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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20693/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Innella del Foro di Bari, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, alla via Panama n. 74 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso Oggetto: Revocazione - Cartella di pagamento - Recupero credito d’imposta 2005 - Errore di fatto - Limiti. la sentenza n. 15187, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 7.7.2016, e pubblicata il 22.7.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 0142 2009 0089888473, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, contestando l’utilizzo in compensazione di un affermato credito tributario milionario, con riferimento alla parte già utilizzata.

2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari censurando, per quanto ancora d’interesse, la ricorrenza di un’ipotesi di doppia imposizione.

I giudici di primo grado ritenevano infondate le difese della ricorrente e rigettavano il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, rinnovando le proprie critiche.

La CTR confermava la decisione dei primi giudici.

4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello.

La Cassazione, con sentenza n. 15187 del 2016, rigettava il suo ricorso.

5. Avverso la decisione adottata dal Giudice di legittimità ha proposto ricorso per revocazione la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

L’Incaricato per l’esazione ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.2.2017, ma non ha proposto difese nel giudizio di revocazione.

Motivi della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta l’errore di fatto commesso dal giudice impugnato per aver omesso l’esame del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui aveva censurato la duplicazione dell’imposta, avendo la Corte proposto una motivazione solo apparente in merito.

2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ancora ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente critica l’errore di fatto commesso dal giudice impugnato per non aver percepito che l’avviso di recupero allegato in atti dimostra la ricorrenza del fenomeno di una doppia imposizione, perché riporta esattamente la stessa pretesa tributaria fatta valere con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

3. Con i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente ricorrendo elementi di connessione, la contribuente lamenta quello che ritiene essere un errore di fatto commesso dal giudice impugnato, il quale non avrebbe esaminato la ricorrenza di un fenomeno di doppia imposizione, proponendo in merito una motivazione soltanto apparente, peraltro non avvedendosi che la prova della ricorrenza dell’ipotesi di una doppia imposizione dipende dall’allegazione in atti di un avviso di recupero avente ad oggetto la medesima pretesa tributaria.

4. La Cassazione, sul punto, ha invero specificamente motivato.

Ha ritenuto condivisibili i rilievi proposti dalla CTR, di cui ha riprodotto ampi stralci motivazionali, ed ha scritto che “la contribuente non ha dedotto ‘una eventuale regolarità delle compensazioni effettuate’ e si è limitata ‘a sostenere una presunta duplicazione di imposizione che in realtà non sussiste’, ma è frutto di una ‘confusione procedimentale insita nella convinzione del contribuente’, stante il fatto che ‘l’attuale iscrizione a ruolo si riferisce, per natura ed importo, a situazione diversa da quella che ha dato origine al precedente contenzioso’” (sent. Cass., p. 3).

5. Il ricorso per revocazione, pertanto, non individua un vizio di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte, ma intende proporre una contestazione in materia di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice, che non integra l’errore di fatto revocatorio.

La Corte di legittimità ha espressamente pronunciato sul punto in contestazione, e le censure della parte risultano pertanto inammissibili.

Invero, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di chiarire che “non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio”, Cass. sez.

I, 21.3.2023, n. 5326.

6. Solo per completezza può allora aggiungersi che le censure proposte dalla ricorrente difettano pure di specificità.

La contribuente afferma che il giudice impugnato non avrebbe tenuto conto di un documento presente in atti, l’avviso di recupero, ma non ha cura di trascriverlo, almeno nei suoi elementi essenziali.

Ancora, per proporre una domanda giudiziale occorre avervi interesse.

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato nel suo controricorso come la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse già contestato che in relazione alle medesime questioni erano stati emessi un avviso di accertamento, che però era stato giudizialmente annullato, e pure una cartella di pagamento, però successivamente annullata in autotutela, e la ricorrente nulla ha replicato in proposito.

In sostanza la società non ha neppure allegato quale sarebbe il pregiudizio sofferto in conseguenza dell’emissione di più atti tributari relativi alla medesima vicenda, neppure chiarendo se ancora pendano, o siano state definite, controversie aventi oggetto, anche in parte, sovrapponibile.

7. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

8.1. Deve ancora darsi atto che risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Innella del Foro di Bari, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, alla via Panama n. 74 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso Oggetto: Revocazione - Cartella di pagamento - Recupero credito d’imposta 2005 - Errore di fatto - Limiti. la sentenza n. 15187, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 7.7.2016, e pubblicata il 22.7.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 0142 2009 0089888473, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, contestando l’utilizzo in compensazione di un affermato credito tributario milionario, con riferimento alla parte già utilizzata. 2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari censurando, per quanto ancora d’interesse, la ricorrenza di un’ipotesi di doppia imposizione. I giudici di primo grado ritenevano infondate le difese della ricorrente e rigettavano il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, rinnovando le proprie critiche. La CTR confermava la decisione dei primi giudici. 4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello. La Cassazione, con sentenza n. 15187 del 2016, rigettava il suo ricorso. 5. Avverso la decisione adottata dal Giudice di legittimità ha proposto ricorso per revocazione la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. L’Incaricato per l’esazione ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.2.2017, ma non ha proposto difese nel giudizio di revocazione. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta l’errore di fatto commesso dal giudice impugnato per aver omesso l’esame del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui aveva censurato la duplicazione dell’imposta, avendo la Corte proposto una motivazione solo apparente in merito. 2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ancora ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente critica l’errore di fatto commesso dal giudice impugnato per non aver percepito che l’avviso di recupero allegato in atti dimostra la ricorrenza del fenomeno di una doppia imposizione, perché riporta esattamente la stessa pretesa tributaria fatta valere con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. 3. Con i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente ricorrendo elementi di connessione, la contribuente lamenta quello che ritiene essere un errore di fatto commesso dal giudice impugnato, il quale non avrebbe esaminato la ricorrenza di un fenomeno di doppia imposizione, proponendo in merito una motivazione soltanto apparente, peraltro non avvedendosi che la prova della ricorrenza dell’ipotesi di una doppia imposizione dipende dall’allegazione in atti di un avviso di recupero avente ad oggetto la medesima pretesa tributaria. 4. La Cassazione, sul punto, ha invero specificamente motivato. Ha ritenuto condivisibili i rilievi proposti dalla CTR, di cui ha riprodotto ampi stralci motivazionali, ed ha scritto che “la contribuente non ha dedotto ‘una eventuale regolarità delle compensazioni effettuate’ e si è limitata ‘a sostenere una presunta duplicazione di imposizione che in realtà non sussiste’, ma è frutto di una ‘confusione procedimentale insita nella convinzione del contribuente’, stante il fatto che ‘l’attuale iscrizione a ruolo si riferisce, per natura ed importo, a situazione diversa da quella che ha dato origine al precedente contenzioso’” (sent. Cass., p. 3). 5. Il ricorso per revocazione, pertanto, non individua un vizio di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte, ma intende proporre una contestazione in materia di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice, che non integra l’errore di fatto revocatorio. La Corte di legittimità ha espressamente pronunciato sul punto in contestazione, e le censure della parte risultano pertanto inammissibili. Invero, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di chiarire che “non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio”, Cass. sez. I, 21.3.2023, n. 5326. 6. Solo per completezza può allora aggiungersi che le censure proposte dalla ricorrente difettano pure di specificità. La contribuente afferma che il giudice impugnato non avrebbe tenuto conto di un documento presente in atti, l’avviso di recupero, ma non ha cura di trascriverlo, almeno nei suoi elementi essenziali. Ancora, per proporre una domanda giudiziale occorre avervi interesse. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato nel suo controricorso come la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse già contestato che in relazione alle medesime questioni erano stati emessi un avviso di accertamento, che però era stato giudizialmente annullato, e pure una cartella di pagamento, però successivamente annullata in autotutela, e la ricorrente nulla ha replicato in proposito. In sostanza la società non ha neppure allegato quale sarebbe il pregiudizio sofferto in conseguenza dell’emissione di più atti tributari relativi alla medesima vicenda, neppure chiarendo se ancora pendano, o siano state definite, controversie aventi oggetto, anche in parte, sovrapponibile. 7. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 8.1. Deve ancora darsi atto che risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a tit
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