Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25211/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego di applicazione della disciplina del reato continuato di cuiall’art. 81 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) ed è anche manifestamente infondato, giacché la sentenzaimpugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appare applicabile iltrattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81 cpv., cod. pen., la cuiratio risiede nella sussistenza di un disegno criminoso atto a configurare unvincolo di appartenenza delle varie fattispecie ad una medesima inizialerappresentazione, ritenuta qui mancante, non essendo i plurimi episodi criminosicapaci di rivelare l’identità di un programma predeterminato, bensì soltanto laproclività a delinquere del ricorrente, atteso che, a dispetto della frequenza dellecondotte, anche ravvicinate nel tempo, queste sembrano essere piuttostoespressione di plurime deliberazioni occasionali (si vedano pagg. 8-9 dellasentenza impugnata ove il giudice adito adeguatamente motiva, facendo altresìrinvio alla giurisprudenza di legittimità);considerato che tale valutazione non è preclusa dall’esistenza di precedentisentenze (genericamente richiamate nel ricorso) che avrebbero riconosciuto lacontinuazione in relazione ad altri fatti di truffa;considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego di applicazione della disciplina del reato continuato di cuiall’art. 81 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) ed è anche manifestamente infondato, giacché la sentenzaimpugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appare applicabile iltrattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81 cpv., cod. pen., la cuiratio risiede nella sussistenza di un disegno criminoso atto a configurare unvincolo di appartenenza delle varie fattispecie ad una medesima inizialerappresentazione, ritenuta qui mancante, non essendo i plurimi episodi criminosicapaci di rivelare l’identità di un programma predeterminato, bensì soltanto laproclività a delinquere del ricorrente, atteso che, a dispetto della frequenza dellecondotte, anche ravvicinate nel tempo, queste sembrano essere piuttostoespressione di plurime deliberazioni occasionali (si vedano pagg. 8-9 dellasentenza impugnata ove il giudice adito adeguatamente motiva, facendo altresìrinvio alla giurisprudenza di legittimità);considerato che tale valutazione non è preclusa dall’esistenza di precedentisentenze (genericamente richiamate nel ricorso) che avrebbero riconosciuto lacontinuazione in relazione ad altri fatti di truffa;considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris