CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto la reiezione del ricorso;letta la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente, con la quale, in replicaalle conclusioni della Procura generale, è stata ribadita la fondatezza dei rilieviRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha confermato lamisura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Latina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente a suocarico la gravità indiziaria in ordine al delitto di corruzione propria ascrittogli.2. In particolare, è stato ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dirigentedei settori economico-finanziario, urbanistica e lavori pubblici del Comune diCisterna di Latina, avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di euro 40.000, solo in parte fatturata,quale corrispettivo per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA], malgrado il ruolo rivestito e dunque in unasituazione di evidente conflitto di interessi, avrebbe di fatto assunto e svolto,nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] carrelli srl, l’incarico professionale di seguire l’istanzadi ampliamento del sito produttivo riferibile alla detta società; istanza, formulataai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, solo formalmente predisposta edepositata da [OSCURATO:PERSONA], professionista con la quale collaborava. Secondola ricostruzione recepita dal Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, quindi, adoperatoper far approvare la suddetta istanza con la delibera della Giunta del Comune diCisterna di Latina n. 82 del 21 dicembre 2021, rispetto alla quale apponeva ilprodromico parere favorevole di regolarità tecnica, omettendo di verificare laregolarità edilizia dei cespiti esistenti sul sito interessato dall’ampliamento,circostanza ritenuta ostativa alla possibilità di fare applicazione della procedurasemplificata nel caso avviata.L’indagato, inoltre, si sarebbe adoperato affinché il Comune di Cisterna diLatina adottasse la delibera n. 5 del 17 gennaio 2023, riguardante le linee guida ei criteri per la valutazione degli interventi in variante al P.R.G. di cui all’art. 8 deld.P.R. n. 160 del 2010, così da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di ampliare lasuperficie della propria attività produttiva del venticinque per cento rispetto aquella esistente.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite deldifensore, articolando tre motivi di impugnazione.3.1. Con il primo e con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato, sotto ilprofilo della tenuta logica della motivazione e della corretta applicazione delquadro normativo di riferimento, la ritenuta sussistenza di esigenze cautelariidonee a giustificare la misura in atto, nonché l’adeguatezza della stessa rispettoalla possibilità di fare ricorso a strumenti non coercitivi, ma soltanto interdittivi,reputati sufficienti a fronteggiare il periculum ravvisato.Sotto un primo versante, la difesa ha dedotto il travisamento delladocumentazione prodotta in sede di riesame, destinata a dimostrare l’assolutaassenza di elementi attestanti il possibile coinvolgimento della strutturaprofessionale facente capo all’indagato in lavori edilizi da realizzare nel territoriodel Comune di Cisterna di Latina. La difesa ha, inoltre, lamentato il caratteremeramente congetturale delle valutazioni svolte dal Tribunale con riferimento, daun lato, alla possibilità che il ricorrente potesse avvalersi di altri colleghi perreiterare condotte illecite analoghe a quelle contestate e, dall’altro, alla ritenutapossibilità che egli potesse assumere incarichi professionali idonei a incidere surealtà amministrative diverse da quella del Comune di Cisterna di Latina,valorizzandosi, in tale prospettiva, situazioni professionali apoditticamenteritenute “opache”.Il provvedimento impugnato, ancora, avrebbe omesso di valutare la possibileapplicazione di misure interdittive, espressamente sollecitate dalla difesa, in luogodella misura coercitiva applicata, pur trattandosi, ad avviso del ricorrente, dimisure comunque idonee a realizzare lo scopo di neutralizzazione del pericolo direiterazione delle condotte, senza comprimere in modo così grave la libertàpersonale dell’indagato.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la gravità indiziariariferita all’ipotesi corruttiva oggetto di contestazione.In particolare, la difesa ha dedotto che il Tribunale non avrebbe consideratoche il procedimento di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 si articola in tredistinte fasi. La prima, concernente la presentazione dell’istanza di fattibilità daparte del privato e il conseguente mero atto di indirizzo da parte della Giuntacomunale, sarebbe quella definita con la deliberazione della Giunta municipale del21 dicembre 2021; e rispetto a tale fase, la presenza di manufatti abusiviall’interno del sito oggetto della richiesta di ampliamento avrebbe dovuto ritenersidel tutto indifferente, trattandosi di profilo inerente, secondo la difesa, allaseconda fase del medesimo procedimento, riguardante la presentazione delprogetto definitivo e l’avvio dell’istruttoria tecnica da realizzare medianteconvocazione della conferenza di servizi.Ad avviso della difesa, solo in questa seconda fase il responsabile delprocedimento sarebbe stato tenuto a verificare la regolarità degli immobili el’assenza di abusi ostativi.Nel caso di specie, ha rimarcato il ricorrente, la procedura si sarebbe arrestataal termine della prima fase, poiché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva omesso dipresentare il progetto definitivo, così da non dare corso alla seconda fase. In ognicaso, sarebbero mancati elementi idonei ad affermare la conoscenza, da parte delricorrente, degli abusi edilizi ostativi alla pratica di ampliamento.La difesa ha, inoltre, sottolineato che l’ulteriore segmento di condotta illecitavalorizzato ai fini della ritenuta sussistenza del patto corruttivo, concretatasitramite l’adozione della delibera n. 5 del 17 gennaio 2023, avrebbe avuto ilcontenuto di un mero atto di regolamentazione generale deliberato dall’organoconsiliare e non dal dirigente, e dunque non dall’indagato; si tratterebbe, inoltre,di atto adottato in assenza di profili di illegittimità e non diretto ad avvantaggiarela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, infatti, non si sarebbe avvalsa delle conseguenzederivanti dall’approvazione dell’atto in questione.Il provvedimento impugnato, infine, con valutazioni definite dalla difesa comemeramente suggestive, sarebbe pervenuto alla conclusione indiziaria secondo cuil’incarico professionale formalmente conferito alla [OSCURATO:PERSONA] fosse, in realtà,sostanzialmente attribuito al ricorrente, a fronte di elementi fattuali che, secondola prospettazione difensiva, darebbero conto soltanto di una mera collaborazionetra il soggetto privato interessato all’approvazione del progetto e il dirigente delsettore interessato dalla pratica in questione.Parimenti congetturale sarebbe, sempre secondo la difesa, l’affermazionerelativa alla consapevolezza, in capo al ricorrente, degli abusi edilizi ritenutiostativi alla possibile ed utile presentazione del progetto di ampliamento.4. La difesa del ricorrente, con la memoria in atti ha replicato alle conclusionidella Procura generale, ribadendo la fondatezza dei motivi dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso concernente la gravità indiziaria deve ritenersiinammissibile, in quanto articolato mediante censure manifestamente infondatese non aspecifiche, perché prive di un effettivo confronto critico con gli snodiargomentativi essenziali della decisione impugnata, posti a fondamento dellaritenuta configurabilità dell’ipotesi corruttiva contestata.2. In particolare, la dedotta natura congetturale delle valutazioni svolte inordine ai rapporti intercorrenti con la [OSCURATO:PERSONA] e al carattere meramente formaledell’incarico a quest’ultima conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] si risolve in una criticaapodittica, priva di reale confronto con il complesso degli elementi indiziarivalorizzati dai giudici della cautela, tratti soprattutto dai colloqui intercettati, idoneia rappresentare il ruolo primario assunto nella vicenda dall’indagato, anche conriguardo all’attività di predisposizione progettuale da svolgere nell’interesse dellapredetta società.In tale prospettiva assumono rilievo, oltre alle intercettazioni richiamate apagina 16, anteriori alla delibera del dicembre 2021, anche quelle riportate apagina 18, valorizzate altresì ai fini dell’individuazione del prezzo della corruzione,nonché quelle richiamate da pagina 19, successive alla prima delibera.Si tratta di elementi che sorreggono il giudizio di gravità indiziaria in ordineall’individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale effettivo dominus della prestazioneprofessionale resa, senza che, anche su tale specifico punto, il ricorso si confronti,con la necessaria puntualità critica, a fronte dell’evidente conflitto tra tale attivitàe i ruoli pubblicistici dal medesimo rivestiti, certamente nevralgici rispetto all’iteramministrativo concernente l’istanza di ampliamento presentata dalla societàfacente capo al [OSCURATO:PERSONA].2.1. Né il ricorso disattende adeguatamente gli ulteriori elementi logicivalorizzati a sostegno della ritenuta sussistenza dell’accordo corruttivo, primo fratutti quello attinente al compenso pattuito, desunto dalla mancata fatturazione,da parte della [OSCURATO:PERSONA], di metà del corrispettivo richiesto per la prestazioneprofessionale. Anche sotto tale profilo, oltre alle intercettazioni richiamate a pagina18, vengono in rilievo le considerazioni sviluppate a pagina 23 del provvedimentoimpugnato, rimaste del tutto estranee a puntuali censure difensive.2.2. L’impugnazione, per contro, insiste su dedotte criticità che non valgonoad escludere l’ipotesi corruttiva, potendo, al più, incidere sulla diversaqualificazione del fatto in termini di corruzione propria o impropria, fattispecie che,tuttavia, risultano in ogni caso entrambe idonee a sorreggere la misura applicata,restando l’eventuale ulteriore approfondimento riservato alla futura fase di merito.Tanto è a dirsi con riferimento al tema della rilevanza degli abusi ediliziinsistenti sul sito oggetto di ampliamento rispetto alla delibera del dicembre 2021e al correlato profilo concernente la consapevolezza di tale dato in capo alricorrente.Anche a voler seguire l’assunto difensivo, secondo cui la prima delibera nonsarebbe illegittima, permane comunque, sotto il versante della corruzioneimpropria, il carattere illecito della percezione di un compenso da parte delsoggetto qualificato che, in aperto conflitto di interessi e in attuazione del pattocorruttivo, svolga contestualmente il ruolo di professionista chiamato a perseguiregli obiettivi della società committente in relazione al progetto da approvare e, alcontempo, quello di componente nevralgico del procedimento voltoall’approvazione da parte dell’ente interessato. E che tale condotta possa ritenersieseguita in attuazione del patto corruttivo è conclusione che il Tribunale halogicamente desunto dalle modalità fittizie di conferimento e di svolgimentodell’incarico, nonché da quelle di corresponsione del compenso, rimasto, nellaparte destinata all’indagato, sostanzialmente occultato, senza che un taleragionamento induttivo, sul piano della mera valutazione indiziaria, possa ritenersimanifestamente incongruo2.3. A tale ricostruzione offre ulteriore supporto la condotta riferita allaseconda delibera, quella del gennaio 2023, valorizzata quale elemento rivelatoredella integrale presa in carico della pratica e dell’asservimento della funzione agliinteressi del soggetto privato, in termini di incisivo condizionamento, nel casomessi in atto dal ricorrente.Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione nonostante la natura discrezionaledell’atto, desumendola dall’avere il ricorrente, partecipando alla predisposizionedella delibera, garantito alla committente un ampliamento della superficie utilepersino superiore alle stesse aspettative del [OSCURATO:PERSONA]. Ed anche tale passaggiomotivazionale è rimasto estraneo a specifiche censure, non potendosi ritenere taliquelle svolte al punto 2.4 del ricorso, incentrate sulla portata generale dell’atto enon confrontate con le valutazioni in fatto sopra richiamate.Ne consegue l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.3. Non coglie nel segno neppure la censura dedotta con il primo motivo diricorso, con la quale si contesta, in sé, la concreta sussistenza del pericolo direiterazione.3.1. Va ribadito che l’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’art. 274cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015,n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del titolodi reato astrattamente considerato, ma non preclude che tale giudizio prognosticosia fondato sulla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni. Le modalità ele circostanze del fatto costituiscono, infatti, parametri imprescindibili divalutazione, poiché, investendo l’analisi di comportamenti concreti, consentono diapprezzare se la condotta illecita sia meramente occasionale oppure si collochi