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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33771/2024

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ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6554/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DELL’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.

Oggetto: tributi – società – cancellazione – trasferimento all’estero – art. 36 d.P.R. n. 602/1973 N.6554/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressi i domicili digitali (PEC) e –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4998/23/22, depositata in data 28 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 6 novembre 2024; udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dello Stato per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente DELL’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale, a seguito di PVC elevati nei confronti della società S.A.F. -Sport and [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more cancellata dal Registro delle Imprese), gli si contestava il ruolo di amministratore di fatto di diverse società dedite alla creazione di fittizie eccedenze di imposta, con conseguente recupero di imposte dirette, indirette e irrogazione di sanzioni.

L’avviso di accertamento veniva emesso a termini dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che la cancellazione della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta per trasferimento all’estero (Londra – UK), circostanza ch e non fa venir meno la «continuità giuridica» della società, circostanza in esito alla N.6554/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino quale non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, atteso il permanere della soggettività giuridica della società.

La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto insussistenti i presupposti per la responsabilità del contribuente, non ravvisandosi l’esistenza di condotte di gestione specifiche e non occasionali aventi rilevanza esterna.La sentenza di appello ha, inoltre, ritenuto che l’Ufficio non avrebbe provato l’esistenza di un bilancio finale di liquidazione, né di una percezione disomme da esso rinvenienti in favore dei soci.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

5. E’ stata emessa in data 16 ottobre 2023 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente.

La causa, fissata per la discussione in adunanza camerale, è stata rimessa in pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria, allegando un precedente di questa Corte inter partes relativo al periodo di imposta successivo (2015). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che il trasferimento di unasocietà all’estero non coincide con la sua estinzione.

Osserva parte ricorrente come non possa ritenersi sussistente una continuità giuridica tra la società cancellata dal Registro delle Imprese e la società risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese britannico ([OSCURATO:PERSONA]), la quale ha assunto la denominazione S.A.F. [OSCURATO:PERSONA].

Parte ricorrente deduce che la società britannica non avrebbe proseguito nel [OSCURATO:PERSONA] alcuna attività di impresa.

Deduce, inoltre, come il trasferimento della società all’estero sarebbe avvenuto al solo scopo di ostacolare le attività accertative dell’Ufficio, non diversamente dai trasferimenti N.6554/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino all’estero di sede sociale finalizzati ad evitare la dichiarazione di insolvenza, in quanto atto di natura meramente formale.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2728 cod.civ. in combinato dispostocon l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti della responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 cit. con riferimento al « capo di sentenza che recita: “…Ne discende, altresì, l'inapplicabilitàdell'art. 36 DPR 602/73 atteso il permanere della società stessa e non essendo emersa prova dellaesistenza di un bilancio finale di liquidazione ovvero di percezione di somme da esso rinvenienti”».

Osserva parte ricorrente come la sentenza di appello avrebbe violato la presunzione relativa di cui all’art. 28, comma 5, d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175 che –novellando l’art. 36 n. 602/1973 –ha introdotto la presunzione legale, operante per gli avvisi di acc ertamento notificati in epoca successiva al 31 dicembre 2014, circa l’avvenuta ripartizione di utili o assegnazione di beni ai soci, presunzione che può essere vinta dal contribuente ma non essere addossata all’Ufficio.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente in violazione degli artt. 111, sesto comma, cost., 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. , 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della qualifica di amministratore di fatto in capo al contribuente.

4. Con il quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 d.P.R. 26 N.6554/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino ottobre 1972, n. 633, per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato lo statusdi amministratore di fatto del contribuente.

Osserva parte ricorrente che la qualifica di amministratore di fatto deriva dall’accertamento in capo alla persona fisica di poteri gestori, inserito nell’organizzazione aziendale con poteri di direzione nei confronti del personale, oltre che di generale potere organizzativo, circostanze risultanti dal PVC elevato nei confronti della società, trascritto per specificità.

5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto(come emerso durante la discussione orale) il ricorso rientra nella finestra temporale della l. n. 197/2022, per cui devonoritenersi sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali (art. 1, comma 199, l. n. 197 cit.).

6. Va, inoltre, osservato in via preliminare come la sentenza impugnata è fondata su una doppia ratio decidendi, una incentrata sulla inapplicabilità dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, non sussistendo estinzione della società (in tesi) amministrata dal controricorrente, la seconda sulla insussistenza in concreto dei presupposti per rubricare la qualità di amministratore di fatto del controricorrente.

