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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14969/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40798/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, censura un percorso argomentativo logico e immune da fratture, con cui la Corte territoriale ha valutato sia l'atteggiamento oppositivo e violento del ricorrente finalizzato ad eludere il controllo antidroga da parte dei pubblici ufficiali, che il mancato riscontro delle dichiarazioni dell'imputato (si vedano pag. 4-5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40798/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, censura un percorso argomentativo logico e immune da fratture, con cui la Corte territoriale ha valutato sia l'atteggiamento oppositivo e violento del ricorrente finalizzato ad eludere il controllo antidroga da parte dei pubblici ufficiali, che il mancato riscontro delle dichiarazioni dell'imputato (si vedano pag. 4-5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14969/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris