CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 4315/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Faicchio (BN), via Iacovelli zona PIP; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allega al controricorso, - controricorrent i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5234/2022, depositata il 5 luglio 2022; [OSCURATO:PERSONA] –IRES-IRPEF 2016 R.G. N.4315/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificata, in data 23 agosto 2019, alla società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di produzione di vini da tavola, avviso di accertamento n. TFM030401663/2019, con il quale determinava un maggior reddito d’impresa, per l’anno d’imposta 2016, di € 176.273,00, in luogo di quello dichiarato di € 133.234,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA, e relative addizionali, interessi e sanzioni. L’accertamento si fondava su maggiori ricavi constatati induttivamente per € 36.816,00, e su costi ritenuti non deducibili per € 6.223,00. Con separati avvisi di accertamento n. TFM010401683/2019 e TFM 010401682/2019, notificati il 23 agosto 2019,l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito imponibile dei singoli soci(per il 50% cadauno) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio della ripartizione degli utili extra- contabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, con conseguente rideterminazione, nei loro confronti, dell’imposta IRPEF per il 2016, con relative addizionali, nonché interessi e sanzioni. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ed i singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento in questione, con separati ricorsi, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 184/2021, R.G. N.4315/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 1° aprile 2021, li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla società e dai soci, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 5234/2022, pronunciata il 26 maggio 2022, e depositata in segreteria il 5 luglio 2022, accoglieva l’appello, annullando gli avvisi di accertamento impugnati, e compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 6 febbraio 2023). Resistono con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. I controricorrentihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. (che aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata l’esistenza di una gestione antieconomica), la valutazione della economicità della gestione non avrebbe dovuto essere ricondotta al confronto tra i costi di materie prime ed i ricavi di esercizio, ma atteneva alla valutazione R.G. N.4315/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] complessiva ed al risultato di esercizio rispetto al volume d’affari; nel caso di specie, poiché il reddito realizzato dalla società rappresentava soltanto il 2,77% del volume di affari, tale percentuale era da considerare oggettivamente antieconomica, in quando inidonea a coprire l’impegno del capitale impiegato, i fattori produttivi ed il rischio di impresa. 2. Il motivo è inammissibile. La Corte regionale, nell’accogliere l’appello della società e dei soci, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo insussistente la gestione antieconomica della società stessa, che era stata posta a fondamento dell’accertamento induttivo operato, in quanto, sulla base degli elementi documentali e contabili forniti dalla società, e tenendo conto dello scarto tra costi e ricavi, la percentuale di ricarico doveva essere determinata nel 67%, entità non rappresentativa certo di una gestione antieconomica. Orbene,l’Agenzia delle Entrate, nel proprio ricorso, si limita a contestare la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., proponendo una ricostruzione alternativa delle prove fornite dalla società e dai soci contribuenti, senza tuttavia lamentare una violazione e/o falsa applicazione delle norme relative all’accertamento induttivo e analitico-induttivo (in particolare, art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972). Sotto questo profilo, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto l’Ufficio, senza lamentare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, propone, sostanzialmente, una sua valutazione degli elementi probatori a sostegno della asserita antieconomicità della gestione, alternativa e diversa rispetto a quella operata dalla R.G. N.4315/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R., che ha invece escluso la sussistenza di tale antieconomicità (sull’inammissibilità del ricorso, in tali casi, v., tra le altre, Cass. 23 aprile 2024, n. 10927; Cass. 22 novembre 2023, n. 32505). 3. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4