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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08386/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 8 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 26 aprile 2016, confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione riducendo la pena ad un anno di reclusione ed euro 140,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale condannato l'imputata per il reato di ricettazione, allo stesso tempo affermando che era possibile che l'assegno per cui era processo era stato oggetto di furto da parte dell'imputata, reato da ritenere prescritto perché i fatti risalivano al 30 novembre 2013.

2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale c.p.p. con particolare riferimento all'art.192 c.p.p.

Rileva che il teste Bonciani aveva riferito in sede istruttoria che l' odierna imputata le aveva riferito di essersi appropriata di detto assegno trovato per terra, da ciò discendendo che non trattavasi di testimonianza de relato come ritenuto dalla Corte di merito, bensì di una confessione stragiudiziale, prova inquadrabile nel paradigma art.192 comma 1 c.p.p. così assumendo una valenza probatoria che non era stata riconosciuta dalla Corte territoriale e determinando il travisamento probatorio: le affermazioni del Bonciani costituivano infatti, a dire della difesa, prova diretta del furto dell'assegno da parte dell'imputata.

2.3. Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con particolare riferimento all'art.648 c.p.

Lamenta che la Corte di merito aveva travisato le risultanze processuali pervenendo a delle conclusioni implicanti una non corretta qualificazione dei fatti: la circostanza che la intestataria dell' assegno in sede di denunzia aveva dichiarato di averlo smarrito e non che le era stato illecitamente sottratto, considerata la confessione stragiudiziale dell' imputata la quale aveva riconosciuto di avere trovato l' assegno smarrito offrendolo in pagamento a terzi, implicavano che i fatti andavano qualificati quale ipotesi di furto, reato prescritto.

2.4. Con il quarto motivo denuncia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per essere i giudici di appello pervenuti alla conferma della sentenza di condanna in virtù di un travisamento probatorio (relativo alle dichiarazioni del teste Bonciani) implicante un vizio logico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.

Va osservato che la Corte di appello, nel disattendere le medesime censure oggi reiterate, ha ritenuto non decisive le dichiarazioni del teste Bonciani - il quale avrebbe dichiarato quanto riferitole dalla stessa Giorgi - ritenendo che dichiarazioni confessorie rese dall'imputata costituivano un dato liberamente apprezzabile, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 5, Sentenza n. 47739 del 12/11/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227775 -

01. La Corte territoriale, valutate le stesse, ha ritenuto, comunque, che queste erano inidonee a dimostrare che l'imputata era la responsabile del furto, ponendo l'accento sul fatto che la medesima non era comparsa in giudizio fornendo una ricostruzione circostanziata in ordine alla appropriazione da parte sua dell'assegno de quo.

I giudici di merito, nel confermare la condanna dell'imputata per il reato di ricettazione hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 267969 - 01).

Premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (Sez. 5 - , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277758 - 01), deve certamente escludersi che la corte di merito sia incorsa in un travisamento della prova deducibile in questa sede, come paventato del tutto infondatamente dalla difesa della ricorrente.

La corte di appello, lungi dall' incorrere in alcun travisamento, si è limitata, nell' esercizio dei poteri di sua competenza, a valutare le complessive risultanze processuali, tenendo anche conto di quanto riferito dal teste Bonciani le cui dichiarazioni non sono state ritenute dirimenti nel senso prospettato dalla difesa, per le ragioni sopra richiamate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 8 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 26 aprile 2016, confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione riducendo la pena ad un anno di reclusione ed euro 140,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale condannato l'imputata per il reato di ricettazione, allo stesso tempo affermando che era possibile che l'assegno per cui era processo era stato oggetto di furto da parte dell'imputata, reato da ritenere prescritto perché i fatti risalivano al 30 novembre 2013. 2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale c.p.p. con particolare riferimento all'art.192 c.p.p. Rileva che il teste Bonciani aveva riferito in sede istruttoria che l' odierna imputata le aveva riferito di essersi appropriata di detto assegno trovato per terra, da ciò discendendo che non trattavasi di testimonianza de relato come ritenuto dalla Corte di merito, bensì di una confessione stragiudiziale, prova inquadrabile nel paradigma art.192 comma 1 c.p.p. così assumendo una valenza probatoria che non era stata riconosciuta dalla Corte territoriale e determinando il travisamento probatorio: le affermazioni del Bonciani costituivano infatti, a dire della difesa, prova diretta del furto dell'assegno da parte dell'imputata. 2.3. Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con particolare riferimento all'art.648 c.p. Lamenta che la Corte di merito aveva travisato le risultanze processuali pervenendo a delle conclusioni implicanti una non corretta qualificazione dei fatti: la circostanza che la intestataria dell' assegno in sede di denunzia aveva dichiarato di averlo smarrito e non che le era stato illecitamente sottratto, considerata la confessione stragiudiziale dell' imputata la quale aveva riconosciuto di avere trovato l' assegno smarrito offrendolo in pagamento a terzi, implicavano che i fatti andavano qualificati quale ipotesi di furto, reato prescritto. 2.4. Con il quarto motivo denuncia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per essere i giudici di appello pervenuti alla conferma della sentenza di condanna in virtù di un travisamento probatorio (relativo alle dichiarazioni del teste Bonciani) implicante un vizio logico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Va osservato che la Corte di appello, nel disattendere le medesime censure oggi reiterate, ha ritenuto non decisive le dichiarazioni del teste Bonciani - il quale avrebbe dichiarato quanto riferitole dalla stessa Giorgi - ritenendo che dichiarazioni confessorie rese dall'imputata costituivano un dato liberamente apprezzabile, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 5, Sentenza n. 47739 del 12/11/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227775 - 01. La Corte territoriale, valutate le stesse, ha ritenuto, comunque, che queste erano inidonee a dimostrare che l'imputata era la responsabile del furto, ponendo l'accento sul fatto che la medesima non era comparsa in giudizio fornendo una ricostruzione circostanziata in ordine alla appropriazione da parte sua dell'assegno de quo. I giudici di merito, nel confermare la condanna dell'imputata per il reato di ricettazione hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 267969 - 01). Premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (Sez. 5 - , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277758 - 01), deve certamente escludersi che la corte di merito sia incorsa in un travisamento della prova deducibile in questa sede, come paventato del tutto infondatamente dalla difesa della ricorrente. La corte di appello, lungi dall' incorrere in alcun travisamento, si è limitata, nell' esercizio dei poteri di sua competenza, a valutare le complessive risultanze processuali, tenendo anche conto di quanto riferito dal teste Bonciani le cui dichiarazioni non sono state ritenute dirimenti nel senso prospettato dalla difesa, per le ragioni sopra richiamate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20