inun più ampio sistema di vita, ovvero se essa sia sintomatica dell’incapacità delsoggetto di autolimitarsi rispetto alla commissione di ulteriori condotte criminose(Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01; Sez. 1, n. 37839 del02/03/2016, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Rv. 265168-01).3.2. Nel caso in esame, il ragionamento svolto dai giudici della cautela si ponein puntuale applicazione di tali principi, attraverso considerazioni specifiche e nonmanifestamente illogiche, come emerge, in termini di assorbente rilievo, dalsecondo capoverso di pagina 26, là dove vengono delineati i tratti della condottaritenuti significativi ai fini del giudizio prognostico.Tali argomentazioni risultano, inoltre, adeguatamente corroborate da ulterioririferimenti, estranei al reato in contestazione ma comunque utili a definire ilcomplessivo contesto nel quale si inseriscono le condotte attribuite al ricorrente,come evidenziato a pagina 27 del provvedimento impugnato.Le contrarie deduzioni difensive, risolvendosi in contestazioni di merito inpunto di fatto, restano estranee al perimetro del sindacato di legittimità.4. È, invece, fondato il rilievo concernente la scelta della misura, giacché ilprovvedimento impugnato si rivela radicalmente carente sotto il profiloargomentativo chiamato a giustificarla, atteso che la stessa risulta assuntadi effettive indicazioni idonee a sorreggere l’inadeguatezza di altri interventicautelari.Tale vizio risulta puntualmente messo in evidenza dal terzo motivo diimpugnazione, ove si consideri che, in tesi, anche l’adozione di misure soltantointerdittive ben potrebbe risultare idonea a fronteggiare le esigenze cautelariprospettate, avuto riguardo al contenuto delle condotte illecite contestate,comunque connotate da uno sviluppo oggettivamente circoscritto agli interessidella pubblica amministrazione della quale il ricorrente è partecipe nonché a quellidi eventuali ulteriori amministrazioni possibilmente coinvolte dalla sua attivitàprofessionale; e ciò, dunque, anche a tenere conto dei più ampi contegnivalorizzati a sostegno del negativo giudizio prognostico, tutti comunqueinquadrabili nel medesimo contesto socio-economico e professionale.Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'ordinanza vada annullatalimitatamente all'aspetto concernente la necessaria ed effettiva possibilità divalutare, in alternativa alla misura adottata, l’applicazione di una misurainterdittiva che si ritenga in grado di salvaguardare comunque le esigenze cautelaririscontrate, dovendosi in concreto verificare se l'eventuale interdizione dallosvolgimento del pubblico servizio, ovvero l'interdizione dall'esercizio dellaprofessione del ricorrente siano nel caso in grado di neutralizzare il rischio direcidiva accertato. Occorre ribadire, infatti, che il principio di proporzionalitàcomporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nel rischio di reiterazionedi condotte colorate da un possibile abuso dei pubblici poteri o della qualità, sianoesse anche o solo correlate a ambiti esclusivamente professionali, il giudice debbapreventivamente verificare l'adeguatezza di una misura di matrice interdittiva, ilcui portato è ontologicamente preordinato alla specifica finalità cautelare che siintendere prevenire in siffatti casi (Sez.6, n. 40529 del 14/10/2021, Rv. 282181).E ciò in termini di effettiva concretezza, senza indugiare in vuote formulestilistiche, atteso che tali fattispecie, implementando la residualità dell’interventodi matrice coercitiva, impongono al contempo una rigorosità valutativa altrettantostringente, che necessariamente passa attraverso la puntuale specificazione delleragioni dirette a sottolineare l’inadeguatezza della possibile applicazione di unamisura interdittiva.5. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata,limitatamente a tale profilo, affinché il Tribunale provveda a motivare in ordineall’adeguatezza della misura applicata, tenendo altresì conto del tempo trascorsodai fatti, aspetto che, per quanto non contestato con la dovuta specificità dalricorso, deve comunque ritenersi suscettibile di incidere progressivamente sullaconsistenza delle esigenze cautelari da neutralizzare e, in coerente correlazione,sulla stessa proporzionalità dell’intervento preventivo da adottare. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Romacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]