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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07044/2023

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berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36677/2018 del ruolo generale, proposto DA R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A.– Agente della [OSCURATO:SOCIETA] per la Provincia di Palermo -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Palermo, alla Via E. Morselli, n. 8, in persona del direttore generale f.f. -procuratore - dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta atto del 28 aprile 2015 (rep. 2031 – racc. 1460), autenticato dal notaio in Catania, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72H57 G273 Y) del Foro di Palermo, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Gubbio n. 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P ALERMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, I [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58E31 B429 Z) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, domiciliato, ai sensi e dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – E C ETTINA S ILVESTRI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51E65 I028 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 25 maggio 1951 e residente in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] di Scordia n. 94. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 2504/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 15 giugno 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;» [OSCURATO:PERSONA]

1. dai contenuti della sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso la pronuncia n. 296/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, chiedendo che venisse dichiarata: -«l’illegittimità dell’iscrizione ipotecar ia impugnata per la “mancata comunicazione preventiva di ipoteca”, nonché la illegittimità della notifica della stessa …» (v. pagina n. 1 della sentenza impugnata); -la «illegittimità della notifica degli atti esattoriali presupposti … »; -la «illegittimità del D.M. 28.7.2000 …» circa la determinazione dei tassi di mora e dei compensi esattoriali; - la « mancata pronuncia del Giudice escusso in relazione alla eccepita mancanza di motivazione dell’atto impugnato in ordine alla illegittimità dell’iscrizione ipotecaria»; - la «mancata pronuncia del Giudice escusso in relazione alla eccepita mancanza allegazione degli atti richiamati»; - la «mancata indicazione dell’effettivo responsabile del procedimento di iscrizione ipotecaria, stante che l’atto riporta il funzionario apicale dell’organizzazione»; - la «mancata dimostrazione della effettiva sottoscrizione dei ruoli presupposti» (v. pagina nn. 2 e 3 della sentenza in rassegna);

2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva il suindicato ricorso, illustrando preliminarmente le «annotazioni» risultanti dalla «relata del tentativo di “notifica” della comunicazione preventiva di ipoteca» (così a pagina n. 6 della sentenza) ed elencando gli ulteriori atti prodotti dall’agente della riscossione (avviso di deposito presso la casa comunale, modulo di presentazione per la spedizione della raccomandata A.R., comunicazione della pubblicazione degli atti nell’albo pretorio, frontespizio della busta di spedizione della raccomandata indicata per numero, timbro postale di spedizione del 13 dicembre 2012 e di quello attestante la compiuta giacenza, il timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 2013, l’annotazione manuale riportante la causale «fermo amministrativo»).

2.1. il giudi ce regionale rilevava, quindi, che non risultavano compilati i campi dell’avviso di ricevimento della raccomandata (n. 14135796220-8, riportante il dato meccanografico n. 29676201200063519, numero questo relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), della data di spedizione della raccomandata, della firma dell’incaricato della distribuzione o del pagamento, del bollo dell’Ufficio di distribuzione o di pagamento, per cui accoglieva l’appello «in quanto la documentazione, non originale prodotta, non prova, in alcun modo, la legittima notifica della comunicazione preventiva di ipoteca che l’Esattore è tenuto a notificare per preavvertire il contribuente», concludendo che «rimangono assorbite le altre eccezioni avanzate dall’appellante» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata). 3.avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 17 dicembre 2018 presso il suo difensore costituito in grado di appello (dr. [OSCURATO:PERSONA]), nonché a mente dell’art. 139, co. 2, c.p.c., in data 20 dicembre 2018 presso la residenza della contribuente, oltre che, sempre ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ed in data 14/17/20/21 dicembre 2018, rispettivamente al Comune di Palermo ed all’Agenzia delle Entrate, formulando tre, anche sottoarticolati, motivi di impugnazione;

4. in data 24 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] – già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - depositava memoria ex art. 380 - bis . 1., cod. proc.civ.;

5. Il Comune di Palermo notificava controricorso, tramite servizio postale, in data 24/25 gennaio 2019, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo nel senso di «fare diritto sul ricorso proposto» (così a pagina n. 5 del controricorso);

6. l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto di non aver proposto controricorso nei termini, ha depositato nota con cui ha rappresentato di partecipare eventualmente all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, primo comma, cod. proc. civ.; 7.[OSCURATO:PERSONA] è restata invece intimata; [OSCURATO:PERSONA] :

8. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendoper violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata omesso ogni pronuncia «sulla domanda di regolarità dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA] e della tempestiva notificazione di tutte le cartelle oggetto del presente giudizio ai sensidegli artt. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.», nonché sulla «inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 18 del ricorso); 9.1.la censura è stata sviluppata lungo un serie di sottomotivi, con cui l’istante ha denunciato:

9.1.1. un’altra volta, l’omessa pronuncia « sulla domanda di regolarità dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA] e(d) della regolare, tempestiva e legittima notificazione di tutte le cartelle oggetto del presente giudizio di natura esclusivamente tributaria ….

Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 22 del ricorso);

9.1.2. ancora, l’omessa pronuncia « sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ex art. 139 c.p.c. ….

Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 26 del ricorso);

9.1.3. l’omessa pronuncia « sul potere di certificazione dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 2719 c.c., dell’art. 5 co. 5 D.L. 669/96, convertito in L. 30/97, e dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, comma 2, relativo agli estratti di ruolo e agli atti di riscossione depositati.

Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 29 del ricorso);

9.1.4. l’omessa pronuncia « sulla mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento sottese alle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo – Sulla prescrizione - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 31 del ricorso);

9.1.5. l’omessa pronuncia « sulla legittimità della notifica delle cartelle di pagamento – Sulla legittimità dell’invio del la raccomandata informativa a mezzo di Poste private - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 32 del ricorso); 9.1.6.infine, l’omessa pronuncia «sulla legittimità e regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 33 del ricorso); 10.con il secondo motivo di impugnazione l’Agente della riscossione ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendoper violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata omesso ogni pronuncia «sul motivo n. 3 dell’atto di appello … sul corretto calcolo degli interessi di mora e dei compensi di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 17 d.lgs. n, 112/1999 -Inammissibilità dell’appello per mancata nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 35 del ricorso);

11. con il terzo ed ultimo motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma num. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendoper violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.., avendo la sentenza impugnata omesso ogni pronuncia «sul motivo n. 7 dell’atto di appello … sulla regolare e legittima efficacia esecutiva dei ruoli ai sensi dell’art. 12, c. 14, del d.P.R. 602/1973 – Estraneità nel merito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 36 del ricorso); OSSERVA

12. Deve preliminarmente osservarsi che non vi è ragione di rimettere in termini l’istante per la rinotifica a [OSCURATO:PERSONA] del ricorso in oggetto, come richiesto nella memoria ex art. 380-bis.1., cod. proc. civ., in quanto - a tacer d’altro - la notifica del ricorso è stata correttamente eseguita alla [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2018, tramite servizio postale, presso lo studio del procuratore costituito in secondo grado, dr. commercialista [OSCURATO:PERSONA].

13. Sempre in via preliminare, va osservato che l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], benchè, successivamente alla proposizione del ricorso sia automaticamente subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi dell’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106, non può considerarsi costituita nel presente giudizio, avendo solo depositato la predetta memoria, senza notificarla alle controparti,come invece richiesto alla luce di quanto chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U. civ., 22 aprile 2013, n. 9692 e Cass.

VI/III, 15 maggio 2020, n. 8973).

Peraltro, non risulta agli atti che il difensore nominato da [OSCURATO:SOCIETA]. abbia indicato e prodotto in atti la procura alla lite eventualmente rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], il che pure esclude una rituale costituzione del nuovo ente, tenuto conto dell’inapplicabilità, nel particolare caso di specie, del principio di ultrattività del mandato al difensore del precedente agente della riscossione, già costituito nel giudizio di merito e di legittimità, in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell'esercizio della medesima attività di riscossione (cfr. sul punto, Cass., Sez.

U. civ. 8 giugno 2021, n. 15911, ai cui più ampi contenuti si rinvia).

Nondimeno, esclusa ogni ipotesi di interruzione del processo (cfr. ancora sul punto Cass., Sez.

U. civ. 8 giugno 2021, n. 15911), va dato conto del fatto che il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] prima della sua estinzione, avvenuta con decorrenza dal 30 settembre 2021, il che giustifica la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass., Sez.

I, 9 dicembre 2021, n. 39173).

Non solo.

Non essendo seguita, per quanto sopra detto, dopo lo scioglimento e l’estinzione della menzionata società di riscossione, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] (tramite la necessaria notifica del relativo atto all’intimata) - quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, comunque subentrato ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. -può darsi seguito all’altro principio, pure espresso da questa Corte, secondo cui, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione e la successione ad essa dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez.

V, 3 febbraio 2022, n. 3312, ai cui più ampi contenuti si rinvia), che nella specie non è avvenuta.

14. Tanto premesso, si osserva che il ricorso va di chiarato inammissibile per difetto di interesse. 15.Giova ricapitolare, in sintesi, quanto segue.

La ricorrente ha premesso che l’ipoteca è stata cancellata dalla stessa agenzia di riscossione (v. pagina n. 18 del ricorso); L’istante ha impugnato la sentenza del Giudice regionale che ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di notifica, dichiarando assorbite le altre domande della contribuente volte all’annullamento delle cartelle di pagamento; La ricorrente ha dato, altresì, atto che il primo Giudice aveva rigettato la domanda della Silvestro anche in relazione alla richiesta di annullamento delle cartelle, come emerge dai contenuti del ricorso nella parte in cui ha rappresentato che «è indubbio che l'oggetto del petitum fin dal primo grado di giudizio consisteva per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche nella domanda di annullamento/illegittimità delle cartelle di pagamento sulla quale la CTP di Palermo di primo grado si è favorevolmente pronunciata rigettando in punto il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] » (v. pagine nn. 19 e 20 del ricorso); 16.Tanto premesso in punto di fatto, l’istante chiede la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha «omesso la pronuncia circa la specifica ed espressa domanda contenuta nei ricorsi della contribuente in primo ed in secondo grado», sostenendo di aver interesse alla decisione, «in quanto una pronuncia sul predetto punto avrebbe comportato quale immediata conseguenza la dichiarazione della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento con la cristallizzazione della debenza dei crediti iscritti a ruolo nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», con la conseguenza che « seppur venuta meno l’iscrizione ipotecaria sull’immobile della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi attualmente sussistente nonché dovuto il debito iscritto a ruolo dagli Enti impositori»(v. pagina n. 20 del ricorso).

Ancora, la ricorrente ha assunto che «è di rilevante necessità ed importanza, per l’AdR e per gli enti impositori, che viceversa, potrebbero essere soggetti alla perdita del carico iscritto a ruolo.

Dunque, con il presente ricorso si chiede dichiararsi la nullità della sentenza di secondo grado e la conferma della sentenza di primo grado in punto di legittimità dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA] e delle notifiche della stessa», aggiungendo che «è palese l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. da parte dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] stante l’apprezzamento della utilità concreta derivabile a [OSCURATO:SOCIETA] dall’accoglimento del ricorso, non consistente in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione giuridica bensì ad un interesse concreto di tutela degli interessi erariali» (v. pagina 21 del ricorso).

17. Ebbene, le riepilogate circostanze di fatto e gli argomenti spesi dalla difesa della ricorrente danno conto dell’inammissibilità del ricorso, dovendo osservarsi quanto segue. 17.1.Dell’omessa pronuncia e della dedotta erronea dichiarazione di assorbimento del motivo di appello e, quindi, del mancato esame delle domande concernenti l’inefficacia e/o invalidità delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria poteva –all’evidenza - lamentarsi solo la contribuente, non anche l’Agente della riscossione, essendo risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado per effetto della pronuncia di primo grado che, secondo la stessa prospettazione dell’istante, aveva rigettato la domanda della contribuente anche sul predetto punto. 17.2.Non par, poi, proprio doversi dubitare, che il debito iscritto a ruolo dagli Enti impositori non sia venuto meno per effetto della pronuncia impugnata, non essendo stato annullato ed avendo il primo Giudice ritenuto valide le notifiche delle relative cartelle di pagamento, sicchè, sotto tale profilo, non sussiste alcun pericolo di perdita del carico iscritto a ruolo.

