CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.: Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2 della motivazione); considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda la pag. 2 della motivazione); osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., oltre ad essere a-specifico e in fatto, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativi e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno, patrimoniale e morale, mediante il risarcimento totale ed effettivo; e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, anche in relazione all'avvenuto ravvedimento del reo e alla neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (cfr.: Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282424-01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880-01); che, peraltro, in tema di ricettazione di moduli di assegni bancari di conto corrente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, è necessario che il ricettatore abbia provveduto alla riparazione del danno subito dalla vittima del reato presupposto, anche nel caso in cui il correntista sia riuscito a bloccare in tempo utile qualsiasi pagamento, dovendosi avere riguardo non solo al danno, sia pur minimo, del prezzo del modulo, ma anche al controvalore del tempo perduto per compiere gli adempimenti consequenziali al furto di cui è rimasto vittima (cfr.: Sez. 2, n. 3742 del 12/02/1088, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177951-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del