CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 09724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7328-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso l'ordinanza n. cronologico 25/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il tribunale di Pescara, con decreto del 18 febbraio 2021, ha respinto l'opposizione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., d'ora in poi solo Agenzia, allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, relativamente a un credito chirografario di 964.356,60 EUR derivante da finanziamenti ed erogazione di servizi; nello specifico il tribunale ha ritenuto i documenti prodotti quasi tutti di unilaterale provenienza e in ogni caso privi di data certa, tali quindi da non consentire di provare l'effettività del credito stante l'inopponibilità al curatore delle risultanze desumibili dalle scritture contabili dell'imprenditore; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi, illustrati da memoria; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: I. - il primo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost., 101, 183 e 112 cod. proc. civ., 2704 cod. civ. sotto il duplice profilo che il tribunale: (i) non avrebbe potuto sollevare la questione relativa alla mancanza di data certa della documentazione in contrasto con il Ric. 2021 n. 07328 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- riconoscimento implicitamente operato dal curatore nella fase di verifica, avendo il curatore proposto in quella fase l'ammissione del credito come da domanda; (ii) e comunque, prima di decidere nel senso suddetto, avrebbe dovuto provocare il contraddittorio con l'opponente; II. - il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile; in tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda e oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice (v. Cass. n. 16404-18, Cass. n. 27504- 17); questo perché in sede di formazione dello stato passivo il curatore è terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone perciò l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito; poiché la mancanza di data certa è rilevabile d'ufficio, è ovvio che non ha importanza che la medesima mancanza non sia stata eccepita dal curatore nella sede di verifica dei crediti; III. - è vero che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la configurazione della mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal Ric. 2021 n. 07328 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- creditore come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, e oggetto di eccezione in senso lato rilevabile anche di ufficio dal giudice, richiede che alla rilevazione d'ufficio faccia seguito la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste, nel rispetto del contraddittorio (Cass. Sez. Un. n. 4213-13); solo che insistere su questo punto non giova alla ricorrente, poiché nel caso concreto la questione della data non è stata rilevata dal tribunale d'ufficio, a sorpresa, nella sede dell'opposizione: dal decreto si evince difatti che la curatela stessa, costituendosi, aveva eccepito (per l'appunto) l'avvenuta produzione a sostegno dell'opposizione di "documenti di provenienza unilaterale tutti privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento"; per tale ragione il primo motivo di ricorso è anche inammissibile, in quanto basato su un presupposto escluso dalla stessa preliminare indicazione del ricorso; IV. - col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111 cost., 2704 cod. civ., oltre che l'omesso esame di fatto decisivo, in quanto il tribunale avrebbe solo parzialmente considerato la domanda e omesso del tutto di considerare i crediti scaturenti dai finanziamenti, e mancato di motivare su documenti (dal n. 8 al n. 13) rilevanti e opponibili; il motivo è inammissibile per sovrapposizione e contraddittorietà di riferimenti; Ric. 2021 n. 07328 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- in tema di ricorso per cassazione è in vero contraddittoria la denuncia, in un unico contesto, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su fatto decisivo, anche se il fatto sia indicato con riferimento ai documenti che lo rappresentano; il primo, invero, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in rapporto all'oggetto della domanda; il secondo presuppone invece che la domanda sia stata esaminata e la pronuncia adottata, ma senza adeguata giustificazione sul piano dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (per varie applicazioni, v. Cass. n. 6150-21, Cass.n. 13866-14, Cass. n. 15882-07); V. - è appena il caso di aggiungere che, nella concreta fattispecie, al netto di consimile lacuna del mezzo predisposto dalla ricorrente, emerge pure che il tribunale ha esaminato e respinto l'opposizione in toto, con corredo motivazionale che di per sé non appare evocativo di un esame parziale della documentazione esibita, tanto che lo stesso tribunale ha menzionato, sebbene in riferimento numerico, anche e proprio taluni dei documenti citati dalla ricorrente, così mostrando di averli considerati; da questo punto di vista il secondo motivo di ricorso è assertivo nella sua genericità, poiché non è specificato in qual senso specifici fatti storici, da considerare decisivi, sarebbero stati pretermessi nell'ambito di una valutazione complessiva dei mezzi di prova; Ric. 2021 n. 07328 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -5- VI. - col terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2704, 2710, 2712 e 2719 cod. civ. e l'omesso esame di fatti decisivi, essendo a dire della ricorrente parziale la valutazione del giudice a quo a proposito dei documenti ritenuti privi di data certa e inidonei a scopo probatorio; anche codesto motivo è inammissibile, sostanzialmente per ragioni analoghe a quelle sopra riportate; il vizio di omesso esame, di cui all 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., afferisce a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ciò comporta non solo che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", ma anche e soprattutto che l'omesso esame di elementi istruttori (come tipicamente sono le prove documentali) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non Ric. 2021 n. 07328 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -6- abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. Sez. U n. 8053-14); nel caso di specie la ricorrente non tiene in alcun conto simili consolidati principi e traduce nella doglianza un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto, in contrasto coi noti limiti del giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camer