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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 41458/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N'N N,\ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di cui al cumulo per varie condanne con fine pena al 2/7/2024; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato completamento dell'istruttoria quanto all'idoneità del nuovo domicilio indicato in udienza e all'osservazione trattamentale, allo stato insufficiente; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, anche ribadite nella memoria pervenuta in data 8 settembre 2023, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, dato conto degli elementi emersi e di quanto acquisito in atti, con il riferimento alla valutazione espressa dell'UEPE, alle plurime condotte delittuose commesse e alle evasioni, ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla mancanza dei presupposti per accogliere l'istanza; Rilevato che gli elementi indicati erano comunque sufficienti a formulare il giudizio e che l'istruttoria compiuta era completa, ciò anche con riferimento al domicilio, atteso che il condannato frequenta esclusivamente pregiudicati e tale risulta essere anche il compagno della madre che ha dato la disponibilità della propria abitazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N'N N,\ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di cui al cumulo per varie condanne con fine pena al 2/7/2024; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato completamento dell'istruttoria quanto all'idoneità del nuovo domicilio indicato in udienza e all'osservazione trattamentale, allo stato insufficiente; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, anche ribadite nella memoria pervenuta in data 8 settembre 2023, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, dato conto degli elementi emersi e di quanto acquisito in atti, con il riferimento alla valutazione espressa dell'UEPE, alle plurime condotte delittuose commesse e alle evasioni, ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla mancanza dei presupposti per accogliere l'istanza; Rilevato che gli elementi indicati erano comunque sufficienti a formulare il giudizio e che l'istruttoria compiuta era completa, ciò anche con riferimento al domicilio, atteso che il condannato frequenta esclusivamente pregiudicati e tale risulta essere anche il compagno della madre che ha dato la disponibilità della propria abitazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 41458/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris