riferimento «ai punti della decisione», che delimitano la cognizione del giudice d'appello.

2.1. A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, si è ribadito che il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859).

2.2. L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di gravame l'appellante, previa indicazione del provvedimento impugnato, della sua data e del giudice che lo ha emesso, enunci, in modo specifico, a pena di inammissibilità: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;c) le richieste, anche istruttorie; d) i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Dalla chiara formulazione della disposizione in esame deriva che il giudice dell'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando le censure formulate difettino di specificità e, quindi, quando non siano affatto argomentate o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata e non quando siano semplicemente inidonee (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale, atteso che continua a essere estranea all'inammissibilità dell'appello la valutazione della manifesta infondatezza, espressamente richiamata dall'art. 603, ultimo comma, cod.proc.pen. relativamente annammissibilità del ricorso per cassazione.

2.3. Ad ogni modo, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811).

Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma rispetto ad esso deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez.3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).

Va, però, ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv.278859 - 01).

3. Nel caso di specie, tuttavia, la valutazione della Corte di appello non si è tradotta in un giudizio di manifesta infondatezza delle censure proposte con l'atto di impugnazione, ma è rimasta limitata alla loro assoluta carenza di argomentazioni rispetto all'iter motivazionale della sentenza impugnata: in particolare, nella sentenza impugnata si è sottolineato che l'appellante, con riferimento alla censura avente ad oggetto la mancata identificazione dell'imputata, si è limitata ad invocare il principio dell'al di là di ogni ragionevole, mentre, con riferimento alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, non ha neppure indicato il motivo posto a fondamento della richiesta, sicché l'intera impu gnazione è caratterizzata da mera assertività ed è del tutto sganciata dalle argomentazioni del giudice di primo grado.

A ciò si aggiunga che lo stesso ricorso per cassazione risulta vago e a-specifico, esponendo i principi generali in materia di impugnazioni, ma non soffermandosi adeguatamente sul caso in esame, sul contenuto dell'appello proposto e della pronuncia impugnata.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 6 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Francesca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che, concesse le generiche equivalenti alle aggravanti, l'ha condannata alla pena sospesa di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod.pen. (perché, al fine di trarne profitto, si impossessava, mediante allaccio abusivo diretto alla rete Enel, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria, in data 7 novembre 2012, con la recidiva generica). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto la violazione dell'art. 581 cod.pen. ed il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza, di ben 8 pagine, affronta le censure formulate in appello, che devono ritenersi specifiche in considerazione del tenore delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, sicché, a fronte dell'omessa valutazione delle doglianze, è sufficiente la mera ripetizione delle deduzioni difensive. 3. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.0ccorre richiamare la decisione di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, (v. in motivazione), in cui, pur ritenendosi che l'appello ed il ricorso per cassazione siano assimilabili con riferimento alla necessità della specifica enunciazione ed argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, si è, tuttavia, precisato che l'appello costituisce un'impugnazione «a critica libera», non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, e che tale caratteristica deve essere letta alla luce del principio devolutivo fissato dall'art.597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata aì motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente, con particolare riguardo alla «specificità estrinseca» dei motivi, concernente la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, le Sezioni Unite hanno richiamato il rispetto del principio di proporzionalità di matrice europea, funzionale ad evitare che le limitazioni all'accesso ad un tribunale siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione di eccessivi formalismi, per ritenere che tale requisito sia soddisfatto qualora i motivi di appello facciano specifico riferimento «ai punti della decisione», che delimitano la cognizione del giudice d'appello. 2.1. A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, si è ribadito che il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). 2.2. L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di gravame l'appellante, previa indicazione del provvedimento impugnato, della sua data e del giudice che lo ha emesso, enunci, in modo specifico, a pena di inammissibilità: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;c) le richieste, anche istruttorie; d) i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Dalla chiara formulazione della disposizione in esame deriva che il giudice dell'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando le censure formulate difettino di specificità e, quindi, quando non siano affatto argomentate o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata e non quando siano semplicemente inidonee (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale, atteso che continua a essere estranea all'inammissibilità dell'appello la valutazione della manifesta infondatezza, espressamente richiamata dall'art. 603, ultimo comma, cod.proc.pen. relativamente annammissibilità del ricorso per cassazione. 2.3. Ad ogni modo, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811). Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma rispetto ad esso deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez.3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). Va, però, ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv.278859 - 01). 3. Nel caso di specie, tuttavia, la valutazione della Corte di appello non si è tradotta in un giudizio di manifesta infondatezza delle censure proposte con l'atto di impugnazione, ma è rimasta limitata alla loro assoluta carenza di argomentazioni rispetto all'iter motivazionale della sentenza impugnata: in particolare, nella sentenza impugnata si è sottolineato che l'appellante, con riferimento alla censura avente ad oggetto la mancata identificazione dell'imputata, si è limitata ad invocare il principio dell'al di là di ogni ragionevole, mentre, con riferimento alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, non ha neppure indicato il motivo posto a fondamento della richiesta, sicché l'intera impu gnazione è caratterizzata da mera assertività ed è del tutto sganciata dalle argomentazioni del giudice di primo grado. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorso per cassazione risulta vago e a-specifico, esponendo i principi generali in materia di impugnazioni, ma non soffermandosi adeguatamente sul caso in esame, sul contenuto dell'appello proposto e della pronuncia impugnata. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 6 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Francesca
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