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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18308/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 61 nn. 5 e 11 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria il 26 aprile 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, nella parte in cui lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, è generico e manifestamente infondato, posto che corretta si appalesa la decisione di negarne il riconoscimento in favore della ricorrente, avuto riguardo all'ammontare, pari ad euro 950,00 della somma sottratta alle anziane parti offese (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), considerato che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615); nella parte in cui lamenta l'eccessività della pena inflitta alla ricorrente, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), e tenuto conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il giudizio di equivalenza fra le opposte circostanze fosse funzionale all'applicazione di una pena proporzionata al non lieve disvalore del fatto, caratterizzato dalla presenza di due circostanze aggravanti); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si è evidenziato come il fatto fosse grave perché commesso in danno di due persone molto anziane, private interamente della pensione ad opera di persona, la loro badante, nei riguardi della quale riponevano fiducia); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 61 nn. 5 e 11 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria il 26 aprile 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, nella parte in cui lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, è generico e manifestamente infondato, posto che corretta si appalesa la decisione di negarne il riconoscimento in favore della ricorrente, avuto riguardo all'ammontare, pari ad euro 950,00 della somma sottratta alle anziane parti offese (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), considerato che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615); nella parte in cui lamenta l'eccessività della pena inflitta alla ricorrente, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), e tenuto conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il giudizio di equivalenza fra le opposte circostanze fosse funzionale all'applicazione di una pena proporzionata al non lieve disvalore del fatto, caratterizzato dalla presenza di due circostanze aggravanti); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si è evidenziato come il fatto fosse grave perché commesso in danno di due persone molto anziane, private interamente della pensione ad opera di persona, la loro badante, nei riguardi della quale riponevano fiducia); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il
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