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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07989/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la sospensione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro relativo al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., per messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-quater n. 2 cod. pen., per essere intervenuta, nel periodo di osservazione, ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di stampo camorristico, commesso in Castellammare di Stabia dal 2017 con condotta perdurante.

2. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 464-octies comma 3 cod. proc. pen.) devolve censura manifestamente infondata/ comunque non consentita in sede di legittimità in quanto non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni corrette poste a base del provvedimento censurato e perché relativa a profili di accertamento di merito (sulla durata, in particolare, della condotta di partecipazione all'associazione di stampo camorristico, secondo la difesa da reputarsi cessata nel mese di agosto 2018) non consentito a questa Corte.

2.1. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque ampio ed esauriente riferimento alla situazione di fatto sopravvenuta, nonché alla valutazione critica circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca della sospensione del procedimento, sottolineando che il provvedimento cautelare adottato non risulta più impugnabile e che la condotta risulta, dalla contestazione provvisoria, ascritta all'indagato dal 2017 e perdurante, quindi permanente alla data del periodo di messa alla prova, ricorrendo la condizione di cui all'art. 168-quater n. 2 cod. pen. (commissione di delitto non colposo durante il periodo di prova). 2.2.Ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo secondo il quale (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273654), ai fini della revoca della sospensione del procedimento per commissione di un reato, ai sensi dell'art. 168-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., il giudice del sub-procedimento di messa alla prova non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo a detto reato, ma deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, avuto riguardo, qualora il nuovo fatto-reato costituisca ancora una semplice notitia criminis, alla documentazione allegata alla richiesta di revoca o prodotta dalle parti, agli elementi ed alle argomentazioni offerti nel corso dell'udienza ex art. 464-octies, cod. proc. pen. e alle eventuali dichiarazioni rese dall'interessato; qualora, invece, nel giudizio di merito su detto reato siano intervenute decisioni, quali provvedimenti cautelari irrevocabili, H giudice non A 2 / LA, L può prescindere da tali delibazioni compiute nell'autonomo procedimento nel contraddittorio delle parti.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la sospensione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro relativo al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., per messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-quater n. 2 cod. pen., per essere intervenuta, nel periodo di osservazione, ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di stampo camorristico, commesso in Castellammare di Stabia dal 2017 con condotta perdurante. 2. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 464-octies comma 3 cod. proc. pen.) devolve censura manifestamente infondata/ comunque non consentita in sede di legittimità in quanto non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni corrette poste a base del provvedimento censurato e perché relativa a profili di accertamento di merito (sulla durata, in particolare, della condotta di partecipazione all'associazione di stampo camorristico, secondo la difesa da reputarsi cessata nel mese di agosto 2018) non consentito a questa Corte. 2.1. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque ampio ed esauriente riferimento alla situazione di fatto sopravvenuta, nonché alla valutazione critica circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca della sospensione del procedimento, sottolineando che il provvedimento cautelare adottato non risulta più impugnabile e che la condotta risulta, dalla contestazione provvisoria, ascritta all'indagato dal 2017 e perdurante, quindi permanente alla data del periodo di messa alla prova, ricorrendo la condizione di cui all'art. 168-quater n. 2 cod. pen. (commissione di delitto non colposo durante il periodo di prova). 2.2.Ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo secondo il quale (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273654), ai fini della revoca della sospensione del procedimento per commissione di un reato, ai sensi dell'art. 168-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., il giudice del sub-procedimento di messa alla prova non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo a detto reato, ma deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, avuto riguardo, qualora il nuovo fatto-reato costituisca ancora una semplice notitia criminis, alla documentazione allegata alla richiesta di revoca o prodotta dalle parti, agli elementi ed alle argomentazioni offerti nel corso dell'udienza ex art. 464-octies, cod. proc. pen. e alle eventuali dichiarazioni rese dall'interessato; qualora, invece, nel giudizio di merito su detto reato siano intervenute decisioni, quali provvedimenti cautelari irrevocabili, H giudice non A 2 / LA, L può prescindere da tali delibazioni compiute nell'autonomo procedimento nel contraddittorio delle parti. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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