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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18354/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. jJ [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 495, 337, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen. e all'art. 72, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, con atto a sua firma, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riqualificato il delitto contestato al capo A) della rubrica nella fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. e ritenute prevalenti sulla contestata recidiva le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 496 cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, nonostante il possesso, da parte sua, del documento d'identità - evenienza, questa, che aveva consentito la sua immediata identificazione -, e nonostante le dichiarazioni da lui rese a pubblico ufficiale fossero destinate a confluire in un atto pubblico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente a difesa della sua posizione di imputato.

2. Per giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, è inammissibile l'autodifesa tecnica anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in quanto nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947; Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072). 2.1 Le ragioni di fondo di tale scelta di politica giudiziaria risiedono nel ragionevole convincimento che l'esercizio del fondamentale diritto di difesa - per il cui utile disimpegno in ambito penale non è sufficiente uno standard minimo di cognizioni tecniche - non possa essere affidato all'imputato per evitare che lo svolgimento delle delicate funzioni difensive possa essere in alcun modo inquinato o condizionato dall'inevitabile coinvolgimento emotivo.

L'esigenza primaria e ineludibile di assicurare a chiunque un'effettiva ed efficace difesa, realizzabile solo con l'assistenza tecnica di un difensore, in funzione delle peculiari connotazioni e finalità del processo penale, vale a dare ampio conto del divieto in questione, contrariamente a quanto previsto nell'ordinamento processuale civilistico, ispirato a ben diverse finalità.

3. Il divieto dell'autodifesa nel processo penale non si pone in contrasto con la previsione dell'art. 6 della C.E.D.U. che prevede una siffatta possibilità, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati nel processo allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237).

4. La mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non contrasta con la previsione di cui all'art. 13, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», là dove è stabilito che «l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore», in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell'ordinamento e le correlate previsioni procedurali (Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072).

L'art. 13 della legge professionale forense, invero, vale a ribadire quanto espressamente disciplinato per il processo civile dall'art. 86 cod. proc. civ., ove è stabilito che «la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore», ma non, per converso, a introdurre nel processo penale un'analoga previsione, in quanto la diversa natura degli interessi coinvolti nel processo penale pone in un rapporto di incompatibilità l'autodifesa esclusiva e l'obbligatorietà della difesa tecnica, sicché, nel caso di imputato-avvocato, alla specifica preparazione tecnica, di cui pure il soggetto è portatore, non si accompagna il necessario distacco utile a garantire effettività alla difesa e al contrasto all'accusa.

5. Alle suesposte considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal ricorrente, nonché la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. jJ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 495, 337, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen. e all'art. 72, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, con atto a sua firma, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riqualificato il delitto contestato al capo A) della rubrica nella fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. e ritenute prevalenti sulla contestata recidiva le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 496 cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, nonostante il possesso, da parte sua, del documento d'identità - evenienza, questa, che aveva consentito la sua immediata identificazione -, e nonostante le dichiarazioni da lui rese a pubblico ufficiale fossero destinate a confluire in un atto pubblico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente a difesa della sua posizione di imputato. 2. Per giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, è inammissibile l'autodifesa tecnica anche nel caso in cui il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in quanto nel processo penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947; Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072). 2.1 Le ragioni di fondo di tale scelta di politica giudiziaria risiedono nel ragionevole convincimento che l'esercizio del fondamentale diritto di difesa - per il cui utile disimpegno in ambito penale non è sufficiente uno standard minimo di cognizioni tecniche - non possa essere affidato all'imputato per evitare che lo svolgimento delle delicate funzioni difensive possa essere in alcun modo inquinato o condizionato dall'inevitabile coinvolgimento emotivo. L'esigenza primaria e ineludibile di assicurare a chiunque un'effettiva ed efficace difesa, realizzabile solo con l'assistenza tecnica di un difensore, in funzione delle peculiari connotazioni e finalità del processo penale, vale a dare ampio conto del divieto in questione, contrariamente a quanto previsto nell'ordinamento processuale civilistico, ispirato a ben diverse finalità. 3. Il divieto dell'autodifesa nel processo penale non si pone in contrasto con la previsione dell'art. 6 della C.E.D.U. che prevede una siffatta possibilità, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati nel processo allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237). 4. La mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non contrasta con la previsione di cui all'art. 13, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», là dove è stabilito che «l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore», in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell'ordinamento e le correlate previsioni procedurali (Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072). L'art. 13 della legge professionale forense, invero, vale a ribadire quanto espressamente disciplinato per il processo civile dall'art. 86 cod. proc. civ., ove è stabilito che «la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore», ma non, per converso, a introdurre nel processo penale un'analoga previsione, in quanto la diversa natura degli interessi coinvolti nel processo penale pone in un rapporto di incompatibilità l'autodifesa esclusiva e l'obbligatorietà della difesa tecnica, sicché, nel caso di imputato-avvocato, alla specifica preparazione tecnica, di cui pure il soggetto è portatore, non si accompagna il necessario distacco utile a garantire effettività alla difesa e al contrasto all'accusa. 5. Alle suesposte considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal ricorrente, nonché la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell
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