7. Il primo motivo è infondato.

Il trasferimento della sede all'estero è espressamente previsto dal diritto interno (secondo la disciplina pro tempore) dall’art. 2437 , primo comma, lett. c) cod. civ. (oggi art. 2510-biscod. civ. ) ed è conforme al diritto dell’Unione, che – stanti gli artt. 49 e 54 TFUE- accorda il beneficio della libertà di stabilimento e, ove il trasferimento avvenga in altro Stato membro, riconosce il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante (CGUE, 27 febbraio 2020, AURES Holding, C ‑ 405/18, punti 27 e 31).

8. Per l’effetto, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il trasferimento della sede sociale all’estero da parte della società non determina un effetto estintivo ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., sicché N.6554/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino nell’ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, sia la capacità della persona giuridica contribuente (Cass., Sez.

V, 6 agosto 2020, n. 16775; Cass., Sez.

III, 12 febbraio 2020, n. 3375), sull’assunto che l’attività imprenditoriale prosegua all’estero (Cass., Sez.

U., 11 marzo 2013, n. 5945) .

Di conseguenza, la sopravvivenza della società comporta che non possa essere invocata la responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , mancand o il presupposto dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese (Cass., Sez.

V, 4 aprile 2023, n. 9236).

9. Il ricorrente ha inteso contrastare tale fatto impeditivo (sopravvivenza della società all’estero), allegando la circostanza in fatto che il trasferimento della sede sarebbe meramente fittizio, in quanto non accompagnato dal trasferimento effettivo dell’attività imprenditorialedella società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente estinzione della societàall’atto della cancellazione dal Registro delle Imprese (come ribadito dal Pubblico Ministerodurante la discussione orale).

L ’enunciazione del la natura fittizia del trasferimento della sede all’esteroè, peraltro, circos tanza meramente enunciata dal ricorrente, che rinvia nel ricorso ad atti di indagine non trascritti nelPVC (pag. 4 ricorso ) e a un allegato al PVC che riporta stralci di conversazioni (pag. 8 ricorso) .

Su tale circostanza in fatto si sono , tuttavia,pronunciati concordemente i giudici dei due gradi del giudizio di merito, accertando in fatto (con accertamento qui incensurabile) che non si è verificata la cessazione dell ’ attività di impresa , con conseguente conservazione della «continuità giuridica» della società trasferita all’estero.

10. Stante l’inapplicabilità nel caso di specie della responsabilità di cui all’art. 36 d. lgs. ult. cit., deve ritenersi consolidata l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; è , pertanto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso .

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con N.6554/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino spese regolate dalla soccombenza e liquidate da dispositivo, a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 18.000,00, oltre 200,00 per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6554/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DELL’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. Oggetto: tributi – società – cancellazione – trasferimento all’estero – art. 36 d.P.R. n. 602/1973 N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressi i domicili digitali (PEC) e –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4998/23/22, depositata in data 28 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 6 novembre 2024; udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dello Stato per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente DELL’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale, a seguito di PVC elevati nei confronti della società S.A.F. -Sport and [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more cancellata dal Registro delle Imprese), gli si contestava il ruolo di amministratore di fatto di diverse società dedite alla creazione di fittizie eccedenze di imposta, con conseguente recupero di imposte dirette, indirette e irrogazione di sanzioni. L’avviso di accertamento veniva emesso a termini dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la cancellazione della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta per trasferimento all’estero (Londra – UK), circostanza ch e non fa venir meno la «continuità giuridica» della società, circostanza in esito alla N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino quale non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, atteso il permanere della soggettività giuridica della società. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto insussistenti i presupposti per la responsabilità del contribuente, non ravvisandosi l’esistenza di condotte di gestione specifiche e non occasionali aventi rilevanza esterna.La sentenza di appello ha, inoltre, ritenuto che l’Ufficio non avrebbe provato l’esistenza di un bilancio finale di liquidazione, né di una percezione disomme da esso rinvenienti in favore dei soci. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, cui resiste il contribuente con controricorso. 5. E’ stata emessa in data 16 ottobre 2023 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente. La causa, fissata per la discussione in adunanza camerale, è stata rimessa in pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria, allegando un precedente di questa Corte inter partes relativo al periodo di imposta successivo (2015). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che il trasferimento di unasocietà all’estero non coincide con la sua estinzione. Osserva parte ricorrente come non possa ritenersi sussistente una continuità giuridica tra la società cancellata dal Registro delle Imprese e la società risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese britannico ([OSCURATO:PERSONA]), la quale ha assunto la denominazione S.A.F. [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente deduce che la società britannica non avrebbe proseguito nel [OSCURATO:PERSONA] alcuna attività di impresa. Deduce, inoltre, come il trasferimento della società all’estero sarebbe avvenuto al solo scopo di ostacolare le attività accertative dell’Ufficio, non diversamente dai trasferimenti N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino all’estero di sede sociale finalizzati ad evitare la dichiarazione di insolvenza, in quanto atto di natura meramente formale. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2728 cod.civ. in combinato dispostocon l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti della responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 cit. con riferimento al « capo di sentenza che recita: “…Ne discende, altresì, l'inapplicabilitàdell'art. 36 DPR 602/73 atteso il permanere della società stessa e non essendo emersa prova dellaesistenza di un bilancio finale di liquidazione ovvero di percezione di somme da esso rinvenienti”». Osserva parte ricorrente come la sentenza di appello avrebbe violato la presunzione relativa di cui all’art. 28, comma 5, d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175 che –novellando l’art. 36 n. 602/1973 –ha introdotto la presunzione legale, operante per gli avvisi di acc ertamento notificati in epoca successiva al 31 dicembre 2014, circa l’avvenuta ripartizione di utili o assegnazione di beni ai soci, presunzione che può essere vinta dal contribuente ma non essere addossata all’Ufficio. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente in violazione degli artt. 111, sesto comma, cost., 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. , 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della qualifica di amministratore di fatto in capo al contribuente. 4. Con il quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 d.P.R. 26 N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino ottobre 1972, n. 633, per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato lo statusdi amministratore di fatto del contribuente. Osserva parte ricorrente che la qualifica di amministratore di fatto deriva dall’accertamento in capo alla persona fisica di poteri gestori, inserito nell’organizzazione aziendale con poteri di direzione nei confronti del personale, oltre che di generale potere organizzativo, circostanze risultanti dal PVC elevato nei confronti della società, trascritto per specificità. 5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto(come emerso durante la discussione orale) il ricorso rientra nella finestra temporale della l. n. 197/2022, per cui devonoritenersi sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali (art. 1, comma 199, l. n. 197 cit.). 6. Va, inoltre, osservato in via preliminare come la sentenza impugnata è fondata su una doppia ratio decidendi, una incentrata sulla inapplicabilità dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, non sussistendo estinzione della società (in tesi) amministrata dal controricorrente, la seconda sulla insussistenza in concreto dei presupposti per rubricare la qualità di amministratore di fatto del controricorrente. 7. Il primo motivo è infondato. Il trasferimento della sede all'estero è espressamente previsto dal diritto interno (secondo la disciplina pro tempore) dall’art. 2437 , primo comma, lett. c) cod. civ. (oggi art. 2510-biscod. civ. ) ed è conforme al diritto dell’Unione, che – stanti gli artt. 49 e 54 TFUE- accorda il beneficio della libertà di stabilimento e, ove il trasferimento avvenga in altro Stato membro, riconosce il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante (CGUE, 27 febbraio 2020, AURES Holding, C ‑ 405/18, punti 27 e 31). 8. Per l’effetto, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il trasferimento della sede sociale all’estero da parte della società non determina un effetto estintivo ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., sicché N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino nell’ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, sia la capacità della persona giuridica contribuente (Cass., Sez. V, 6 agosto 2020, n. 16775; Cass., Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3375), sull’assunto che l’attività imprenditoriale prosegua all’estero (Cass., Sez. U., 11 marzo 2013, n. 5945) . Di conseguenza, la sopravvivenza della società comporta che non possa essere invocata la responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , mancand o il presupposto dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese (Cass., Sez. V, 4 aprile 2023, n. 9236). 9. Il ricorrente ha inteso contrastare tale fatto impeditivo (sopravvivenza della società all’estero), allegando la circostanza in fatto che il trasferimento della sede sarebbe meramente fittizio, in quanto non accompagnato dal trasferimento effettivo dell’attività imprenditorialedella società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente estinzione della societàall’atto della cancellazione dal Registro delle Imprese (come ribadito dal Pubblico Ministerodurante la discussione orale). L ’enunciazione del la natura fittizia del trasferimento della sede all’esteroè, peraltro, circos tanza meramente enunciata dal ricorrente, che rinvia nel ricorso ad atti di indagine non trascritti nelPVC (pag. 4 ricorso ) e a un allegato al PVC che riporta stralci di conversazioni (pag. 8 ricorso) . Su tale circostanza in fatto si sono , tuttavia,pronunciati concordemente i giudici dei due gradi del giudizio di merito, accertando in fatto (con accertamento qui incensurabile) che non si è verificata la cessazione dell ’ attività di impresa , con conseguente conservazione della «continuità giuridica» della società trasferita all’estero. 10. Stante l’inapplicabilità nel caso di specie della responsabilità di cui all’art. 36 d. lgs. ult. cit., deve ritenersi consolidata l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; è , pertanto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso . Il ricorso va, pertanto, rigettato, con N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino spese regolate dalla soccombenza e liquidate da dispositivo, a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 18.000,00, oltre 200,00 per e
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