17.3. Non va ancora trascurato di considerare che l’istante ha articolato un motivo pure privo del requisito di autosufficienza nella parte in cui ha invocato un positivo accertamento sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, non indicando come, dove e quando detta richiesta sia stata fatta nel giudizio di merito dall’Agente della riscossione ed omettendo, in ogni caso ed in termini decisivi, di avvedersi che il rigetto della domanda avanzata dalla contribuente da parte del primo Giudice già aveva restituito all’Agente il bene della vita oggetto di contesa, costituito dalla persistente, giuridica, efficacia della cartella di pagamento, in ogni suo profilo, senza alcuna necessità di sancire espressamente il corretto operato dell’agente.

17.4. Ciò che resta, dunque, è la dedotta omessa pronuncia sul motivo d’appello avanzato dalla contribuente, di cui certamente l’agente non può lamentarsi, essendo stato sulla relativa pretesa vittoriosa e non anche soccombente. 17.5.Va aggiunto che non è pertinente il riferimento alla pronuncia di questa Corte, Sez.

T, 22 aprile 2018, n 10036, che ha riguardato un caso in cui l’agenzia era restata soccombente Vero è, piuttosto, che la Corte, con orientamento costante, ritiene chel’«Interesse ad impugnare, che costituisce una species dell1nteresse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Cass. 04/05/2012, n. 6770;Cass. 20/10/2016, n. 21304), e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (Cass.12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016 ; Cass.11/09/2015, n. 17969)» (così Cass., Sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395 ed anche Cass, Sez.

I, 29.12.2022, n. 38054).

17.6. Ebbene, nel caso di specie, non ricorre alcuno dei predetti presupposti, giacchè [OSCURATO:SOCIETA]. non è restata soccombente, ove si consideri che la mancata pronuncia (o meglio la dedotta erronea dichiarazione di assorbimento) sui motivi di appello relativi ai vizi di notifica delle cartelle ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, anche sul punto, il ricorso della contribuente

18. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

19. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio tra l’istante e [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata costituzione della controparte e medesima valutazione – a tacer d’altro – va operata anche in relazione alla posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese giudizio vanno infine compensate in relazione alla posizione del Comune di Palermo, non sussistendo contrasto di posizione tra questi e la ricorrente. 20.Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater de l d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P .

Q .

M . la Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36677/2018 del ruolo generale, proposto DA R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A.– Agente della [OSCURATO:SOCIETA] per la Provincia di Palermo -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Palermo, alla Via E. Morselli, n. 8, in persona del direttore generale f.f. -procuratore - dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta atto del 28 aprile 2015 (rep. 2031 – racc. 1460), autenticato dal notaio in Catania, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72H57 G273 Y) del Foro di Palermo, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Gubbio n. 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P ALERMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, I [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58E31 B429 Z) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, domiciliato, ai sensi e dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – E C ETTINA S ILVESTRI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51E65 I028 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 25 maggio 1951 e residente in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] di Scordia n. 94. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 2504/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 15 giugno 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;» [OSCURATO:PERSONA] 1. dai contenuti della sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso la pronuncia n. 296/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, chiedendo che venisse dichiarata: -«l’illegittimità dell’iscrizione ipotecar ia impugnata per la “mancata comunicazione preventiva di ipoteca”, nonché la illegittimità della notifica della stessa …» (v. pagina n. 1 della sentenza impugnata); -la «illegittimità della notifica degli atti esattoriali presupposti … »; -la «illegittimità del D.M. 28.7.2000 …» circa la determinazione dei tassi di mora e dei compensi esattoriali; - la « mancata pronuncia del Giudice escusso in relazione alla eccepita mancanza di motivazione dell’atto impugnato in ordine alla illegittimità dell’iscrizione ipotecaria»; - la «mancata pronuncia del Giudice escusso in relazione alla eccepita mancanza allegazione degli atti richiamati»; - la «mancata indicazione dell’effettivo responsabile del procedimento di iscrizione ipotecaria, stante che l’atto riporta il funzionario apicale dell’organizzazione»; - la «mancata dimostrazione della effettiva sottoscrizione dei ruoli presupposti» (v. pagina nn. 2 e 3 della sentenza in rassegna); 2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva il suindicato ricorso, illustrando preliminarmente le «annotazioni» risultanti dalla «relata del tentativo di “notifica” della comunicazione preventiva di ipoteca» (così a pagina n. 6 della sentenza) ed elencando gli ulteriori atti prodotti dall’agente della riscossione (avviso di deposito presso la casa comunale, modulo di presentazione per la spedizione della raccomandata A.R., comunicazione della pubblicazione degli atti nell’albo pretorio, frontespizio della busta di spedizione della raccomandata indicata per numero, timbro postale di spedizione del 13 dicembre 2012 e di quello attestante la compiuta giacenza, il timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 2013, l’annotazione manuale riportante la causale «fermo amministrativo»). 2.1. il giudi ce regionale rilevava, quindi, che non risultavano compilati i campi dell’avviso di ricevimento della raccomandata (n. 14135796220-8, riportante il dato meccanografico n. 29676201200063519, numero questo relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), della data di spedizione della raccomandata, della firma dell’incaricato della distribuzione o del pagamento, del bollo dell’Ufficio di distribuzione o di pagamento, per cui accoglieva l’appello «in quanto la documentazione, non originale prodotta, non prova, in alcun modo, la legittima notifica della comunicazione preventiva di ipoteca che l’Esattore è tenuto a notificare per preavvertire il contribuente», concludendo che «rimangono assorbite le altre eccezioni avanzate dall’appellante» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata). 3.avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 17 dicembre 2018 presso il suo difensore costituito in grado di appello (dr. [OSCURATO:PERSONA]), nonché a mente dell’art. 139, co. 2, c.p.c., in data 20 dicembre 2018 presso la residenza della contribuente, oltre che, sempre ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ed in data 14/17/20/21 dicembre 2018, rispettivamente al Comune di Palermo ed all’Agenzia delle Entrate, formulando tre, anche sottoarticolati, motivi di impugnazione; 4. in data 24 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] – già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - depositava memoria ex art. 380 - bis . 1., cod. proc.civ.; 5. Il Comune di Palermo notificava controricorso, tramite servizio postale, in data 24/25 gennaio 2019, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo nel senso di «fare diritto sul ricorso proposto» (così a pagina n. 5 del controricorso); 6. l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto di non aver proposto controricorso nei termini, ha depositato nota con cui ha rappresentato di partecipare eventualmente all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, primo comma, cod. proc. civ.; 7.[OSCURATO:PERSONA] è restata invece intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 8. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendoper violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata omesso ogni pronuncia «sulla domanda di regolarità dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA] e della tempestiva notificazione di tutte le cartelle oggetto del presente giudizio ai sensidegli artt. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.», nonché sulla «inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 18 del ricorso); 9.1.la censura è stata sviluppata lungo un serie di sottomotivi, con cui l’istante ha denunciato: 9.1.1. un’altra volta, l’omessa pronuncia « sulla domanda di regolarità dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA] e(d) della regolare, tempestiva e legittima notificazione di tutte le cartelle oggetto del presente giudizio di natura esclusivamente tributaria …. Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 22 del ricorso); 9.1.2. ancora, l’omessa pronuncia « sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ex art. 139 c.p.c. …. Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 26 del ricorso); 9.1.3. l’omessa pronuncia « sul potere di certificazione dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 2719 c.c., dell’art. 5 co. 5 D.L. 669/96, convertito in L. 30/97, e dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, comma 2, relativo agli estratti di ruolo e agli atti di riscossione depositati. Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 29 del ricorso); 9.1.4. l’omessa pronuncia « sulla mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento sottese alle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo – Sulla prescrizione - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 31 del ricorso); 9.1.5. l’omessa pronuncia « sulla legittimità della notifica delle cartelle di pagamento – Sulla legittimità dell’invio del la raccomandata informativa a mezzo di Poste private - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 32 del ricorso); 9.1.6.infine, l’omessa pronuncia «sulla legittimità e regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 33 del ricorso); 10.con il secondo motivo di impugnazione l’Agente della riscossione ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendoper violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata omesso ogni pronuncia «sul motivo n. 3 dell’atto di appello … sul corretto calcolo degli interessi di mora e dei compensi di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 17 d.lgs. n, 112/1999 -Inammissibilità dell’appello per mancata nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 35 del ricorso); 11. con il terzo ed ultimo motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma num. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendoper violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.., avendo la sentenza impugnata omesso ogni pronuncia «sul motivo n. 7 dell’atto di appello … sulla regolare e legittima efficacia esecutiva dei ruoli ai sensi dell’art. 12, c. 14, del d.P.R. 602/1973 – Estraneità nel merito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - - Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione nei termini previsti dalla legge» (v. pagina n. 36 del ricorso); OSSERVA 12. Deve preliminarmente osservarsi che non vi è ragione di rimettere in termini l’istante per la rinotifica a [OSCURATO:PERSONA] del ricorso in oggetto, come richiesto nella memoria ex art. 380-bis.1., cod. proc. civ., in quanto - a tacer d’altro - la notifica del ricorso è stata correttamente eseguita alla [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2018, tramite servizio postale, presso lo studio del procuratore costituito in secondo grado, dr. commercialista [OSCURATO:PERSONA]. 13. Sempre in via preliminare, va osservato che l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], benchè, successivamente alla proposizione del ricorso sia automaticamente subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi dell’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106, non può considerarsi costituita nel presente giudizio, avendo solo depositato la predetta memoria, senza notificarla alle controparti,come invece richiesto alla luce di quanto chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. U. civ., 22 aprile 2013, n. 9692 e Cass. VI/III, 15 maggio 2020, n. 8973). Peraltro, non risulta agli atti che il difensore nominato da [OSCURATO:SOCIETA]. abbia indicato e prodotto in atti la procura alla lite eventualmente rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], il che pure esclude una rituale costituzione del nuovo ente, tenuto conto dell’inapplicabilità, nel particolare caso di specie, del principio di ultrattività del mandato al difensore del precedente agente della riscossione, già costituito nel giudizio di merito e di legittimità, in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell'esercizio della medesima attività di riscossione (cfr. sul punto, Cass., Sez. U. civ. 8 giugno 2021, n. 15911, ai cui più ampi contenuti si rinvia). Nondimeno, esclusa ogni ipotesi di interruzione del processo (cfr. ancora sul punto Cass., Sez. U. civ. 8 giugno 2021, n. 15911), va dato conto del fatto che il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] prima della sua estinzione, avvenuta con decorrenza dal 30 settembre 2021, il che giustifica la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass., Sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39173). Non solo. Non essendo seguita, per quanto sopra detto, dopo lo scioglimento e l’estinzione della menzionata società di riscossione, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] (tramite la necessaria notifica del relativo atto all’intimata) - quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, comunque subentrato ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. -può darsi seguito all’altro principio, pure espresso da questa Corte, secondo cui, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione e la successione ad essa dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 3312, ai cui più ampi contenuti si rinvia), che nella specie non è avvenuta. 14. Tanto premesso, si osserva che il ricorso va di chiarato inammissibile per difetto di interesse. 15.Giova ricapitolare, in sintesi, quanto segue. La ricorrente ha premesso che l’ipoteca è stata cancellata dalla stessa agenzia di riscossione (v. pagina n. 18 del ricorso); L’istante ha impugnato la sentenza del Giudice regionale che ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di notifica, dichiarando assorbite le altre domande della contribuente volte all’annullamento delle cartelle di pagamento; La ricorrente ha dato, altresì, atto che il primo Giudice aveva rigettato la domanda della Silvestro anche in relazione alla richiesta di annullamento delle cartelle, come emerge dai contenuti del ricorso nella parte in cui ha rappresentato che «è indubbio che l'oggetto del petitum fin dal primo grado di giudizio consisteva per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche nella domanda di annullamento/illegittimità delle cartelle di pagamento sulla quale la CTP di Palermo di primo grado si è favorevolmente pronunciata rigettando in punto il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] » (v. pagine nn. 19 e 20 del ricorso); 16.Tanto premesso in punto di fatto, l’istante chiede la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha «omesso la pronuncia circa la specifica ed espressa domanda contenuta nei ricorsi della contribuente in primo ed in secondo grado», sostenendo di aver interesse alla decisione, «in quanto una pronuncia sul predetto punto avrebbe comportato quale immediata conseguenza la dichiarazione della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento con la cristallizzazione della debenza dei crediti iscritti a ruolo nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», con la conseguenza che « seppur venuta meno l’iscrizione ipotecaria sull’immobile della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi attualmente sussistente nonché dovuto il debito iscritto a ruolo dagli Enti impositori»(v. pagina n. 20 del ricorso). Ancora, la ricorrente ha assunto che «è di rilevante necessità ed importanza, per l’AdR e per gli enti impositori, che viceversa, potrebbero essere soggetti alla perdita del carico iscritto a ruolo. Dunque, con il presente ricorso si chiede dichiararsi la nullità della sentenza di secondo grado e la conferma della sentenza di primo grado in punto di legittimità dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA] e delle notifiche della stessa», aggiungendo che «è palese l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. da parte dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] stante l’apprezzamento della utilità concreta derivabile a [OSCURATO:SOCIETA] dall’accoglimento del ricorso, non consistente in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione giuridica bensì ad un interesse concreto di tutela degli interessi erariali» (v. pagina 21 del ricorso). 17. Ebbene, le riepilogate circostanze di fatto e gli argomenti spesi dalla difesa della ricorrente danno conto dell’inammissibilità del ricorso, dovendo osservarsi quanto segue. 17.1.Dell’omessa pronuncia e della dedotta erronea dichiarazione di assorbimento del motivo di appello e, quindi, del mancato esame delle domande concernenti l’inefficacia e/o invalidità delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria poteva –all’evidenza - lamentarsi solo la contribuente, non anche l’Agente della riscossione, essendo risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado per effetto della pronuncia di primo grado che, secondo la stessa prospettazione dell’istante, aveva rigettato la domanda della contribuente anche sul predetto punto. 17.2.Non par, poi, proprio doversi dubitare, che il debito iscritto a ruolo dagli Enti impositori non sia venuto meno per effetto della pronuncia impugnata, non essendo stato annullato ed avendo il primo Giudice ritenuto valide le notifiche delle relative cartelle di pagamento, sicchè, sotto tale profilo, non sussiste alcun pericolo di perdita del carico iscritto a ruolo. 17.3. Non va ancora trascurato di considerare che l’istante ha articolato un motivo pure privo del requisito di autosufficienza nella parte in cui ha invocato un positivo accertamento sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, non indicando come, dove e quando detta richiesta sia stata fatta nel giudizio di merito dall’Agente della riscossione ed omettendo, in ogni caso ed in termini decisivi, di avvedersi che il rigetto della domanda avanzata dalla contribuente da parte del primo Giudice già aveva restituito all’Agente il bene della vita oggetto di contesa, costituito dalla persistente, giuridica, efficacia della cartella di pagamento, in ogni suo profilo, senza alcuna necessità di sancire espressamente il corretto operato dell’agente. 17.4. Ciò che resta, dunque, è la dedotta omessa pronuncia sul motivo d’appello avanzato dalla contribuente, di cui certamente l’agente non può lamentarsi, essendo stato sulla relativa pretesa vittoriosa e non anche soccombente. 17.5.Va aggiunto che non è pertinente il riferimento alla pronuncia di questa Corte, Sez. T, 22 aprile 2018, n 10036, che ha riguardato un caso in cui l’agenzia era restata soccombente Vero è, piuttosto, che la Corte, con orientamento costante, ritiene chel’«Interesse ad impugnare, che costituisce una species dell1nteresse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Cass. 04/05/2012, n. 6770;Cass. 20/10/2016, n. 21304), e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (Cass.12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016 ; Cass.11/09/2015, n. 17969)» (così Cass., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395 ed anche Cass, Sez. I, 29.12.2022, n. 38054). 17.6. Ebbene, nel caso di specie, non ricorre alcuno dei predetti presupposti, giacchè [OSCURATO:SOCIETA]. non è restata soccombente, ove si consideri che la mancata pronuncia (o meglio la dedotta erronea dichiarazione di assorbimento) sui motivi di appello relativi ai vizi di notifica delle cartelle ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, anche sul punto, il ricorso della contribuente 18. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 19. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio tra l’istante e [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata costituzione della controparte e medesima valutazione – a tacer d’altro – va operata anche in relazione alla posizione dell’Agenzia delle Entrate. Le spese giudizio vanno infine compensate in relazione alla posizione del Comune di Palermo, non sussistendo contrasto di posizione tra questi e la ricorrente. 20.Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater de l d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P . Q . M . la Corte