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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 24363/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.

Considerato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Taranto in data 28 febbraio 2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta (avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) di sospensione della pena con ammissione in via provvisoria alla misura dell'affidamento in prova o, in subordine, alla detenzione domiciliare o all'affidamento; Ritenuto che tale atto non è impugnabile poiché il provvedimento in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale adottato dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad assumere entro quarantacinque giorni; ne consegue che esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 1, n.5483 del 13/01/2010, Rv. 246117 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Taranto in data 28 febbraio 2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta (avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) di sospensione della pena con ammissione in via provvisoria alla misura dell'affidamento in prova o, in subordine, alla detenzione domiciliare o all'affidamento; Ritenuto che tale atto non è impugnabile poiché il provvedimento in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale adottato dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad assumere entro quarantacinque giorni; ne consegue che esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 1, n.5483 del 13/01/2010, Rv. 246117 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.
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